Termini e modalita' di trasmissione dei dati di riscossione ICI al fine della corresponsione del contributo dello 0,6 per mille da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta.(GU n.208 del 4-9-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto l'art. 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; Considerato che in attuazione del decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del successivo 14 ottobre, e' stato costituito il consorzio tra l'associazione nazionale dei comuni italiani ed il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione, denominato "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale"; Vista la modifica apportata al predetto terzo periodo del comma 5 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504, con l'art. 18, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133; Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146; Decreta: Art. 1. 1. Al fine della corresponsione al "Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale" del contributo dello 0,6 per mille del gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art. 10, comma 5, terzo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 18, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, i soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta comunicano al precitato consorzio, alla fine del trimestre successivo ad ogni semestre solare, l'ammontare complessivo delle riscossioni ICI, facendo riferimento ai versamenti, effettuati dai contribuenti, della cui esecuzione siano venuti a conoscenza nel corso del semestre interessato. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate mediante distinte riepilogative contenenti l'indicazione del semestre di riferimento e dell'ammontare globale delle corrispondenti riscossioni. La prima comunicazione comprende il periodo dal 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 13 maggio 1999, al 30 giugno 1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 agosto 1999 Il direttore generale: Romano