MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 settembre 1999 

  Autorizzazione  all'aumento   del  titolo   alcolometrico  volumico
naturale dei prodotti,  atti a dare vino da  tavola, della vendemmia,
campagna 1999/2000, per  le regioni Marche, Sardegna,  Piemonte e per
la provincia autonoma di Bolzano.
(GU n.215 del 13-9-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            delle politiche comunitarie ed internazionali
  Visto l'art. 18 del regolamento CEE  del Consiglio n. 822/87 del 16
marzo 1987, il  quale prevede che quando le  condizioni climatiche in
talune  zone   viticole  lo  rendano  necessario   gli  Stati  membri
interessati  possono autorizzare  l'aumento del  titolo alcolometrico
volumico  naturale (effettivo  o potenziale)  delle uve  fresche, del
mosto  di uve,  del mosto  di uve  parzialmente fermentato,  del vino
nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69
del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;
  Visto l'art. 4 del regolamento CEE  del Consiglio n. 2332/92 del 13
luglio 1992 il quale prevede  che ogni Stato membro puo' autorizzare,
quando le  condizioni climatiche nel  suo territorio lo  abbiano reso
necessario, l'arricchimento delle  partite destinate all'elaborazione
dei  vini  spumanti   definiti  al  punto  15   dell'allegato  1  del
regolamento CEE n. 822/87;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visti  gli attestati  degli  assessorati regionali  all'agricoltura
delle regioni  Marche, Sardegna, Piemonte e  della provincia autonoma
di Bolzano, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei
propri  territori   si  sono  verificate,  per   la  vendemmia  1999,
condizioni climatiche  sfavorevoli ed hanno chiesto  l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel  rispetto dellemodalita' di controllo  previste dai regolamenti
CEE 2640/88,  2240/89 e 2238/93 nonche'  delle disposizioni impartite
dall'Ispettorato  centrale  repressione   frodi  e  dall'A.I.M.A.  in
materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole delle regioni
Marche, Sardegna, Piemonte e della provincia autonoma di Bolzano.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 2 settembre 1999
                             Il direttore generale reggente: Di Salvo