N. 422 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 maggio 1999

                               N. 422
 Ordinanza  emessa  il  27  maggio  1999  dal  tribunale di Urbino nel
 procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Guerra Lucia
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni   INPS   -   Rimborsi
 conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. - 495/1993 e
 240/1994  -  Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti
 alla data di entrata in vigore della normativa impugnata -  Incidenza
 sul  principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sulla garanzia
 previdenziale  -  Riproposizione  della   questione   oggetto   della
 ordinanza  della  Corte  n.  31/1999,  di  restituzione  atti per ius
 superveniens in base alla valutazione della permanente rilevanza.
 (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 24 e 38).
(GU n.36 del 8-9-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  in  appello  per
 controversia   di   previdenza   iscritta   al   n.  170/96  promossa
 dall'I.N.P.S.  sede di Pesaro, in persona del Presidente pro-tempore,
 rappresentato dall'avv. P. Augelletta in virtu' di  procura  speciale
 ed  elettivamente  domiciliato  presso  la cancelleria dell'intestato
 tribunale;
   Contro Guerra Lucia, rappresentata e difesa dagli avvocati R. Blasi
 e G. Falghera giusta procura in atti,  elettivamente  domiciliata  in
 Urbino, via Gasparini n. 1, (studio avv. M. Ambrosini).
   Vista  la propria ordinanza in data 30 gennaio 1997 con la quale e'
 stata  dichiarata  non  manifestamente  infondata  e   rilevante   la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 181, 182
 e 183 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in relazione  agli  artt.
 3, comma 1, 24 e 38 della Costituzione;
   Vista   altresi'  l'ordinanza  della  Corte  costituzionale  n.  31
 dell'8-11 febbraio 1999;
   Rilevato che  la  Corte  costituzionale  nell'ordinanza  citata  ha
 disposto  la  restituzione  degli  atti  a  questo  tribunale perche'
 esprima nuova valutazione della  rilevanza  della  questione,  tenuto
 conto  degli  interventi  normativi di cui al d.-l. 28 marzo 1997, n.
 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, e di cui  alla  legge
 23 dicembre 1998, n.  448;
   Ritenuto  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale gia'
 sollevata e'  tuttora  rilevante  in  quanto  si  verte  in  tema  di
 controversia  avente  ad  oggetto  il riconoscimento del diritto alla
 c.d. "cristallizzazione" con richiesta di condanna al pagamento degli
 arretrati e degli accessori di legge  nonche'  alla  rifusione  delle
 spese  di  lite,  laddove  gli  interventi  normativi  di  cui  sopra
 continuano a provvedere pagamenti dilazionati, ad escludere il  pieno
 riconoscimento  del  diritto agli interessi (prevedendo un'indennita'
 una tantum per gli arretrati muturati sino al 31 dicembre 1995) ed  a
 disporre   l'estinzione   di   diritto   delle   cause  pendenti  con
 dichiarazione di compensazione delle spese;
                               P. Q. M.
   Ribadito  il  giudizio di rilevanza della questione di legittimita'
 costituzionale sollevata con ordinanza 30 gennaio  1997,  dispone  la
 immediata restituzione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  altresi'  la sospensione del procedimento e la notifica, a
 cura della cancelleria,  della  presente  ordinanza  alle  parti,  al
 Procuratore  generale  presso la Corte di cassazione ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri, nonche' la  comunicazione  ai  Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Urbino, il 27 maggio 1999.  Il presidente: Cinosuro
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