N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 giugno 1999

                               N. 20
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 24 giugno 1999 (della regione Puglia)
 Enti   pubblici   -   Ente   autonomo  per  l'acquedotto  pugliese  -
    Trasformazione  in  societa'  per  azioni,  disposta  con  decreto
    legislativo  di  attuazione della legge n. 59/1997 - Riserva delle
    funzioni di gestione e amministrazione della S.p.a.  al  Ministero
    del  tesoro,  quale  unico azionista, d'intesa con il Ministro dei
    lavori  pubblici  e  secondo  le  direttive  del  Presidente   del
    Consiglio  -  Mancato  conferimento  di  alcuna  attribuzione alla
    regione Puglia - Violazione delle competenze regionali in  materia
    di   acquedotti    -  Lesione  del  principio  di  buon  andamento
    amministrativo - Eccesso di  potere  legislativo  per  illogicita'
    manifesta e contradditorieta'.
 (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141).
 (Cost. artt. 5, 97 e 117).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
   Ricorre  la  regione  Puglia, in persona del Presidente pro-tempore
 prof. Salvatore Distaso, giusta delibera della sua Giunta n. 771  del
 16 giugno 1999, difesa e rappresentata dal prof. avv. Vincenzo Caputi
 Jambrenghi  per mandato a margine e con lui elettivamente domiciliata
 in  Roma  alla  via  Archimede n. 35 presso lo studio dell'avv. Fabio
 Francario;
   Contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del  Consiglio
 dei  Ministri,  il  Ministro  del  tesoro,  il  Ministro  dei  lavori
 pubblici, il Ministro della funzione pubblica per la declaratoria  di
 incostituzionalita' per invasione della sfera di competenza regionale
 del  d.lgs.  11  maggio  1999,  n.  141,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale, serie generale, del 21 maggio 1999,  n.  117,  recante  ad
 oggetto   la  "Trasformazione  dell'Ente  autonomo  per  l'acquedotto
 pugliese in societa' per  azioni  a  norma  dell'art.  11,  comma  1,
 lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
   Premessa;
   1.  -  L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e' stato istituito
 con legge  n.  245  del  1902  sotto  forma  di  consorzio  tra  enti
 territoriali, trasformato dal regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060,
 in  ente  pubblico  strumentale  diretto  a  realizzare  finalita' ed
 interessi assunti dallo Stato ed infine, come  noto,  annoverato  tra
 gli enti pubblici non economici c.d. parastatali ex lege n. 70/1975.
   2.  - E' altresi' noto che l'art. 117 della Costituzione conferisce
 alle regioni, tra l'altro, la  potesta'  legislativa  in  materia  di
 "acquedotti".  In  applicazione della ridetta norma costituzionale la
 regione  Puglia,  all'art.  4  del  suo  statuto,  si  e'   riservata
 l'attuazione   delle  "iniziative  necessarie  all'approvvigionamento
 idrico del territorio"; inoltre, la l.r. 19 dicembre 1983, n.  24  ha
 previsto  che  "La regione assicura le risorse idriche idonee per gli
 usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e  razionale  uso
 dell'acqua".
   3.  -  Ovviamente  la  qualificazione  giuridica  dell'E.A.A.P. non
 influisce  in  alcun  modo  sull'attribuzione  della  competenza  per
 materia riservata alla regione Puglia dalla norma fondamentale: tanto
 e' vero che proprio l'art. 35 della legge n. 70/1975, nell'annoverare
 l'acquedotto  pugliese  tra gli enti pubblici del "parastato", lascia
 "fermi....i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti
 pubblici operanti nelle  materie  attribuite  alla  competenza  delle
 regioni secondo l'art.  117 della Costituzione".
   4.  - Sicche' all'interno del primo testo normativo che - a seguito
 dell'entrata in vigore  della  Costituzione  repubblicana  -  si  sia
 occupato di ridefinire la natura giuridica dell'E.A.A.P., la legge n.
 70/1975,   vi   e'   una   previsione,  all'art.  35,  che  ribadisce
 espressamente  il  principio  della  soggezione   alla   legislazione
 regionale  di  tutti quegli enti, pur se parastatali, che svolgano la
 loro attivita' nelle materie elencate all'art. 117 Cost..
   5. - Anche la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 riserva  alle  regioni
 la  determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione
 dei  servizi  idrici  integrati.  La  centralita'  della  conseguente
 posizione  attribuita  nella  materia  ad  una  regione  come  quella
 ricorrente da una norma di legge che si definisce  come  direttamente
 attuativa  dei  precetti costituzionali nella specifica materia delle
 acque  e  degli  acquedotti,  e'  stata   totalmente   ignorata   dal
 legislatore delegato.
   6.  - In particolare e' accaduto che, con il decreto legislativo in
 epigrafe, il Presidente della Repubblica ha sancito la trasformazione
 dell'EAAP in societa' per azioni, attribuendo le stesse "al Ministero
 del tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  che
 esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori
 pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei
 Ministri",  cioe'  omettendo  di conferire alla regione Puglia alcuna
 attribuzione specifica in sede  di  costituzione,  amministrazione  e
 gestione   della  societa'.  Si  fa  unicamente  salva,  infatti,  la
 previsione   relativa   al   "primo    esercizio    dell'organo    di
 amministrazione"  che e' "tenuto a presentare al Ministro del tesoro,
 del bilancio  e  della  programmazione  economica  un  piano  per  la
 ristrutturazione  e  il  risanamento  della  societa',  da  approvare
 sentite le regioni Puglia e Basilicata".
   Senonche'  il  decreto  legislativo  gravato,  merita   di   essere
 cancellato dal mondo del diritto poiche' viola palmarmente il dettato
 costituzionale.
                             D i r i t t o
   Violazione  della  Costituzione  repubblicana:  artt.  117, 5 e 97.
 Eccesso  di  potere   legislativo   per   illogicita'   manifesta   e
 contraddittorieta':
     a)  e'  noto  che  tutti  gli  enti acquedottistici dislocati sul
 territorio  nazionale,  siano  essi   "regionali   o   interregionali
 istituiti  con legge regionale o statale" debbono essere "trasformati
 in societa' per azioni" ai sensi dell'art. 1, comma 83,  della  legge
 28  dicembre  1995,  n. 549. Inoltre, l'art. 89, comma 1, lettera a),
 della legge 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle  regioni  tutte
 le  funzioni  relative  "alla progettazione, realizzazione e gestione
 delle opere idrauliche di qualsiasi natura".  Ancor  prima,  la  c.d.
 legge  Galli  (5  gennaio  1994,  n.  36) ha affidato alle regioni il
 compito di individuare "le forme e modi  di  cooperazione"  affinche'
 comuni  e  province  provvedano  alla  gestione  del  servizio idrico
 integrato tramite convenzioni (ex lege  n.  142/1990).  Inoltre,  nei
 confronti  degli enti di gestione degli impianti acquedottistici gia'
 esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge  Galli,
 si prevede la prosecuzione della gestione sino all'approvazione delle
 norme  regionali  di organizzazione del servizio idrico e, in caso di
 scioglimento degli stessi (art.  10, comma 2, legge n.  36/1994),  la
 loro  confluenza "nel soggetto gestore del servizio idrico integrato,
 secondo le modalita' e le forme stabilite nella convenzione".
     b) sicche' nella fase di  trasformazione  in  S.p.a.  degli  enti
 acquedottistici  non  puo'  essere  in alcun modo trascurato il ruolo
 esercitato  dalle  regioni,  nella  veste  di  titolari  del   potere
 legislativo  in  materia  di  acquedotti, gestori ex lege di tutte le
 opere idrauliche e promotori del servizio idrico integrato.
     c) conferma  siffatta  attribuzione  la  legge  n.  36  del  1994
 (richiamata sub. 5 in premessa) che, nell'assegnare con norma recante
 principio    generale    dell'ordinamento   e   costituente   riforma
 economico-sociale - dunque una norma non modificabile  per  implicito
 da  leggi  successive - il ruolo della regione in riferimento al tema
 acquedottistico nazionale, ha ribadito  da  un  lato  la  centralita'
 delle  regioni  stesse,  dall'altro  il  riparto  in  appositi ambiti
 ottimali del territorio servito dagli  acquedotti  da  individuare  a
 cura delle regioni competenti.
   La  regione  Puglia sottolinea come essa tragga dalla normativa qui
 richiamata una particolare e  pregnante  legittimazione,  essendo  la
 principale  portatrice  degli  interessi  della  popolazione  che  la
 costituisce, servita dal piu' grande acquedotto d'Europa.  Il  quadro
 nel   quale  si  colloca  costituzionalmente  protetta  la  posizione
 giuridica della ricorrente e' infatti disegnato dalle  norme  di  cui
 agli  artt.  5  e  117 della Costituzione (nonche' dalle disposizioni
 generali introdotte dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997 e  dal  decreto
 legislativo  n.  112  del  1998 proprio in attuazione delle due norme
 costituzionali sopra citate).
   Nonostante siffatta peculiarita' di posizione giuridica  proprio  e
 soltanto sulla regione Puglia il potere legislativo del governo si e'
 esercitato  pervenendo  alla  demolizione  arbitraria  di  un  tratto
 dell'ordinamento generale, del quale la ricorrente chiede  a  codesta
 ecc.ma Corte il ripristino.
     c.1.  ancora,  occorre tener conto della circostanza che la legge
 Galli prevede  per  gli  enti  gestori  di  acquedotti  disciolti  il
 transito  obbligatorio  nel "soggetto gestore del servizio idrico" di
 conio regionale e - come gia' detto  -  si  definisce  portatrice  di
 principi   generali   dell'ordinamento   (art.   33).  Non  puo'  che
 concludersi che l'EAAP restera' ancora soggetta alla disciplina della
 legge n. 36/1994 a condizione che sia dichiarato incostituzionale  il
 decreto legislativo impugnato nel presente ricorso.
     d)  come  si  e'  gia'  rilevato,  il d.lgs. n. 141/1999, che pur
 richiama nella sua premessa, tra le altre norme,  proprio  l'art.  1,
 comma 83, legge n. 549/1995" e "l'art. 89 del d.lgs. n. 112/1998", ha
 in  realta'  esautorato  del  tutto la regione Puglia dal processo di
 trasformazione  dell'EAAP  e  dalla  amministrazione  della   S.p.a.,
 essendo  quest'ultima  riservata  all'unico  azionista (Ministero del
 tesoro) con l'intesa del Ministro dei lavori pubblici  e  sulla  base
 delle  direttive  del  Presidente del Consiglio e il primo prevedendo
 l'interpello meramente consultivo della regione Puglia, e per  giunta
 una  tantum, cioe' nella sola occasione della presentazione del piano
 per il risanamento della societa'.
     e) in definitiva, accantonata per sempre la regione  Puglia  dopo
 averla   "sentita"   in  merito  al  piano  di  ristrutturazione,  il
 Presidente del Consiglio e i suoi  Ministri  eserciteranno  tutte  le
 funzioni   di   gestione   e   amministrazione   della  societa'  per
 l'acquedotto  pugliese  nella  totale  assenza   dell'Ente   cui   la
 Costituzione riserva la materia degli acquedotti.
     f)  va  da  se'  che  lo statuto (che sara' approvato nella prima
 assemblea "da tenersi non oltre trenta giorni dall'entrata in  vigore
 del  presente  decreto"),  in  presenza di una norma istitutiva della
 S.p.a. che  delinea  (rectius:  relega)  la  funzione  regionale  nei
 termini  appena  illustrati,  non  potra'  che  completare l'opera di
 totale affrancamento dell'acquedotto pugliese  S.p.a.  dalla  regione
 Puglia.
   Sicche',  la  violazione del precetto contenuto nell'art. 117 della
 Costituzione non potrebbe essere piu' evidente.
     g)  del  resto,  lo  si  e'  gia'  rimarcato,  la  qualificazione
 giuridica   dell'EAAP  quale  ente  parastatale  non  riveste  alcuna
 pregnanza ai fini che ne occupano, poiche' anche l'ente del parastato
 che eserciti le funzioni previste dall'art.  117  della  Costituzione
 non  si  sottrae  al  potere legislativo regionale (art. 35, legge n.
 70/1975).
     h)   inoltre,   l'EAAP   -   Acquedotto   pugliese  S.p.a.  e'  e
 (verosimilmente) restera' l'unico ente acquedottistico pugliese. Onde
 delle due l'una:  o nella regione Puglia non trova punto applicazione
 l'art. 117 Cost., nel senso che la preesistenza dell'EAAP all'entrata
 in vigore Costituzione repubblicana ha affrancato per  sempre  l'ente
 da   ogni   ingerenza  regionale;  ovvero,  come  appare  assai  piu'
 ragionevole,   la   regione   dovra'   partecipare   alla   fase   di
 trasformazione  e  alla  gestione  della  nuova  societa'  per azioni
 proprio in virtu' delle sue competenze di rango costituzionale.
     i) tali competenze  -  che  costituiscono  del  resto  il  quadro
 ordinamentale  all'interno  del quale la regione deve svolgere le sue
 funzioni  pregnanti  in  materia  acquedottistica  sul  territorio  -
 verrebbero  rinnegate qualora l'atto qui impugnato entrasse in vigore
 nonostante l'art.  5 della Costituzione che obbliga la Repubblica  ad
 adeguare   la  sua  legislazione  alle  esigenze  dell'autonomia,  in
 collegamento con gli artt. 117  ss.  Cost.,  in  particolare  con  la
 garanzia  costituzionale  dell'autonomia  regionale;  l'art.  97  che
 impone al legislatore la buona amministrazione razionalmente tradotta
 nelle norme sulla organizzazione degli uffici che si  occupano  degli
 interessi  pubblici,  e nell'art.   117 Cost. che fonda la competenza
 legislativa regionale in materia di acquedotti.
     l) infine, nel prevedere la necessita'  che  siano  "sentite"  la
 regione  Puglia  e  Basilicata in merito al piano di ristrutturazione
 della S.p.a., l'improvvido legislatore dimostra di non  ignorare  del
 tutto  la  pregnanza  degli  enti regionali di riferimento dell'EAAP:
 senonche' anche detto procedimento di interpello e' del tutto elusivo
 del dettato costituzionale in quanto  consente  alla  concludente  di
 conoscere soltanto le linee del piano di ristrutturazione, laddove le
 resterebbe   estraneo   e  persino  ignoto  qualsiasi  altro  aspetto
 concernente la gestione concreta di  un  acquedotto  che  ha  sede  e
 svolge  la  sua  attivita'  all'interno  regione Puglia: tanto valeva
 cancellare del tutto quest'ultima dal testo del decreto|
                                P. Q. M.
   Si  chiede   l'ecc.ma   Corte   adita   dichiari   l'illegittimita'
 costituzionale  del  d.lgs.  11 maggio 1999, n. 141, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 21 maggio 1999, n.  117.  Con
 vittoria di spese e compensi di lite.
     Bari-Roma, addi' 18 giugno 1999.
                 Prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi
 99C0694