N. 372 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ferrovie dello Stato - Trasporto ferroviario - Condizioni e tariffe - Risarcimento del danno ai viaggiatori, secondo la disciplina codicistica, per ritardo dei treni - Ritenuta esclusione, in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di difesa - Mancata scelta interpretativa in ordine alla norma denunciata - Manifesta inammissibilita' della questione. (R.D.-L. 11 ottobre 1934, n. 1948 (convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911), art. 11, par. 1). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.31 del 4-8-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, punto 4 (esattamente par. 1), delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con la legge 4 aprile 1935, n. 34 (esattamente: con il regio d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911), promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1998 dal giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Francesco Scidone e le Ferrovie dello Stato s.p.a., iscritta al n. 348 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1998. Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a; Udito nell'udienza pubblica del 6 luglio 1999 il giudice relatore Cesare Mirabelli; Udito l'avvocato Attilio Zimatore per le Ferrovie dello Stato s.p.a. Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dal titolare di un abbonamento ferroviario per ottenere il rimborso di quanto pagato ed il risarcimento, dalle Ferrovie dello Stato, del danno subito per il ritardo dei treni, il giudice di pace di Genova, con ordinanza emessa il 6 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, punto 4 (esattamente: par. 1), delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con la legge 4 aprile 1935, n. 34 (esattamente: con il regio d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948, di approvazione del "Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato", convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911), e successive modifiche, ove interpretato nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno secondo le norme civilistiche; che la norma denunciata prevede che il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo del treno soltanto nei casi e nei limiti previsti dalle condizioni per i trasporti delle persone, qualunque sia la causa dell'inconveniente che da' luogo alla domanda di indennizzo; che il giudice rimettente ritiene che la norma denunciata, ove interpretata nel senso sopra indicato, possa essere in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo ingiustificata la disparita' di trattamento rispetto ad analoghe situazioni disciplinate dal diritto comune, e con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), che sarebbe menomato dalla difficolta' della prova, dalle possibilita' di essere soccombente, anche in presenza di conclamati inadempimenti delle Ferrovie dello Stato, e dalla rinuncia, di fronte a tali rischi, ad agire in giudizio; che nel giudizio dinanzi alla Corte si e' costituita la societa' Ferrovie dello Stato - societa' di trasporti e servizi per azioni, per chiedere che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, ribadendo le argomentazioni a sostegno di queste conclusioni in una memoria depositata in prossimita' dell'udienza. Considerato che il giudice rimettente denuncia l'illegittimita' costituzionale della disciplina limitativa del diritto del viaggiatore, nel trasporto ferroviario, al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo (art. 11, par. 1, delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con il regio d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948, e successive modifiche), "ove interpretata" nel senso che i ritardi non diano diritto al risarcimento del danno secondo la disciplina comune del codice civile; che l'ordinanza di rimessione non effettua la necessaria scelta interpretativa sulla portata della norma denunciata e prospetta il dubbio di costituzionalita' in modo perplesso, facendo riferimento ad una ipotesi di interpretazione, senza motivare in ordine ad essa per farla propria; che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile (tra le molte, sentenza n. 319 del 1994; ordinanze n. 481 del 1994 e n. 337 del 1996).
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, par. 1, delle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone, approvate con il regio d.-l. 11 ottobre 1934, n. 1948 (Nuovo testo delle condizioni e tariffe pel trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato), convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modifiche, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mirabelli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0853