N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 giugno 1999
N. 20 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 giugno 1999 (della regione Puglia) Enti pubblici - Ente autonomo per l'acquedotto pugliese - Trasformazione in societa' per azioni, disposta con decreto legislativo di attuazione della legge n. 59/1997 - Riserva delle funzioni di gestione e amministrazione della S.p.a. al Ministero del tesoro, quale unico azionista, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici e secondo le direttive del Presidente del Consiglio - Mancato conferimento di alcuna attribuzione alla regione Puglia - Violazione delle competenze regionali in materia di acquedotti - Lesione del principio di buon andamento amministrativo - Eccesso di potere legislativo per illogicita' manifesta e contradditorieta'. (D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141). (Cost. artt. 5, 97 e 117).(GU n.37 del 15-9-1999 )
Ricorre la regione Puglia, in persona del Presidente pro-tempore prof. Salvatore Distaso, giusta delibera della sua Giunta n. 771 del 16 giugno 1999, difesa e rappresentata dal prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi per mandato a margine e con lui elettivamente domiciliata in Roma alla via Archimede n. 35 presso lo studio dell'avv. Fabio Francario; Contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro del tesoro, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della funzione pubblica per la declaratoria di incostituzionalita' per invasione della sfera di competenza regionale del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 21 maggio 1999, n. 117, recante ad oggetto la "Trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in societa' per azioni a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59". Premessa; 1. - L'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e' stato istituito con legge n. 245 del 1902 sotto forma di consorzio tra enti territoriali, trasformato dal regio decreto 19 ottobre 1919, n. 2060, in ente pubblico strumentale diretto a realizzare finalita' ed interessi assunti dallo Stato ed infine, come noto, annoverato tra gli enti pubblici non economici c.d. parastatali ex lege n. 70/1975. 2. - E' altresi' noto che l'art. 117 della Costituzione conferisce alle regioni, tra l'altro, la potesta' legislativa in materia di "acquedotti". In applicazione della ridetta norma costituzionale la regione Puglia, all'art. 4 del suo statuto, si e' riservata l'attuazione delle "iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio"; inoltre, la l.r. 19 dicembre 1983, n. 24 ha previsto che "La regione assicura le risorse idriche idonee per gli usi plurimi nell'ambito delle politiche di corretto e razionale uso dell'acqua". 3. - Ovviamente la qualificazione giuridica dell'E.A.A.P. non influisce in alcun modo sull'attribuzione della competenza per materia riservata alla regione Puglia dalla norma fondamentale: tanto e' vero che proprio l'art. 35 della legge n. 70/1975, nell'annoverare l'acquedotto pugliese tra gli enti pubblici del "parastato", lascia "fermi....i poteri di costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti nelle materie attribuite alla competenza delle regioni secondo l'art. 117 della Costituzione". 4. - Sicche' all'interno del primo testo normativo che - a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana - si sia occupato di ridefinire la natura giuridica dell'E.A.A.P., la legge n. 70/1975, vi e' una previsione, all'art. 35, che ribadisce espressamente il principio della soggezione alla legislazione regionale di tutti quegli enti, pur se parastatali, che svolgano la loro attivita' nelle materie elencate all'art. 117 Cost.. 5. - Anche la legge n. 36 del 5 gennaio 1994 riserva alle regioni la determinazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati. La centralita' della conseguente posizione attribuita nella materia ad una regione come quella ricorrente da una norma di legge che si definisce come direttamente attuativa dei precetti costituzionali nella specifica materia delle acque e degli acquedotti, e' stata totalmente ignorata dal legislatore delegato. 6. - In particolare e' accaduto che, con il decreto legislativo in epigrafe, il Presidente della Repubblica ha sancito la trasformazione dell'EAAP in societa' per azioni, attribuendo le stesse "al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri", cioe' omettendo di conferire alla regione Puglia alcuna attribuzione specifica in sede di costituzione, amministrazione e gestione della societa'. Si fa unicamente salva, infatti, la previsione relativa al "primo esercizio dell'organo di amministrazione" che e' "tenuto a presentare al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica un piano per la ristrutturazione e il risanamento della societa', da approvare sentite le regioni Puglia e Basilicata". Senonche' il decreto legislativo gravato, merita di essere cancellato dal mondo del diritto poiche' viola palmarmente il dettato costituzionale. D i r i t t o Violazione della Costituzione repubblicana: artt. 117, 5 e 97. Eccesso di potere legislativo per illogicita' manifesta e contraddittorieta': a) e' noto che tutti gli enti acquedottistici dislocati sul territorio nazionale, siano essi "regionali o interregionali istituiti con legge regionale o statale" debbono essere "trasformati in societa' per azioni" ai sensi dell'art. 1, comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Inoltre, l'art. 89, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 1998, n. 112, ha trasferito alle regioni tutte le funzioni relative "alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura". Ancor prima, la c.d. legge Galli (5 gennaio 1994, n. 36) ha affidato alle regioni il compito di individuare "le forme e modi di cooperazione" affinche' comuni e province provvedano alla gestione del servizio idrico integrato tramite convenzioni (ex lege n. 142/1990). Inoltre, nei confronti degli enti di gestione degli impianti acquedottistici gia' esistenti alla data di entrata in vigore della medesima legge Galli, si prevede la prosecuzione della gestione sino all'approvazione delle norme regionali di organizzazione del servizio idrico e, in caso di scioglimento degli stessi (art. 10, comma 2, legge n. 36/1994), la loro confluenza "nel soggetto gestore del servizio idrico integrato, secondo le modalita' e le forme stabilite nella convenzione". b) sicche' nella fase di trasformazione in S.p.a. degli enti acquedottistici non puo' essere in alcun modo trascurato il ruolo esercitato dalle regioni, nella veste di titolari del potere legislativo in materia di acquedotti, gestori ex lege di tutte le opere idrauliche e promotori del servizio idrico integrato. c) conferma siffatta attribuzione la legge n. 36 del 1994 (richiamata sub. 5 in premessa) che, nell'assegnare con norma recante principio generale dell'ordinamento e costituente riforma economico-sociale - dunque una norma non modificabile per implicito da leggi successive - il ruolo della regione in riferimento al tema acquedottistico nazionale, ha ribadito da un lato la centralita' delle regioni stesse, dall'altro il riparto in appositi ambiti ottimali del territorio servito dagli acquedotti da individuare a cura delle regioni competenti. La regione Puglia sottolinea come essa tragga dalla normativa qui richiamata una particolare e pregnante legittimazione, essendo la principale portatrice degli interessi della popolazione che la costituisce, servita dal piu' grande acquedotto d'Europa. Il quadro nel quale si colloca costituzionalmente protetta la posizione giuridica della ricorrente e' infatti disegnato dalle norme di cui agli artt. 5 e 117 della Costituzione (nonche' dalle disposizioni generali introdotte dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997 e dal decreto legislativo n. 112 del 1998 proprio in attuazione delle due norme costituzionali sopra citate). Nonostante siffatta peculiarita' di posizione giuridica proprio e soltanto sulla regione Puglia il potere legislativo del governo si e' esercitato pervenendo alla demolizione arbitraria di un tratto dell'ordinamento generale, del quale la ricorrente chiede a codesta ecc.ma Corte il ripristino. c.1. ancora, occorre tener conto della circostanza che la legge Galli prevede per gli enti gestori di acquedotti disciolti il transito obbligatorio nel "soggetto gestore del servizio idrico" di conio regionale e - come gia' detto - si definisce portatrice di principi generali dell'ordinamento (art. 33). Non puo' che concludersi che l'EAAP restera' ancora soggetta alla disciplina della legge n. 36/1994 a condizione che sia dichiarato incostituzionale il decreto legislativo impugnato nel presente ricorso. d) come si e' gia' rilevato, il d.lgs. n. 141/1999, che pur richiama nella sua premessa, tra le altre norme, proprio l'art. 1, comma 83, legge n. 549/1995" e "l'art. 89 del d.lgs. n. 112/1998", ha in realta' esautorato del tutto la regione Puglia dal processo di trasformazione dell'EAAP e dalla amministrazione della S.p.a., essendo quest'ultima riservata all'unico azionista (Ministero del tesoro) con l'intesa del Ministro dei lavori pubblici e sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio e il primo prevedendo l'interpello meramente consultivo della regione Puglia, e per giunta una tantum, cioe' nella sola occasione della presentazione del piano per il risanamento della societa'. e) in definitiva, accantonata per sempre la regione Puglia dopo averla "sentita" in merito al piano di ristrutturazione, il Presidente del Consiglio e i suoi Ministri eserciteranno tutte le funzioni di gestione e amministrazione della societa' per l'acquedotto pugliese nella totale assenza dell'Ente cui la Costituzione riserva la materia degli acquedotti. f) va da se' che lo statuto (che sara' approvato nella prima assemblea "da tenersi non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto"), in presenza di una norma istitutiva della S.p.a. che delinea (rectius: relega) la funzione regionale nei termini appena illustrati, non potra' che completare l'opera di totale affrancamento dell'acquedotto pugliese S.p.a. dalla regione Puglia. Sicche', la violazione del precetto contenuto nell'art. 117 della Costituzione non potrebbe essere piu' evidente. g) del resto, lo si e' gia' rimarcato, la qualificazione giuridica dell'EAAP quale ente parastatale non riveste alcuna pregnanza ai fini che ne occupano, poiche' anche l'ente del parastato che eserciti le funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione non si sottrae al potere legislativo regionale (art. 35, legge n. 70/1975). h) inoltre, l'EAAP - Acquedotto pugliese S.p.a. e' e (verosimilmente) restera' l'unico ente acquedottistico pugliese. Onde delle due l'una: o nella regione Puglia non trova punto applicazione l'art. 117 Cost., nel senso che la preesistenza dell'EAAP all'entrata in vigore Costituzione repubblicana ha affrancato per sempre l'ente da ogni ingerenza regionale; ovvero, come appare assai piu' ragionevole, la regione dovra' partecipare alla fase di trasformazione e alla gestione della nuova societa' per azioni proprio in virtu' delle sue competenze di rango costituzionale. i) tali competenze - che costituiscono del resto il quadro ordinamentale all'interno del quale la regione deve svolgere le sue funzioni pregnanti in materia acquedottistica sul territorio - verrebbero rinnegate qualora l'atto qui impugnato entrasse in vigore nonostante l'art. 5 della Costituzione che obbliga la Repubblica ad adeguare la sua legislazione alle esigenze dell'autonomia, in collegamento con gli artt. 117 ss. Cost., in particolare con la garanzia costituzionale dell'autonomia regionale; l'art. 97 che impone al legislatore la buona amministrazione razionalmente tradotta nelle norme sulla organizzazione degli uffici che si occupano degli interessi pubblici, e nell'art. 117 Cost. che fonda la competenza legislativa regionale in materia di acquedotti. l) infine, nel prevedere la necessita' che siano "sentite" la regione Puglia e Basilicata in merito al piano di ristrutturazione della S.p.a., l'improvvido legislatore dimostra di non ignorare del tutto la pregnanza degli enti regionali di riferimento dell'EAAP: senonche' anche detto procedimento di interpello e' del tutto elusivo del dettato costituzionale in quanto consente alla concludente di conoscere soltanto le linee del piano di ristrutturazione, laddove le resterebbe estraneo e persino ignoto qualsiasi altro aspetto concernente la gestione concreta di un acquedotto che ha sede e svolge la sua attivita' all'interno regione Puglia: tanto valeva cancellare del tutto quest'ultima dal testo del decreto|
P. Q. M. Si chiede l'ecc.ma Corte adita dichiari l'illegittimita' costituzionale del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 141, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 21 maggio 1999, n. 117. Con vittoria di spese e compensi di lite. Bari-Roma, addi' 18 giugno 1999. Prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi 99C0694