AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 luglio 1999 

  Introduzione della tariffa a tempo. (Deliberazione n. 170/99).
(GU n.193 del 18-8-1999)

                             L'AUTORITA'
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella seduta del consiglio del 27 luglio 1999;
  Vista la  legge 14  novembre 1995,  n. 481,  recante "Norme  per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle  Autorita' di  regolazione dei servizi  di pubblica
utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249  recante  "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n. 318  recante "Regolamento  di attuazione di  direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto  il decreto  ministeriale  28 febbraio  1997, concernente  le
tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale  28 febbraio  1997, concernente  le
tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto ministeriale  25  novembre  1997, relativo  alla
"Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico";
  Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante "Disciplina
della numerazione nel settore delle telecomunicazioni";
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante "Disposizioni
in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista la propria delibera del  22 dicembre 1998 n. 85/1998, recante
"Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale";
  Vista la propria  delibera del 25 giugno 1999  n. 101/1999, recante
"Condizioni economiche  di offerta  del servizio di  telefonia vocale
alla luce dell'evoluzione dei meccanismi concorrenziali";
  Udita  la  relazione  al   consiglio  della  dott.ssa  Paola  Maria
Manacorda sui  risultati dell'istruttoria, ai sensi  dell'art. 32 del
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (Autorita'), nella
seduta del consiglio del 21 luglio 1999;
  Sentita la societa' Telecom Italia in data 23 luglio 1999;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita la relazione  finale al consiglio della  dott.ssa Paola Maria
Manacorda sugli ulteriori risultati istruttori;
  Considerando quanto segue:
   1. Le caratteristiche della tariffazione a tempo.
  Il passaggio dalla tariffazione a impulsi alla tariffazione a tempo
attua  un principio  fondamentale di  garanzia  e di  equita' per  la
clientela  del  servizio  telefonico:  commisurare  il  corrispettivo
pagato  per  il  servizio  al  suo  effettivo  consumo;  da'  inoltre
attuazione ai principi di trasparenza, obiettivita' e orientamento ai
costi previsti dall'art. 7, comma  1 del decreto del Presidente della
Repubblica  18 settembre  1997 n.  318 per  le condizioni  economiche
relative  ai servizi  di telecomunicazioni  offerti da  operatori con
notevole forza di mercato, quale Telecom Italia.
  Tale  evoluzione comporta  un rilevante  mutamento nella  struttura
della tariffazione, che puo' avvenire con diversi modelli operativi.
  Con le delibere n.  85 del 22 dicembre 1998 e n.  101 del 25 giugno
1999, l'Autorita'  ha disposto  l'introduzione della tariffa  a tempo
entro il 1999, e si e'  impegnata a fornire indicazioni alla societa'
Telecom Italia circa il modello  da adottare per l'introduzione della
tariffa a tempo.
  Fra  i diversi  modelli esaminati,  l'Autorita' ha  considerato che
quello cosiddetto di "call set  up", che prevede l'introduzione di un
prezzo  alla risposta  e  di un  prezzo al  secondo,  da applicare  a
partire  dal  primo  secondo   di  conversazione,  fornisce  maggiori
garanzie  di equita'  rispetto  agli altri,  anche in  considerazione
degli  effetti di  distribuzione del  reddito che  i diversi  modelli
possono avere rispetto a differenti  categorie di clientela. In altri
termini,  il rispetto  dell'invarianza di  spesa per  l'insieme della
clientela  e'  compatibile con  variazioni  di  segno opposto  (ossia
decrementi  ed  incrementi)  del  valore della  spesa  di  specifiche
categorie di clientela. Il modello di  "call set up" ha la proprieta'
di ridurre la portata di tali effetti distributivi, rispetto a quanto
si   verificherebbe  con   l'applicazione   di   altri  modelli   per
l'introduzione della tariffa a tempo.
  L'Autorita' ha ritenuto che  l'introduzione di tale modello avvenga
con  la  garanzia  dell'invarianza   della  spesa  complessiva  della
clientela. Tale garanzia deve riguardare  tutte le attuali tariffe di
Telecom  Italia,  nel  senso  che  per ognuna  di  esse  deve  essere
garantito che la spesa per i consumi fatturati a tale tariffa non sia
modificata  dall'introduzione del  nuovo  modello  di fissazione  dei
prezzi.
  Tenendo conto  della disponibilita'  di dati di  consumo telefonico
aggiornati  al  1998,  l'Autorita'   ha  stabilito  che  la  verifica
dell'invarianza  di  spesa  sia  effettuata  rispetto  a  tali  dati,
piuttosto che rispetto a quelli dell'anno precedente.
  L'Autorita'  ha, inoltre,  ritenuto di  disporre che  la fissazione
degli specifici  prezzi, effettuata  direttamente da  Telecom Italia,
oltre che al vincolo generale  di invarianza di spesa, sia sottoposta
anche  a vincoli  di garanzia  generali in  merito all'ammontare  del
prezzo alla  risposta ed al  rispetto delle norme vigenti,  in ordine
all'attuazione di quanto  disposto dall'art. 45 comma  13 della legge
23 dicembre 1998,  n. 448 in merito alla  tariffazione delle chiamate
di lunga  durata. A tale  riguardo, si ritiene che  tale disposizione
riguardi le  conversazioni di  durata superiore  ai 15  minuti, anche
alla  luce delle  tipologie  di chiamate  finalizzate all'accesso  ad
Internet.
                              Delibera:
 I. Introduzione della tariffa a tempo:
  1. I prezzi dei servizi di  fonia vocale offerti da Telecom Italia,
attualmente tariffati sulla base di  una tariffazione a impulsi, sono
definiti,  con esclusione  dei servizi  di telefonia  pubblica, sulla
base di un  modello di "call set up", composto  da un prezzo iniziale
(prezzo di "set  up") e da un prezzo al  secondo. La comunicazione al
pubblico puo' fare riferimento ai prezzi al minuto.
  2.  I  prezzi  saranno  fissati da  Telecom  Italia  nel  rispetto,
relativamente  a ciascuna  delle  attuali tariffe,  del principio  di
invarianza  di spesa  della clientela  rispetto alla  spesa dell'anno
1998.
  3. Nel fissare tali prezzi Telecom Italia:
  a) per ciascuna categoria di servizio, non puo' stabilire prezzi di
"set up"  superiori in valore  all'attuale valore degli  impulsi alla
risposta;
  b) deve definire,  per le conversazioni urbane  (ai sensi dell'art.
45  comma 13  della legge  23 dicembre  1998, n.  448), un  prezzo al
secondo da  applicarsi oltre il quindicesimo  minuto di conversazione
inferiore a quello, sempre al  secondo, applicato nei primi 15 minuti
di conversazione.
  4. I  prezzi che Telecom Italia  intende applicare a partire  dal 1
novembre  in  ottemperanza  alla   presente  delibera  devono  essere
comunicati all'Autorita' entro il  10 settembre 1999, corredati dalla
certificazione circa il  rispetto dei vincoli stabiliti ai  punti 2 e
3.
 II. Condizioni generali:
  1. Le disposizioni  di cui al titolo I entrano  in vigore a partire
dal 1 novembre 1999.
  Il  presente  provvedimento  e' notificato  alla  societa'  Telecom
Italia S.p.a. e pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
  Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al
TAR del  Lazio ai  sensi dell'art.  1, comma 26,  della legge  del 31
luglio 1997, n. 249.
   Napoli, 28 luglio 1999
                                                 Il presidente: Cheli