N. 11 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 11 marzo 1999
N. 11 Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'11 marzo 1999 (della provincia autonoma di Bolzano) Energia elettrica - Concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico nel territorio della provincia autonoma di Bolzano - Prolungamento della durata disposto con decreti ministeriali - Mancanza di previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano - Inosservanza dell'obbligo di invito del Presidente della giunta provinciale a partecipare con voto consultivo a tutte le relative riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici - Conseguente menomazione delle competenze attribuite alla provincia autonoma di Bolzano in materia - Violazione del principio di preferenza (misura 30 del c.d. pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine del 23 novembre 1969) degli enti territorialmente competenti, a parita' di condizioni, nelle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Lesione del principio di tutela delle minoranze linguistiche. (Decreti 5 novembre 1998, n. 4, del Ministero dell'industria, di concerto con il Ministero LL.PP. di Roma). (Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 12, commi 1 e 3, 4 e 8; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, artt. 10, comb. disp. e 29, comma 3; pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine, 23 novembre 1969, misura 30; Cost., art. 6).(GU n.31 del 4-8-1999 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della Giunta provinciale protempore, dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 405 dell'8 febbraio 1999, rappresentata e difesa, tanto unitamente quanto disgiuntamente, in virtu' di procura speciale dd. 11 febbraio 1999, autenticata dal segretario della giunta avv. Adolf Auckenthaler, ufficiale rogante dell'Amministrazione provinciale (rep. n. 18957), dagli avv.ti proff.ri Roland Riz e Sergio Panunzio, presso il qual'ultimo e' elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284; Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 195, con il quale e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del torrente Vizze (impianto Vizze), al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 194, con il quale e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del fiume Gardena (impianto Premesa), al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 193, con il quale e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena), e al decreto del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, 5 novembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 196, con il quale e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del fiume Adige (impianto Marlengo). F a t t o 1. - La provincia autonoma di Bolzano e' titolare, in base allo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) ed alle relative norme di attuazione, di competenza legislativa esclusiva in materia di acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17), assunzione e gestione di servizi pubblici (art. 8, n. 19), urbanistica (art. 8, n. 5), tutela di paesaggio (art. 8, n. 6), opere idrauliche (art. 8, n. 24) e di competenza legislativa concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico (art. 9, n. 9). Inoltre in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e relative proroghe di termine e' riconosciuto alla provincia autonoma di Bolzano, in base all'art. 12 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la "facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici" (comma 1), con l'aggiunta che i "Presidenti delle giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma" (comma 3). Nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (normativa di attuazione dello statuto in materia urbanistica ed opere pubbliche) e' stata inserita una prima regolamentazione in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e relative proroghe di termine. L'art. 6, comma terzo stabilisce che "copia delle domande di concessione, di proroga di concessione, di rinuncia alla concessione e di modifica del decreto o del disciplinare di concessione, nonche' delle domande o atti di istruttoria relativi al subingresso nella titolarita' della concessione, riguardanti grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici alla provincia interessata, la quale puo' presentare le proprie osservazioni ed opposizioni a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670" e al comma quinto, prevede che "alla visita di istruttoria sulle domande per concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono essere invitati i rappresentanti delle province". Successivamente, e' stato emanato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale all'art. 29, comma 3, dispone che "fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata", disposizione normativa che ai sensi dell'art. 10 stesso d.lgs. n. 112/1998 e' applicabile alle province autonome di Trento e di Bolzano. 2. - Si aggiunga che nello scambio di note fra la Repubblica italiana e quella austriaca, avvenuto nell'anno 1992 (chiusura della controversia davanti alle Nazioni Unite) il Governo italiano si era impegnato di attuare con norme di attuazione, o con altro atto idoneo, talune misure ancora rimaste in sospeso, tra cui in particolare l'integrazione e l'attuazione della misura 30 del "pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine", approvato dal Parlamento italiano il 4 e 5 dicembre 1969 e da quello austriaco il 16 dicembre 1969. Il complesso di atti e' stato depositato presso le Nazioni Unite, il Parlamento Europeo, il Consiglio Europeo e la Corte di giustizia di Aja. La misura 30 sopraccitata prevede la modifica dell'art. 10 del vecchio statuto speciale (1948) il quale sanciva che la "Regione, a parita' di condizioni, e' preferita nella concessione di grandi derivazioni" e cosi' dispone: "Modifica dell'art. 10 dello statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terz'ultimo comma, in base al quale la regione a parita' di condizioni e' preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL" (misura 30 del "pacchetto"). 3. - Nonostante tali norme dell'ordinamento vigente e nonostante gli impegni internazionali assunti, il Governo italiano ha provveduto a prolungare a favore della Edison S.p.a. quattro concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico esistenti nel territorio della provincia autonoma di Bolzano. I relativi decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 1998. Tali decreti sono stati emanati senza che siano state osservate le attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano, e in palese violazione delle norme sostanziali e formali che disciplinano la materia. La provincia autonoma di Bolzano impugna tali decreti per i seguenti motivi di D i r i t t o I. - Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 12, commi 1 e 3, dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme d'attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in relazione al combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. 1.1. - Con il decreto 5 novembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 195, e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del torrente Vizze (impianto Vizze); Con il decreto 5 novembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 194, e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del fiume Gardena (impianto Premesa); Con il decreto 5 novembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 193, e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena); Con il decreto 5 novembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, registrato alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, foglio 196, e' stato accordato alla Edison S.p.a. il prolungamento della concessione di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del fiume Adige (impianto Marlengo). La lesione delle attribuzioni della provincia autonoma di Bolzano compiuta dagli anzidetti decreti dd. 5 novembre 1998, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, risulta con evidenza dalle seguenti considerazioni: l'art. 12 dello statuto speciale per regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) stabilisce espressamente che "per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le province territorialmente competenti hanno facolta' di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici" (comma 1); con l'aggiunta che "i Presidenti delle Giunte provinciali territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma" (comma 3). Nel d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (normativa di attuazione dello statuto in materia urbanistica ed opere pubbliche) e' stata inserita una prima regolamentazione in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico e relative proroghe di termine con l'art 6, comma 3, il quale stabilisce che "copia delle domande di concessione, di proroga di concessione, di rinuncia alla concessione e di modifica del decreto o del disciplinare di concessione, nonche' delle domande o atti di istruttoria relativi al subingresso nella titolarita' della concessione, riguardanti grandi derivazioni a scopo idroelettrico, deve essere trasmessa dagli organi competenti del Ministero dei lavori pubblici alla provincia interessata, la quale puo' presentare le proprie osservazioni ed opposizioni a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670" e con l'art. 6, comma 5, prevede che "alla visita di istruttoria sulle domande per concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono essere invitati i rappresentanti delle province". Gia' in base a tale art. 6, d.P.R. n. 381/74 al Governo italiano era quindi sottratto il potere di accordare concessioni o proroghe di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico senza la collaborazione ed attiva partecipazione nel relativo procedimento della provincia autonoma di Bolzano, essendo prescritto allo stesso l'obbligo di comunicazione delle domande di concessione e di proroga di concessione riguardanti il territorio provinciale, l'obbligo di invito della provincia autonoma di Bolzano di partecipare alla fase istruttoria e di partecipare con voto consultivo a tutte le riunioni del Consiglio superiore per i lavori pubblici, in cui sono esaminati i provvedimenti aventi ad oggetto domande di concessione e di proroga di concessione riguardanti il territorio provinciale, nonche' l'obbligo di tener conto dei pareri espressi e delle osservazioni ed opposizioni fatte dalla provincia autonoma di Bolzano quale Ente locale interessato. Successivamente, e' stato emanato il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, il quale all'art. 29, comma 3, dispone che "fino all'entrata in vigore delle norme di recepimento della direttiva 96/1992/CE le concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico sono rilasciate dallo Stato d'intesa con la regione interessata", disposizione normativa che ai sensi dell'art. 10 stesso d.lgs. n. 112/1998 e' applicabile alle province autonome di Trento e di Bolzano. Solamente "in mancanza dell'intesa, entro sessanta giorni dalla proposta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato decide, in via definitiva, motivatamente". Con l'art 29, comma 3, del d.lgs. n. 112/98 si e' quindi inserito in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico l'intesa e cioe' quello strumento di raccordo di competenze dello Stato e degli enti territoriali consistente in una forma di coordinamento paritario che implica la doverosita' di un confronto e di una vera e propria contrattazione tra i soggetti coinvolti, portatori di interessi diversi, al fine di raggiungere un accordo (Corte cost. sent 30 dicembre 1958, n. 82 e sent. 19 aprile 1972, n. 66). Evidentemente l'art. 29, comma 3, decreto legislativo n. 112/1998, indicando "la regione interessata" come ente territoriale con il quale deve essere raggiunta la previa intesa, si riferisce anche alle province autonome di Trento e di Bolzano, come del resto confermato espressamente dall'art. 10 dello stesso decreto legislativo, il quale dispone che "con le modalita' previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto non siano gia' attribuite, le funzioni e i compiti conferiti dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario". 1.2. - Nel caso de quo lo Stato ha violato le attribuzioni provinciali in materia. Esso ha, infatti, emanato i decreti Ministeriali di prolungamento a favore della Edison S.p.a. delle concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico del torrente Vizze (impianto Vizze), del fiume Gardena (impianto Premesa), del fiume Isarco (impianto Ponte Gardena) e del fiume Adige (impianto Marlengo), indicati in epigrafe, senza raggiungere e nemmeno cercare la previa intesa con la provincia autonoma di Bolzano, richiesta dal combinato disposto dell'art. 12, comma 1, dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e dell'art. 29, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112. Cio' emerge con tutta chiarezza dai decreti ministeriali stessi, nei quali non si fa cenno (e tantomeno si motiva) sulla "ricerca della intesa" e sulla "mancata intesa" in ordine alle domande di proroga delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico della Edison S.p.a. Il potere spettante alla "provincia autonoma di Bolzano" e' quello di esercitare il potere di intesa, attribuzione che e' stata superata e violata dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, i quali hanno accordato il prolungamento delle concessioni all'Edison S.p.a., violando la norma che prescrive la ricerca dell'intesa con la "provincia autonoma di Bolzano". II. - Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui all'art. 12, comma 3, dello statuto speciale di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme d'attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381. 2. - L'art. 12, comma 3, dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) prescrive che "i Presidenti delle Giunte provinciali territorialmente competenti e loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma". 2.2. - Nel caso de quo i decreti ministeriali di cui trattasi sono stati emanati senza che il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano fosse stato invitato a partecipare con voto consultivo a tutte le riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono stati esaminati i decreti ministeriali stessi. Ed invero il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e' stato invitato a partecipare solo ad alcune delle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, mentre non e' stato invitato a partecipare alle riunioni del 28 maggio 1994 e del 15 ottobre 1992 che erano riunioni essenziali ai fini del prolungamento della concessione. III. - Violazione, sotto ulteriore profilo, delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Bolzano di cui alle norme gia' indicate anche in relazione alla misura 30 del "pacchetto" (misure a favore delle popolazioni altoatesine) del 23 novembre 1969, approvato dal Parlamento italiano in data 4-5 dicembre 1969 e dal Parlamento austriaco in data 16 dicembre 1969, nonche' in relazione allo scambio di note tra la Repubblica italiana e quella austriaca del 1992 per la cosiddetta "chiusura del pacchetto". Violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche e degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige. 3.1. - Partico1are rilevanza assume nel ricorso de quo anche la misura 30 del "pacchetto" del 23 novembre 1969, approvato dal Parlamento italiano il 4 e 5 dicembre 1969 e da quello austriaco il 16 dicembre 1969. L'art. 30 del "pacchetto" prevede - come detto sopra - "Modifica dell'art. 10 dello statuto per la devoluzione alle province delle prestazioni e delle forniture di energia elettrica, ivi compresa, in quanto applicabile, la previsione di cui al terz'ultimo comma, in base al quale la regione a parita' di condizioni e' preferita nella concessione di grandi derivazioni, nel quadro del sistema dell'ENEL". Secondo gli accordi internazionali, regolarmente approvati dall'Italia e dall'Austria la misura 30 del "pacchetto" del 23 novembre 1969 e' vincolante nella sua portata e dovra' essere attuata con la norma di attuazione che attualmente e' all'esame della Commissione di cui all'art. 107 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige. Il principio enunciato in tale misura 30, ed in particolare il principio della preferenza degli enti territorialmente competenti a parita' di condizioni nelle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, e' non solo principio dell'ordinamento interno, ma anche degli accordi internazionali direttamente vincolanti per lo Stato italiano e quello austriaco (principio del pacta sunt servanda), anche a prescindere dalla emanazione della relativa norma di attuazione. 3.2. - Oltre ad essere affermata dal "pacchetto" 23 novembre 1969 (misure a favore delle popolazioni altoatesine) che e' stato approvato - come detto sopra - sia dal Parlamento italiano, sia da quello austriaco, va ricordato che le rispettive misure sono state depositate, all'atto della chiusura della controversia gia' pendente davanti alle Nazioni Unite (1992) con formale accordo bilaterale (Italia - Austria), presso il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Corte di giustizia di Aja. Lo Stato italiano ha assunto, sia nei confronti delle popolazioni altoatesine, sia nei confronti della comunita' internazionale, l'impegno di osservare i principi e le garanzie poste a favore delle popolazioni stesse e del relativo territorio (provincia autonoma di Bolzano). E' chiaro che tale impegno assunto dallo Stato italiano di osservare i principi e le garanzie del "pacchetto" non consiste solo nell'obbligo di emanare le norme di attuazione, ma implica anche l'obbligo - fino all'emanazione delle norme stesse - di non porre in essere atti che siano in palese contrasto con tali principi. 3.3. - Lo Stato italiano ha inoltre riconosciuto nello scambio tra Italia ed Austria l'impegno del Governo di attuare, con norme di attuazione o con altro atto idoneo, quelle misure del "pacchetto" 23 novembre 1969 rimaste in sospeso, tra cui, come gia' detto, l'integrazione della norma di attuazione di cui alla misura 30. 3.4. - Nel caso de quo, invece, sono stati posti in essere atti che violano palesemente, assieme alle norme del "pacchetto", anche quella "tutela delle minoranze linguistiche" che - secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sentenze n. 74/1977 e n. 312/1993) - costituisce uno dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, ed integra lo status di autonomia costituzionalmente garantita alla provincia autonoma di Bolzano. E quindi tali atti violano anche le attribuzioni costituzionali della provincia ricorrente.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare che non spetta allo Stato accordare alla Edison S.p.a. senza intesa, senza osservanza delle norme dell'ordinamento e degli accordi internazionali (ivi compresa la misura n. 30 del "pacchetto") ed in violazione del principio costituzionale di tutela delle minoranze linguistiche, il prolungamento di concessioni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico, e per l'effetto annullare i quattro decreti dd. 5 novembre 1998, indicati in epigrafe del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dei lavori pubblici, registrati alla Corte dei conti in data 21 dicembre 1998, registro n. 1, fogli 195, 194, 193 e 196. Bolzano-Roma, addi' 16 febbraio 1999. Avv. prof. Roland Riz - avv. prof. Sergio Panunzio 99C0243