N. 434 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 aprile 1999
N. 434 Ordinanza emessa il 2 aprile 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Polidori Ettore e amministrazine provinciale di Firenze ed altri Astensione e ricusazione del giudice - Giudice istruttore che, dopo la chiusura dell'istruzione, si sia pronunciato nel merito sulla richiesta di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. (nella specie, rigettandola) - Obbligo di astenersi dalla decisione della causa - Mancata previsione - Contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di imparzialita' del giudice - Lesione del connesso diritto di azione e di difesa. (C.P.C., art. 51, n. 4). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.37 del 15-9-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunziato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta a ruolo l'11 maggio 1989 al n. 7434 del ruolo affari civili contenziosi dell'anno 1989 avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale promossa da Polidori Ettore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Campatelli presso il cui studio in Firenze e' elettivamente domiciliato, attore; Contro l'amministrazione provinciale di Firenze, rappresentata e difesa dall'avv. Furio Polimeni presso il cui studio in Firenze (studio Bendinelli) e' elettivamente domiciliata, convenuta; con la chiamata in causa di Conti Giancarlo e Conti Silvio, rappresentati e difesi dall'avv. Andrea Renieri, presso il cui studio in Firenze sono elettivamente domiciliati, terzi chiamati; O s s e r v a Nel corso del giudizio civile di cui in epigrafe (avente ad oggetto domanda di risarcimento danni da sinistro stradale) il sottoscritto g.i. pronunciava in data 17 luglio-3 agosto 1998 ordinanza con cui, con motivazioni attinenti al merito della causa, rigettava istanza ex art. 186-quater c.p.c. proposta dall'attore. All'esito della precisazione delle conclusioni di cui all'udienza del 24 novembre 1998 (celebrata innanzi al sottoscritto medesimo g.i. in virtu' di provvedimento di applicazione dello stesso alla c.d. sezione stralcio ex legge 22 luglio 1997, n. 276 da parte del presidente del tribunale, tenuto conto di quanto previsto dalla circolare 11 giugno 1998 del Consiglio superiore della magistratura) questo giudice, per effetto delle conclusioni delle parti, viene ora chiamato a pronunciarsi sullo stesso capo di domanda in relazione al quale ha gia' pronunciato ordinanza di rigetto di istanza ex art. 186-quater c.p.c.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 433/1999). 99C0863