N. 434 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1999

                               N.  434
  Ordinanza emessa il 2 aprile  1999  dal  tribunale  di  Firenze  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Polidori Ettore e amministrazine
 provinciale di Firenze ed altri
 Astensione e ricusazione del giudice - Giudice istruttore  che,  dopo
    la  chiusura  dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla
    richiesta di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc.  civ.  (nella
    specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della
    causa  -  Mancata  previsione  -  Contrasto  con  il  principio di
    eguaglianza e con quello di imparzialita' del  giudice  -  Lesione
    del connesso diritto di azione e di difesa.
 (C.P.C., art. 51, n. 4).
 (Cost., artt. 3 e 24).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha  pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a
 ruolo l'11 maggio 1989 al n. 7434 del ruolo affari civili contenziosi
 dell'anno 1989 avente ad  oggetto:  risarcimento  danni  da  sinistro
 stradale   promossa   da  Polidori  Ettore,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.  Giovanni Campatelli presso il cui  studio  in  Firenze  e'
 elettivamente domiciliato, attore;
   Contro  l'amministrazione  provinciale  di Firenze, rappresentata e
 difesa dall'avv. Furio Polimeni  presso  il  cui  studio  in  Firenze
 (studio  Bendinelli)  e' elettivamente domiciliata, convenuta; con la
 chiamata in causa di Conti Giancarlo e Conti Silvio, rappresentati  e
 difesi dall'avv. Andrea Renieri, presso il cui studio in Firenze sono
 elettivamente domiciliati, terzi chiamati;
                             O s s e r v a
   Nel corso del giudizio civile di cui in epigrafe (avente ad oggetto
 domanda  di  risarcimento danni da sinistro stradale) il sottoscritto
 g.i. pronunciava in data 17 luglio-3 agosto 1998 ordinanza  con  cui,
 con motivazioni attinenti al merito della causa, rigettava istanza ex
 art. 186-quater c.p.c. proposta dall'attore.
   All'esito  della  precisazione delle conclusioni di cui all'udienza
 del 24 novembre 1998 (celebrata innanzi al sottoscritto medesimo g.i.
 in virtu' di provvedimento di applicazione  dello  stesso  alla  c.d.
 sezione  stralcio  ex  legge  22  luglio  1997,  n.  276 da parte del
 presidente del tribunale,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dalla
 circolare
  11  giugno  1998  del Consiglio superiore della magistratura) questo
 giudice,  per  effetto  delle  conclusioni  delle  parti,  viene  ora
 chiamato  a pronunciarsi sullo stesso capo di domanda in relazione al
 quale ha gia' pronunciato ordinanza di rigetto  di  istanza  ex  art.
 186-quater c.p.c.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente a quello
 dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 433/1999).
 99C0863