N. 364 SENTENZA 14 - 28 luglio 1999

 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
 
 Regione Abruzzo -  Impiego  regionale  -  Dirigenza  -  Accesso  alla
 qualifica  dirigenziale  unica  - Decisioni del Consiglio di Stato di
 annullamento di taluni provvedimenti regionali di  esclusione  da  un
 corso  concorso  pubblico  - Disposizioni regionali in esecuzione del
 giudicato amministrativo - Previsione di  un  concorso  riservato  ai
 soggetti  illegittimamente esclusi dalla precedente prova concorsuale
 - Disciplina lesiva del principio di eguaglianza e della par condicio
 nell'accesso alla  pubblica  amministrazione  -  Carenza  di  ragioni
 giustificatrici  della  deroga  alla  regola  del  concorso pubblico,
 aperto a tutti - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge regione Abruzzo, riapprovata il 23 settembre 1997).
 
 (Cost., artt. 3 e 97).
 
(GU n.31 del 4-8-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI, prof.
 Cesare MIRABELLI, avv. Massimo  VARI,  dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo approvata dal Consiglio regionale in prima  deliberazione  il
 17  dicembre  1996,  e in seconda deliberazione il 23 settembre 1997,
 recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento giurisprudenziale  in
 materia  di accesso alla qualifica dirigenziale unica", comunicata al
 Commissario del Governo il 3 ottobre 1997, promosso con  ricorso  del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 17 ottobre 1997,
 depositato  in  cancelleria il 27 successivo e iscritto al n.  67 del
 registro ricorsi 1997.
   Udito nell'udienza pubblica del 22 giugno 1999 il giudice  relatore
 Francesco Guizzi;
   Udito  l'avvocato  dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del
 Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura  dello  Stato, ha promosso, in riferimento agli artt.
 3 e 97 della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 della  legge  della Regione Abruzzo approvata dal Consiglio regionale
 in  prima  deliberazione  il  17  dicembre   1996,   e   in   seconda
 deliberazione il 23 settembre 1997, recante "Disposizioni conseguenti
 l'adeguamento  giurisprudenziale in materia di accesso alla qualifica
 dirigenziale unica".
   Il ricorrente ricorda, innanzitutto, che il Consiglio di  Stato  ha
 annullato  alcuni  provvedimenti di esclusione adottati dalla Regione
 in occasione dello svolgimento di un corso-concorso pubblico  per  la
 prima   qualifica  dirigenziale,  riconoscendo  agli  interessati  la
 titolarita'    dei     requisiti     di     partecipazione     negati
 dall'amministrazione.
   L'ottemperanza  al  giudicato  amministrativo  richiede  il rinnovo
 della procedura concorsuale, al fine di comparare  la  posizione  dei
 ricorrenti  con quelle dei vincitori; ma la Regione ha optato per una
 diversa soluzione  che  secondo  il  Presidente  del  Consiglio  reca
 lesione   ai   principi  di  imparzialita'  e  buona  amministrazione
 introdotti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione: la legge  impugnata
 prevede,  infatti,  una  prova  concorsuale  riservata,  a favore dei
 soggetti illegittimamente esclusi.  Si  crea,  cosi',  una  procedura
 privilegiata,  sostiene  il  ricorrente,  che  deroga alla regola del
 concorso  aperto  a  tutti  e  non  soddisfa,  invero,  le  legittime
 aspettative dei soggetti interessati, i quali potranno concorrere per
 l'assegnazione  di  nuovi  posti  dell'organico regionale, ma non per
 quelli oggetto del concorso a suo tempo espletato.
   La  salvaguardia  della  posizione  dei  vincitori,   conclude   il
 Presidente  del Consiglio, non puo' valere quale istanza prioritaria,
 si' che, per rispettare il giudicato, occorre rinnovare la  procedura
 concorsuale  o  disporre un'integrazione che incida sulla graduatoria
 originaria, con l'eventuale previsione di posti  in  soprannumero  in
 favore dei vincitori dell'epoca.
                        Considerato in diritto
   1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge
 della Regione Abruzzo recante "Disposizioni conseguenti l'adeguamento
 giurisprudenziale  in  materia di accesso alla qualifica dirigenziale
 unica", approvata in seconda deliberazione dal Consiglio nella seduta
 del 23 settembre 1997,  perche'  ritiene  che  la  previsione  di  un
 concorso  riservato  a  7  posti  di  dirigente  leda  i  principi di
 imparzialita' e buona amministrazione introdotti dagli artt. 3  e  97
 della Costituzione.
   La   legge  in  esame  si  autoqualifica  come  "esecuzione"  delle
 decisioni emesse  dal  Consiglio  di  Stato  a  seguito  del  ricorso
 presentato da soggetti che erano stati illegittimamente esclusi nella
 precedente  vicenda  concorsuale e che verrebbero a beneficiare di un
 concorso ad hoc  per nuovi posti dell'organico regionale. Secondo  il
 Presidente  del  Consiglio,  tale  procedura  risulterebbe misura "di
 favore", in deroga alla regola del concorso aperto  a  tutti,  e  non
 assicurerebbe la necessaria comparazione fra i vincitori e i soggetti
 illegittimamente esclusi.
   2. - Il ricorso va accolto.
   La  salvaguardia  della  posizione  degli originari vincitori nella
 precedente tornata concorsuale  (oggetto  delle  impugnative  innanzi
 agli organi di giustizia amministrativa) non giustifica un intervento
 legislativo   speciale  che  deroghi  al  principio  della  selezione
 concorsuale aperta a tutti (nella giurisprudenza di questa Corte,  v.
 da ultimo la sentenza n. 141 del 1999).
   Sia  il testo legislativo del 17 dicembre 1996 che quello approvato
 il 23 settembre 1997, in seconda deliberazione, prevedono un concorso
 per nuovi posti del ruolo unico della dirigenza regionale riservato a
 coloro  i  quali  erano  stati  illegittimamente  esclusi  dal  primo
 concorso.    E  se  costoro vengono in tal modo "ristorati" del danno
 subito per  effetto  del  provvedimento  di  esclusione,  in  seguito
 annullato  dal  giudice  amministrativo,  cio' avviene con una misura
 extra ordinem che non consente la  necessaria  comparazione  fra  gli
 originari  vincitori  e  i  soggetti illegittimamente esclusi. Per di
 piu', il meccanismo predisposto dalla legge regionale va a scapito di
 tutti gli altri soggetti che pure avrebbero titolo a  partecipare  al
 nuovo  concorso  per  dirigente (per ulteriori 7 posti di organico) e
 che  sono  estranei  alla  precedente  vicenda   concorsuale   e   al
 contenzioso giudiziario che ne e' derivato.
   3.  -  La  comparazione  dei  due testi approvati, tra il 1996 e il
 1997, rivela l'intento del legislatore regionale di risolvere in  via
 "equitativa"  la questione, contemperando l'interesse dei vincitori -
 che hanno preso, nel frattempo, servizio - e  quello  degli  esclusi,
 trascurando  pero'  l'esigenza  superiore a che vengano selezionati i
 migliori. Mentre il testo del 17 dicembre 1996, all'art. 2, parla del
 nuovo concorso "riparatore"  come  del  "seguito  del  giudicato  del
 Consiglio  di  Stato",  quello  varato in seconda deliberazione il 23
 settembre 1997 ricorre a una singolare formulazione (il  concorso  e'
 bandito  "in  esecuzione  se'guito"  del  giudicato  del Consiglio di
 Stato); in  entrambe  le  versioni  si  riconosce  che  tale  inedita
 fattispecie  esula  dalle  generali  disposizioni  di  cui al decreto
 legislativo 3 febbraio  1993,  n.  29,  dovendo  essere  inteso  come
 integrazione,  ora  per  allora,  del procedimento concorsuale da cui
 erano stati esclusi i soggetti  per  i  quali  si  vuole  bandire  il
 concorso riservato.
   4.  -  La pretesa del legislatore regionale di derogare alle regole
 generali  in  tema  di  esecuzione  del  giudicato   attraverso   una
 legge-provvedimento,  soggetta  come tale allo "scrutinio stretto" di
 legittimita' costituzionale (v., in particolare, le sentenze nn. 2  e
 153  del 1997), da' vita a una disciplina, la quale lede il principio
 di eguaglianza che postula la par condicio nell'accesso alla pubblica
 amministrazione; ne', qui, si rinvengono quelle  particolari  ragioni
 che  possono  giustificare, in via eccezionale, la deroga alla regola
 del concorso pubblico aperto  a  tutti,  nel  rispetto  comunque  dei
 principi  di  buon  andamento e di imparzialita' (cfr. la sentenza n.
 477 del 1995).
   Il ricorso del Presidente del Consiglio va  dunque  accolto,  e  va
 dichiarata  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Abruzzo in esame.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione
 Abruzzo     recante     "Disposizioni    conseguenti    l'adeguamento
 giurisprudenziale in materia di accesso alla  qualifica  dirigenziale
 unica",  approvata dal Consiglio regionale, in seconda deliberazione,
 il 23 settembre 1997.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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