N. 376 ORDINANZA 14 - 28 luglio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Responsabilita'  penale  -  Omicidio  colposo commesso con violazione
 delle norme per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro  -  Evento
 verificatosi a notevole distanza di tempo dalla condotta (costituente
 violazione della normativa antinfortunistica) - Lamentata lesione del
 principio della personalita' della responsabilita' penale - Manifesta
 infondatezza della questione.
 
 (C.P., art. 589, secondo comma).
 
 (Cost., art. 27, primo comma).
 
(GU n.31 del 4-8-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
 Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI,  prof.
 Fernando  SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof.  Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 589, secondo
 comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27  maggio
 1998 dal pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di P.M.,
 iscritta  al  n.  823  del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  45,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  luglio 1999 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona.
   Ritenuto che il pretore di Ferrara  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.   27,   primo   comma,   della  Costituzione,  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del  codice
 penale,  "limitatamente  ai fatti commessi con violazione delle norme
 per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
     che il rimettente, giudice del dibattimento  in  un  procedimento
 nel quale era stato contestato il reato di omicidio colposo, commesso
 con  violazione  delle  norme  per la prevenzione degli infortuni sul
 lavoro, rileva che, stando al tenore della  imputazione,  la  vittima
 era   deceduta   in   data  28  settembre  1995  in  conseguenza  del
 ribaltamento di un trattore sprovvisto della  prescritta  protezione,
 acquistato  dall'imputata  il  5  marzo 1984 e da questa venduto alla
 vittima il 10 marzo dello stesso anno, e afferma che, ove  l'addebito
 risultasse  provato  "nei  fatti  costitutivi",  ne  conseguirebbe la
 condanna dell'imputata;
     che, ad avviso del rimettente, se l'imputata  fosse  riconosciuta
 responsabile,  le verrebbe addebitato un evento realizzatosi ad oltre
 undici anni di distanza dalla condotta contestata, consistente  nella
 violazione  dell'art.  7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per
 la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
     che, sulla base di queste premesse, il giudice a quo dubita della
 legittimita' costituzionale dell'art. 589, secondo comma,  cod.  pen,
 in  riferimento  all'art.  27,  primo  comma, Cost., perche', "ove il
 reato si connoti come reato a distanza e le  violazioni  (alle  norme
 per   la   prevenzione   degli  infortuni  sul  lavoro)  quali  reati
 istantanei"  al  giudice  non  sarebbe  consentito  "di  ancorare  la
 valutazione  del  disvalore  penale del fatto alla volonta' colpevole
 esteriorizzata nella condotta" e gli sarebbe invece imposto "di avere
 riguardo alla verificazione dell'evento".
   Considerato   che   il   rimettente   dubita   della   legittimita'
 costituzionale  del  secondo  comma  dell'art.  589 cod. pen., ove e'
 prevista l'aggravante dell'aver  commesso  il  fatto  con  violazione
 delle  norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle
 per la prevenzione degli infortuni sul  lavoro,  limitando  l'oggetto
 della questione a quest'ultima ipotesi;
     che  la questione di legittimita' costituzionale, pur avendo come
 oggetto l'art. 589, secondo comma, cod. pen.,  concerne  in  realta',
 per  quanto  e'  dato  cogliere dalla scarna ordinanza di rimessione,
 profili attinenti in via generale all'accertamento  del  rapporto  di
 causalita'  e  della  colpa  nei  casi in cui l'evento colposo si sia
 verificato a distanza di tempo dalla azione od omissione;
     che appare  pertanto  evidente  che  i  profili  di  legittimita'
 costituzionale,  prospettati  dal  rimettente in riferimento all'art.
 27, primo comma, della  Costituzione  si  risolvono  in  problemi  di
 fatto,  attinenti  alla ricostruzione della fattispecie sottoposta al
 suo esame, quali l'intervento di eventuali fattori  interruttivi  del
 nesso  causale,  in relazione anche al notevole lasso di tempo tra la
 condotta omissiva e l'evento, e l'incidenza degli obblighi imposti al
 venditore   dall'art.   7  del  d.P.R.  n.  547  del  1955,  ai  fini
 dell'accertamento della responsabilita' colposa;
     che, in  relazione  all'analogo  problema  della  responsabilita'
 penale  per  l'inadempimento  di  obblighi connessi a posizioni, lato
 sensu di garanzia nell'ambito di rapporti o organizzazioni complesse,
 questa Corte ha piu'  volte  avuto  occasione  di  affermare  che  la
 compatibilita' delle relative fattispecie con l'art. 27, primo comma,
 della  Costituzione  e'  assicurata  dal principio della personalita'
 della  responsabilita'  penale,  in  forza  del  quale  di  un  fatto
 costituente  reato  risponde  solo chi lo ha commesso personalmente e
 colpevolmente, sulla base  del  nesso  di  causalita'  materiale  tra
 l'azione  o l'omissione e l'evento e di un nesso psichico sufficiente
 a conferire alla responsabilita'  il  connotato  della  personalita',
 desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in
 tema  di  rapporto di causalita' e di colpa (v., ex plurimis sentenze
 n. 192 del 1982 e n. 173 del 1976);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  589,  secondo  comma,  del  codice  penale,
 sollevata,   in   riferimento   all'art.   27,   primo  comma,  della
 Costituzione, dal pretore di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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