Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. Scuole materne, elementari e medie ed istituti di istruzione secondaria superiore compresi nell'art. 191 del testo unico n. 297/94.(GU n.204 del 31-8-1999)
Vigente al: 31-8-1999
Ai comuni Alle comunita' montane Alle province e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'Amministrazione civile - Direzione centrale per la finanza locale per i servizi finanziari Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio gabinetto - Ufficio legislativo Alla Corte dei conti - Sezione enti locali All'Avvocatura generale dello Stato Ai comitati di controllo sugli atti degli enti locali nelle regioni a statuto ordinario Al comitato regionale di controllo della Sicilia - Sezioni provinciali Alle province autonome di Trento e Bolzano Ai comitati o sezioni di controllo di Aosta - Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano - Trieste - Gorizia - Udine - Pordenone Alle direzioni regionali delle entrate All'Associazione nazionale dei comuni All'Unione province italiane All'Unione nazionale comunita' enti montani Con risoluzione n. U.C.A./11843/III/3.5.4.1 del 28 ottobre 1998 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha espresso l'avviso che fra gli oneri relativi alle scuole, posti a carico degli enti locali dall'art. 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, rientra anche il pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale nuovo orientamento interpretativo modifica quanto sostenuto in passato, da ultimo con risoluzione n. 37/E del 28 febbraio 1997, sulla base della legislazione succedutasi in materia. Anteriormente all'entrata in vigore della menzionata legge n. 23/1996, le spese a carico dei comuni risultavano infatti limitate, per le scuole elementari e medie, alla manutenzione, all'arredamento ed alle dotazioni varie dei locali ed aree, come, peraltro, confermato anche dagli articoli 159 e 190 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con testuali riferimenti a tali spese e dall'art. 107, che per le sole scuole materne statali stabiliva l'obbligo dei comuni di sostenere le spese tutte di gestione, comprensive anche del pagamento della tassa in oggetto. Successivamente, con l'art. 3 della legge n. 23/1996, gli obblighi dei comuni e delle province per le scuole di rispettiva competenza sono stati estesi alle "spese varie di ufficio", fra le quali, in conformita' del parere del Consiglio di Stato n. 1784/1996 del 25 settembre 1996, vanno ora senz'altro ricomprese anche le spese (non tributarie) di pulizia (interna), che erano state precedentemente escluse dal predetto consesso (parere n. 1503 del 3 luglio 1968) dagli oneri comunali unitamente alla tassa, ritenuta non inquadrabile tra le spese d'ufficio ma in quelle di gestione. Pertanto l'onere della tassa rifiuti poteva essere posto a carico delle amministrazioni comunali unicamente per le scuole materne statali ai sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (poi recepito dal richiamato art. 107 del testo unico n. 297/94), che faceva riferimento alle spese tutte di gestione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il proprio Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con la risoluzione riportata in premessa ha ora chiarito che "fra gli oneri che l'art. 3, comma 2, della legge n. 23/1996 pone a carico degli enti locali rientra anche la tassa per la rimozione dei rifiuti solidi urbani" in quanto detta norma, oltre alle "spese varie di ufficio" (che di per se' gia' costituisce espressione generica e comprensiva), obbliga il comune a sostenere gli oneri per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua, del gas e del riscaldamento, con un'elencazione da ritenere esemplificativa e non tassativa. In effetti, il legislatore ha inteso riferirsi a tutte le spese necessarie al funzionamento delle scuole "al di la' delle spese di ufficio propriamente dette". Ulteriore conferma dell'assimilabilita' della tassa rifiuti agli oneri di competenza degli enti locali e', secondo la risoluzione della Presidenza del Consiglio, l'indicazione espressa nell'art. 3, comma 2, in esame delle spese "per la provvista dell'acqua", che includono anche il pagamento del tributo connesso (canone di fognatura e depurazione). Appare pertanto necessario fornire chiarimenti sugli effetti procedurali e gestionali dell'onere che i comuni sono tenuti a sostenere non piu' solo per le scuole materne statali, ma anche per le scuole pubbliche elementari e medie. Per quanto riguarda gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore di cui all'art. 191 del testo unico n. 297/1994, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, i conservatori di musica, le accademie; gli istituti superiori per le industrie artistiche nonche' i convitti e le istituzioni educative statali (art. 3, comma 1, lettera b), della legge n. 23/1996), sono obbligate al suddetto onere le province nel cui ambito hanno sede le scuole medesime. Conformemente a quanto previsto dalla circolare n. 3/99 del 14 gennaio 1999, diramata dal Ministero dell'interno, gli oneri derivanti dall'obbligo in questione, operante dal 1 gennaio 1997 ai sensi del comma 4-bis aggiunto con la legge n. 431/1996 all'art. 3 della citata legge n. 23/1996, rimangono per le annualita' 1997 e 1998 a carico del Ministero della pubblica istruzione che, a seguito di accordo recepito in sede di conferenza Statocitta' in data 15 marzo scorso, si e' dichiarato disposto ad accollarsi definitivamente la spesa gia' sostenuta ed il pagamento della tassa ancora dovuta per tali annualita'. Circa le modalita' di adempimento dell'obbligo in esame da parte degli enti locali, a decorrere dal 1999, si precisa che: 1) la scuola rimane soggetto passivo dei rapporti tributari principali e accessori per cui il comune, al fine di evitare l'estinzione per decadenza dei crediti propri (tassa ed addizionali ex Eca) e della provincia (tributo provinciale), deve provvedere alla tempestiva iscrizione a ruolo (se del caso previa notifica dell' accertamento) ed alla notifica della cartella di pagamento ai sensi degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo n. 507/1993 e successive modificazioni; 2) sulla base della predetta cartella, trasmessa dalla scuola al Servizio di istruzione pubblica del comune o della provincia, sara' provveduto alle regolazioni contabili interne per i crediti propri ed agli adempimenti nei confronti del concessionario della riscossione nonche' ad assolvere al debito del comune verso la provincia (tributo provinciale) e della provincia verso il comune (tassa rifiuti ed addizionali ed Eca). Ovviamente i comuni che abbiano previsto con norma regolamentare l'esenzione integrale dalla tassa, motivata dall'interesse della collettivita' locale all'adeguato svolgimento dell'attivita' delle scuole pubbliche che dispongano di bilanci esigui (v. circolare n. 6 del 1990 del Ministero dell'interno) sono sollevati dai predetti adempimenti, fermo restando l'obbligo di copertura, ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993. Le direzioni regionali delle entrate vorranno fornire assistenza nella materia agli enti locali interessati, curando anche la trasmissione della presente ai comuni rientranti nel proprio ambito territoriale. Il direttore generale del Dipartimento delle entrate Romano