Programma di destinazione dei fondi posti a disposizione del comitato centrale dal decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40. (Deliberazione n. 16/99).(GU n.182 del 5-8-1999)
IL COMITATO CENTRALE per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, con la quale e' stato istituito presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, che dispone che alle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e a quelle da sostenere per i comitati provinciali provvede il comitato centrale utilizzando le quote annue al cui versamento sono soggette le imprese iscritte all'albo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi; Vista la normativa contabile di attuazione, di cui all'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 681/1994, approvata, d'intesa con la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dal comitato centrale con delibera n. 5/96 del 17 aprile 1996 e registrata dalla Corte dei conti con registro n. 1, foglio n. 269, in data 6 giugno 1996; Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, con il quale e' stato, tra l'altro, assegnato al comitato centrale l'importo di L. 140.000.000.000, da utilizzare entro l'anno 1999, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione; Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto n. 451 del 1998, convertito nella legge n. 40/1999, che impone al Ministro dei trasporti e della navigazione di dettare direttive al comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi circa l'utilizzo delle risorse ad esso assegnate dallo stesso articolo; Vista la direttiva del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 308/CTAG del 26 marzo 1999 con la quale sono state adottate, fra l'altro, le seguenti disposizioni: A.1) il comitato centrale utilizzera' una quota non inferiore al 90 per cento delle risorse ad esso assegnate con il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40, per misure volte a favorire l'uso delle infrastrutture autostradali da parte delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto di cose; 2) il comitato centrate potra' aggiungere alle suindicate risorse eventuali altre risorse nella propria disponibilita' non altrimenti impegnate; 3) il comitato centrale per i fini di cui ai precedenti punti e' autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni per la gestione delle tratte autostradali; 4) il comitato centrale, con propria deliberazione stabilira' l'entita' percentuale delle misure da applicarsi ai soggetti aventi titolo; B. il comitato centrale utilizzera' le rimanenti risorse ad esso assegnate per le ulteriori finalita' di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1999, n. 40; Ritenuto, pertanto, di dover dare tempestiva applicazione alla suddetta direttiva; Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, possono essere destinati fondi per lire 126 miliardi ai fini della realizzazione di interventi tesi a favorire l'utilizzo delle infrastrutture da parte delle imprese di autotrasporto; Considerato che, tali interventi possono essere realizzati attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori di dette infrastrutture, tenendo conto dell'esperienza derivante da precedenti interventi legislativi in materia; Tenuto conto che il comitato centrale ha, in tal senso, gia' avviato trattative con l'AISCAT per la stipula di apposite convenzioni con le societa' che gestiscono la rete autostradale, il cui onere sara' posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione - capitolo n. 1595 "Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della circolazione"; Considerato che, ai sensi della predetta direttiva, il residuo importo di L. 14.000.000.000 deve essere utilizzato per la realizzazione di interventi individuati dal comitato centrale e volti ad incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale; Ritenuto che una serie di interventi rientranti in tale ambito, possa essere prioritariamente individuata nella realizzazione di misure finalizzate a decongestionare dal traffico pesante alcune parti di territorio e localita' nelle quali, nel periodo estivo, si assomma a tale traffico anche quello assai intenso di natura turistica, provocando, tra l'altro, gravi danni per l'ambiente; Visti gli accordi di programma stipulati tra il Ministero dei lavori pubblici e gli enti interessati per il trasferimento obbligatorio, per l'anno 1999, del traffico pesante dalle ss 1 e ss 206 sulla A 12 e dalla ss 16 sulla A 14; Ritenuto che i fondi a disposizione possano essere utilizzati per il totale ristoro della parte di pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto che sono obbligate ad utilizzare le infrastrutture autostradali sulle tratte indicate nei predetti accordi di programma; Ritenuto, altresi', che la parte di risorse eventualmente non utilizzate per la realizzazione dei suddetti rimborsi a favore delle imprese di autotrasporto obbligate all'utilizzo delle infrastrutture autostradali, come sopra indicate, nonche' per la realizzazione degli ulteriori interventi che verranno individuati dal comitato centrale per incrementare la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale, vada utilizzata per integrare i fondi destinati alla riduzione dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999; Considerato che anche i suddetti oneri, inerenti alla suindicata quota del 10% delle risorse assegnate con il decreto-legge n. 451/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 40/1999, risultano riferibili a carico del capitolo n. 1595 "Somma assegnata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per le attivita' propedeutiche alla riforma organica del settore, nonche' per interventi per la sicurezza della circolazione"; Delibera: 1. Di utilizzare una quota corrispondente al 90% dell'importo di L. 140.000.000.000, di cui alla legge n. 40/1999, per realizzare rimborsi dei pedaggi autostradali effettuati nell'anno 1999, a favore delle imprese italiane e comunitarie di autotrasporto, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le societa' che gestiscono le infrastrutture autostradali; 2. Di utilizzare il residuo importo di lire 14.000.000.000, pari al 10% della somma di cui al precedente punto 1, per la realizzazione degli interventi che verranno individuati dal comitato centrale al fine di favorire il miglioramento della protezione ambientale e della sicurezza della circolazione stradale, anche attraverso interventi tesi ad incentivare la realizzazione di apposite aree di sosta; 3. Di utilizzare prioritariamente - attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti gestori delle infrastrutture autostradali - parte dei fondi di cui al precedente punto 2, e per le finalita' in esso indicate, per rimborsare le imprese di autotrasporto delle quote di pedaggio poste a loro carico per l'utilizzo obbligatorio delle tratte autostradali, di cui agli accordi di programma sottoscritti dal Ministero dei lavori pubblici con gli enti interessati per il dirottamento, nell'anno 1999, del traffico dalle s.s. 1 e s.s. 206 sulla A 12 e dalla s.s. 16 sulla A 14; 4. Di utilizzare per le finalita' di cui al punto 1, anche le eventuali risorse residuate, in quanto non impegnate, per le finalita' di cui ai precedenti punti 2 e 3. 5. Con successive delibere, da adottarsi entro il 31 ottobre 1999, il comitato centrale provvedera' a rendere noti criteri, termini e modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4. 6. La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 1999 Il presidente: De Lipsis