MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 23 luglio 1999, n. 161 

  Tassa per lo smaltimento dei  rifiuti solidi urbani interni. Scuole
materne,  elementari e  medie  ed istituti  di istruzione  secondaria
superiore compresi nell'art. 191 del testo unico n. 297/94.
(GU n.204 del 31-8-1999)
 
 Vigente al: 31-8-1999  
 

                                  Ai comuni
                                  Alle comunita' montane
                                  Alle province e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione                  generale
                                  dell'Amministrazione  civile      -
                                  Direzione      centrale  per     la
                                  finanza locale    per  i    servizi
                                  finanziari
                                  Al   Ministero   del   tesoro,  del
                                  bilancio  e  della   programmazione
                                  economica   -  Ragioneria  generale
                                  dello Stato - I.GE.S.P.A.
                                  Al   Ministero    della    pubblica
                                  istruzione -  Ufficio  gabinetto  -
                                  Ufficio legislativo
                                  Alla Corte dei conti - Sezione enti
                                  locali
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Ai comitati di controllo sugli atti
                                  degli  enti  locali nelle regioni a
                                  statuto ordinario
                                  Al    comitato     regionale     di
                                  controllo     della    Sicilia    -
                                  Sezioni provinciali
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  Ai  comitati o sezioni di controllo
                                  di Aosta -  Cagliari  -  Sassari  -
                                  Nuoro   -   Oristano  -  Trieste  -
                                  Gorizia - Udine - Pordenone
                                  Alle  direzioni   regionali   delle
                                  entrate
                                  All'Associazione    nazionale   dei
                                  comuni
                                  All'Unione province italiane
                                  All'Unione nazionale comunita' enti
                                  montani
  Con risoluzione n. U.C.A./11843/III/3.5.4.1  del 28 ottobre 1998 la
Presidenza del  Consiglio dei Ministri  ha espresso l'avviso  che fra
gli  oneri relativi  alle scuole,  posti a  carico degli  enti locali
dall'art. 3,  comma 2, della  legge 11  gennaio 1996, n.  23, rientra
anche il pagamento della tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.  Tale  nuovo   orientamento  interpretativo  modifica  quanto
sostenuto  in passato,  da  ultimo  con risoluzione  n.  37/E del  28
febbraio 1997, sulla base della legislazione succedutasi in materia.
  Anteriormente  all'entrata  in  vigore della  menzionata  legge  n.
23/1996, le spese  a carico dei comuni  risultavano infatti limitate,
per le scuole elementari  e medie, alla manutenzione, all'arredamento
ed  alle  dotazioni  varie  dei   locali  ed  aree,  come,  peraltro,
confermato anche dagli  articoli 159 e 190 del  testo unico approvato
con  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  con  testuali
riferimenti a  tali spese  e dall'art.  107, che  per le  sole scuole
materne statali stabiliva l'obbligo dei  comuni di sostenere le spese
tutte di  gestione, comprensive  anche del  pagamento della  tassa in
oggetto.
  Successivamente, con l'art. 3 della  legge n. 23/1996, gli obblighi
dei comuni  e delle province  per le scuole di  rispettiva competenza
sono stati  estesi alle "spese  varie di  ufficio", fra le  quali, in
conformita' del  parere del  Consiglio di Stato  n. 1784/1996  del 25
settembre 1996, vanno  ora senz'altro ricomprese anche  le spese (non
tributarie)  di pulizia  (interna), che  erano state  precedentemente
escluse  dal predetto  consesso (parere  n. 1503  del 3  luglio 1968)
dagli oneri comunali unitamente alla tassa, ritenuta non inquadrabile
tra le  spese d'ufficio  ma in quelle  di gestione.  Pertanto l'onere
della   tassa   rifiuti   poteva   essere  posto   a   carico   delle
amministrazioni comunali unicamente per  le scuole materne statali ai
sensi dell'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 444 (poi recepito dal
richiamato  art.  107   del  testo  unico  n.   297/94),  che  faceva
riferimento alle spese tutte di gestione.
  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri,  sentito  il  proprio
Dipartimento  per   gli  affari  giuridici  e   legislativi,  con  la
risoluzione riportata in premessa ha  ora chiarito che "fra gli oneri
che l'art.  3, comma 2,  della legge n.  23/1996 pone a  carico degli
enti  locali rientra  anche la  tassa  per la  rimozione dei  rifiuti
solidi  urbani" in  quanto detta  norma, oltre  alle "spese  varie di
ufficio"  (che di  per se'  gia' costituisce  espressione generica  e
comprensiva), obbliga il  comune a sostenere gli oneri  per le utenze
elettriche e telefoniche, per la  provvista dell'acqua, del gas e del
riscaldamento, con  un'elencazione da ritenere esemplificativa  e non
tassativa. In effetti, il legislatore  ha inteso riferirsi a tutte le
spese necessarie al funzionamento delle scuole "al di la' delle spese
di     ufficio     propriamente    dette".     Ulteriore     conferma
dell'assimilabilita'  della tassa  rifiuti agli  oneri di  competenza
degli enti  locali e',  secondo la  risoluzione della  Presidenza del
Consiglio,  l'indicazione espressa  nell'art.  3, comma  2, in  esame
delle spese  "per la  provvista dell'acqua",  che includono  anche il
pagamento del tributo connesso (canone di fognatura e depurazione).
  Appare  pertanto  necessario   fornire  chiarimenti  sugli  effetti
procedurali  e  gestionali dell'onere  che  i  comuni sono  tenuti  a
sostenere non piu'  solo per le scuole materne statali,  ma anche per
le  scuole pubbliche  elementari  e medie.  Per  quanto riguarda  gli
istituti  e  le scuole  di  istruzione  secondaria superiore  di  cui
all'art. 191 del testo unico  n. 297/1994, compresi i licei artistici
e gli  istituti d'arte, i  conservatori di musica, le  accademie; gli
istituti superiori per  le industrie artistiche nonche'  i convitti e
le istituzioni educative statali (art.  3, comma 1, lettera b), della
legge n. 23/1996),  sono obbligate al suddetto onere  le province nel
cui ambito hanno sede le scuole medesime.
  Conformemente  a quanto  previsto dalla  circolare n.  3/99 del  14
gennaio  1999,   diramata  dal  Ministero  dell'interno,   gli  oneri
derivanti dall'obbligo in  questione, operante dal 1  gennaio 1997 ai
sensi del  comma 4-bis aggiunto con  la legge n. 431/1996  all'art. 3
della citata  legge n.  23/1996, rimangono per  le annualita'  1997 e
1998 a carico del Ministero  della pubblica istruzione che, a seguito
di  accordo recepito  in sede  di conferenza  Statocitta' in  data 15
marzo scorso, si e' dichiarato disposto ad accollarsi definitivamente
la spesa gia' sostenuta ed il pagamento della tassa ancora dovuta per
tali annualita'.
  Circa le  modalita' di adempimento  dell'obbligo in esame  da parte
degli enti locali, a decorrere dal 1999, si precisa che:
  1)  la  scuola  rimane  soggetto  passivo  dei  rapporti  tributari
principali  e  accessori  per  cui  il comune,  al  fine  di  evitare
l'estinzione per  decadenza dei crediti propri  (tassa ed addizionali
ex Eca) e della provincia (tributo provinciale), deve provvedere alla
tempestiva  iscrizione a  ruolo (se  del caso  previa notifica  dell'
accertamento) ed alla  notifica della cartella di  pagamento ai sensi
degli  articoli  71  e  72  del decreto  legislativo  n.  507/1993  e
successive modificazioni;
  2) sulla  base della predetta  cartella, trasmessa dalla  scuola al
Servizio di istruzione  pubblica del comune o  della provincia, sara'
provveduto alle regolazioni contabili interne per i crediti propri ed
agli adempimenti  nei confronti del concessionario  della riscossione
nonche' ad assolvere al debito del comune verso la provincia (tributo
provinciale)  e della  provincia verso  il comune  (tassa rifiuti  ed
addizionali ed Eca).
  Ovviamente i  comuni che  abbiano previsto con  norma regolamentare
l'esenzione  integrale  dalla  tassa, motivata  dall'interesse  della
collettivita'  locale all'adeguato  svolgimento dell'attivita'  delle
scuole pubbliche che dispongano di  bilanci esigui (v. circolare n. 6
del  1990 del  Ministero  dell'interno) sono  sollevati dai  predetti
adempimenti,  fermo   restando  l'obbligo  di  copertura,   ai  sensi
dell'art. 67, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993.
  Le direzioni  regionali delle  entrate vorranno  fornire assistenza
nella  materia  agli  enti   locali  interessati,  curando  anche  la
trasmissione della  presente ai comuni rientranti  nel proprio ambito
territoriale.
                                             Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                                      Romano