Modificazioni agli articoli 16-bis, 143 e 154 e aggiunta dell'art. 96-ter del regolamento della Camera dei deputati.(GU n.173 del 26-7-1999)
Il comma 1 dell'art. 16-bis e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato per la legislazione e' composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni". All'art. 16 -bis, dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'art. 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potesta' regolamentare del Governo o di altri soggetti materie gia' disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 3, 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6". Dopo il capo XIX-bis, e' aggiunto il seguente: "Capo XIX-ter DELL'ESAME DEGLI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO Art. 96-ter. 1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'art. 143, comma 4. 2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implichino entrate o spese, sono assegnati altresi' alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. 3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinche' esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'art. 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo. 4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 puo' chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo. 5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso e' stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, e' comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo". Il comma 4 dell'art. 143 e' sostituito dal seguente: "4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne da' notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera puo' differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente e' bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non piu' di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessita', puo' fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine piu' ampio. Il parere e' comunicato al Presidente della Camera che lo trasmette al Governo". All'art. 154, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96 - ter". Il Presidente: Violante LAVORI PREPARATORI (Documento II, n. 41). Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 7 luglio 1999 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 5, 19 e 26 maggio e del 2, 24, 29 e 30 giugno 1999. Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 16 luglio 1999 e da essa approvato - nel testo riformulato il 20 luglio dalla Giunta per il Regolamento - nella seduta del 20 luglio 1999.