MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 29 luglio 1999 

  Tassi di interesse agevolati da applicarsi alle operazioni previste
dalla  legge 18  ottobre  1955,  n. 908,  e  successive modifiche  ed
integrazioni.
(GU n.183 del 6-8-1999)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge  18 ottobre 1955, n. 908, e  successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla costituzione di un Fondo di rotazione per
iniziative economiche nel territorio di  Trieste e nella provincia di
Gorizia (FRIE);
  Visto l'art. 25 della legge 11  marzo 1988, n. 67, il quale prevede
che i tassi  di interesse agevolati per le  operazioni previste dalla
cennata  legge 18  ottobre 1955,  n. 908,  e successive  modifiche ed
integrazioni, sono  determinati con decreto del  Ministro del tesoro,
sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
in relazione all'andamento del mercato;
  Vista la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e
medie imprese adottata dalla Commissione  europea il 20 marzo 1996, e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita'  europea  n.
C/213/04 del 23 luglio 1996;
  Vista la delibera CIPE 27  novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 37  del 14 febbraio 1997, recante,  in applicazione alla
vigente disciplina  comunitaria degli aiuti  di Stato alle  piccole e
medie imprese, "modificazione alla deliberazione del 26 novembre 1991
relativa  agli incentivi  alle imprese  nella regione  Friuli-Venezia
Giulia";
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro in data 20 febbraio 1998,
con  il  quale  sono  stati  determinati  i  tassi  agevolati  per  i
finanziamenti concessi a valere sul  Fondo di rotazione sopra citato,
in  misura differenziata  a  seconda delle  dimensioni delle  imprese
beneficiarie, in armonia con la normativa comunitaria;
  Attesa l'opportunita'  di rivedere  i criteri di  determinazione di
detti tassi ai  fini di meglio adeguarli nel  tempo all'andamento del
mercato finanziario;
  Ritenuto l'urgenza;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 25 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, i tassi d'interesse agevolati per le operazioni previste dalla
legge  18   ottobre  1955,   n.  908,   e  successive   modifiche  ed
integrazioni, rilevati  un mese prima della  delibera di concessione,
sono cosi' determinati:
  a) tasso Euribor  a sei mesi ridotto del 20%  per i mutui destinati
alla  costruzione, riattivazione,  trasformazione, ammodernamento  ed
ampliamento di  stabilimenti industriali  ed aziende  artigiane, alle
costruzioni navali ed alle attivita' turisticoalberghiere.
  b) tasso Euribor  a sei mesi ridotto del 50%  per le imprese aventi
meno di  250 dipendenti, con  un fatturato  annuo non superiore  a 40
milioni  di ecu  o un  totale di  bilancio annuo  non superiore  a 27
milioni di  ecu ed  in possesso del  requisito di  indipendenza cosi'
come definito nella disciplina comunitaria  e nella delibera CIPE del
27 novembre 1996, citate in premessa;
  c) tasso Euribor  a sei mesi ridotto del 65%  per le imprese aventi
meno  di 50  dipendenti, con  un fatturato  annuo non  superiore a  7
milioni  di ecu  o un  totale  di bilancio  annuo non  superiore a  5
milioni di  ecu ed  in possesso del  requisito di  indipendenza cosi'
come  definito nella  disciplina  comunitaria e  nella delibera  CIPE
sopra menzionata;
  d) tasso Euribor  a sei mesi ridotto del 65%  per i mutui destinati
alla  costruzione di  alloggi di  tipo popolare,  ammortizzati in  un
periodo non superiore ad anni 15.
  Per  il periodo  di  preammortamento,  il beneficiario  corrisponde
l'interesse semplice in via semestrale anticipata nella misura di cui
ai punti a) , b) , c)  e d) applicata al mutuo, calcolato sulle somme
di  volta  in  volta  erogate  dalla  banca  e  rilevato  due  giorni
lavorativi antecedenti  il mese  precedente l'inizio del  semestre in
cui cade l'erogazione  e successivamente con la  stessa modalita' per
ogni semestre.
  L'ammortamento avviene a capitale costante.
  I tassi  variabili di cui ai  punti a) , b)  , c) , e  d) del comma
precedente,  sono determinati  in via  automaticaad ogni  scadenza di
rata in  relazione al tasso  Euribor a  sei mesi rilevato  due giorni
lavorativi antecedenti l'inizio del periodo di maturazione della rata
di ammortamento.
  I tassi  fissati con le  modalita' di  cui ai precedenti  commi non
possono  essere  comunque  inferiori alla  misura  delle  commissioni
dovute in relazione all'importo delle operazioni.
  Le  misure  come  sopra   fissate  si  applicano  alle  concessioni
deliberate  a far  tempo  dalla data  di  pubblicazione del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto sara' inviato all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero  del tesoro, del bilancio  e della programmazione
economica  e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 29 luglio 1999
                                                   Il Ministro: Amato