N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1998

                               N. 451
  Ordinanza emessa il 17 novembre 1998  dal  Consiglio  di  Stato  sui
 ricorsi  riuniti  proposti  da  Associazione  dei  quadri direttivi e
 dirigenti della regione Abruzzo contro la regione Abruzzo ed altri
 Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Concorso interno per  titoli  ed
    esami  per  la  copertura  di 46 posti di qualifica dirigenziale -
    Ingiustificata deroga  al  principio  del  concorso  pubblico  per
    l'accesso   al  pubblico  impiego  -  Incidenza  sui  principi  di
    imparzialita'  e  buon  andamento  della  p.a.  -  Richiamo   alla
    giurisprudenza   recente   della  Corte  costituzionale  circa  la
    necessita' del concorso pubblico anche per  il  passaggio  ad  una
    fascia funzionale superiore.
 (Legge regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, art. 12, comma 3).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                         IL CONSIGLIO DI STATO
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 6929/1998 e n.
 8091/1998  proposti  in appello proposto dall'Associazione dei quadri
 direttivi  e  dei  dirigenti  della  regione  Abruzzo   "Direr-Dirab"
 aderente  alla  Direr-Confedir  in  persona  del  segretario e legale
 rappresentante,   rappresentato   e   difeso   dagli   avv.ti   Bruno
 Pettinicchio e Domenico  Tenaglia  ed  elettivamente  domiciliato  in
 Roma,  piazza  Mazzini, 27 presso lo studio dell'avv. Giandomenico Di
 Gioia;
   Contro la regione Abruzzo in persona del  Presidente  della  Giunta
 regionale pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
 dello  Stato  e  domiciliato  presso  i  suoi uffici in Roma, via dei
 Portoghesi, 12, e  nei  confronti  dei  signori  Zordan  Mario,  Pace
 Annabella,  Scoccia  Mario,  Monaco Tobia, D'ascanio Paola, Marchetti
 Giulio, Sorgi Antonio, Rofi Giustino,  Del  Sordo  Luigi,  Santacroce
 Sandro,  Catitti Quintino, Chiarini Giorgio, De Nicola Pio, Imbastaro
 Alfredo, Ferrandino Giuseppe, Flacco Iris, Del Greco Paola, Battaglia
 Vincenzo, Angarano Giovanni, Labbro Francia Alberto, rappresentati  e
 difesi  dall'avv.  Vincenzo  Camerini,  con  domicilio eletto in Roma
 viale Mazzini n. 9/11 presso l'avv. Adriano  Rossi  intervenienti  ad
 opponendum  in  entrainbi  i  ricorsi;  dell'ing.  Di  Sanza Fernando
 rappresentato e difeso  dall'avv.  Domenico  Tenaglia  con  domicilio
 eletto  in  Roma,  via  Federico  Cesi, 72, presso Giuseppe Benedetto
 interveniente  ad  adjuvandum   nel   ricorso   n.   8091/1998;   per
 l'annullamento:
     quanto  al ricorso n 6929/1998, dell'ordinanza del t.a.r. Abruzzo
 - L'Aquila del 6 maggio 1998 n.  211/1998,  con  la  quale  e'  stata
 respinta  la  domanda di sospensione della deliberazione della Giunta
 regionale 21 gennaio 1998, n. 146; nonche' della deliberazione  della
 Giunta regionale 9 settembre 1997, n. 1781, modificata con successiva
 deliberazione  21 gennaio 1998, n. 143 nella parte in cui all'oggetto
 reca erroneamente la dicitura "Pianta organica  provvisoria"  nonche'
 del  punto  5  della  stessa deliberazione nel quale e' detto di dare
 atto  che  i  posti  derivanti  dalla  pianta  organica  come   sopra
 determinata saranno coperti con i concorsi riservati agli interni per
 titoli ed esame ai sensi del comma 3 art. 12 della legge regionale n.
 3/1997  e  della  deliberazione  giuntale  21  gennaio  1998, n. 149;
 recante ad oggetto "approvazione dell'atto  di  organizzazione  della
 Giunta regionale inerente la disciplina dei concorsi interni previsti
 dall'art. 12, comma 3 della l.r. n.  3/1997, qualifica dirigenziale;
     quanto al ricorso n. 8091/1998, dell'ordinanza del t.a.r. Abruzzo
 - sezione di Pescara del 23 luglio 1998, n. 394/1998, con la quale e'
 stata   respinta   la   domanda   di   sospensione  delle  ordinanze.
 dirigenziali n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n. 209, n.  210,
 n.  211,  tutte  del 5 maggio 1998, di indizione dei concorsi interni
 per la copertura rispettivamente di due posti di analista di sistemi,
 di due posti di dirigente geologo, di  quindici  posti  di  dirigente
 amministrativo,  di  nove posti di dirigente architetto urbanista, di
 sette parti di dirigente agronomo, di un posto di dirigente ecologo.
   Visti gli atti e documenti depositati con gli appelli;
   Viste  le  ordinanze  di  rigetto  delle  domande  incidentali   di
 sospensione  della  esecuzione  del  provvedimento impugnato in primo
 grado;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  di  Catitti  Quintino,
 Chiarini  Giorgio,  De Nicola Pio, D'ascanio Paola, Marchetti Giulio,
 Sorgi  Antonio,  Del  Greco  Paola,  Battaglia   Vincenzo,   Angarano
 Giovanni, Imbastaro Alfredo, Ferrandino Giuseppe, Flacco Iris, Labbro
 Francia  Alberto,  Rofi Giustino, Del Sordo Luigi, Santacroce Sandro,
 Zordan  Mario,  Pace  Annabella, Scoccia Mario, Monaco Tobia, nonche'
 della regione Abruzzo e dell'ing. Di Sanza;
   Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi altresi' l'avv.  Di
 Gioia per le ricorrenti, l'avv.  Camerini  per  gli  intervenienti  e
 l'avvocato dello Stato Bachetti;
                               F a t t o
   1.  -  Con  delibera  21  gennaio 1988, n. 146, la Giunta regionale
 Abruzzo ha stabilito di coprire  con  concorso  interno  i  posti  di
 qualifica  dirigenziale risultati vacanti a seguito della definizione
 della dotazione organica provvisoria operata con atto deliberativo n.
 1781/1978 in applicazione del disposto dell'art. 10,  comma  4  della
 legge regionale n. 3/1997. Con delibera n. 149, adottata nell'analoga
 seduta,  la  Giunta  regionale  ha  dettato la disciplina interna dei
 concorsi dirigenziali.
   I provvedimenti della giunta sono stati  impugnati  dall'appellante
 Associazione  sindacale  con  ricorso  n.  328/1998 innanzi al t.a.r.
 dell'Abruzzo per i seguenti motivi:
     1) violazione a falsa applicazione dell'art. 12,  comma  3  della
 legge regionale 13 gennaio 1997 n. 3;  sviamento.
   Non e' stato ancora emanato il nuovo ordinamento degli uffici e dei
 servizi  di competenza del Consiglio regionale, come prescritto dagli
 artt. 1, comma 1 e 12, comma 5 della legge.regionale n. 3/1997 cui e'
 collegata direttamente la determinazione della nuova pianta organica,
 che individua i posti esistenti nei  vari  uffici  della  regione  ai
 quali  deve  essere  assegnato  il  relativo  personale, ivi compreso
 quello dirigenziale. Al momento di indire i concorsi  la  regione  ha
 determinato  solo  la dotazione organica che indica quanto dipendenti
 sono al momento in servizio nei rispettivi ruoli.
   La procedura del concorso  interno  per  titoli  ed  esami  per  la
 copertura dei posti vacanti e' consentita dall'art. 13, comma 3 della
 legge  regionale  solo  in  presenza di una nuova pianta organica. E'
 pertanto illegittima la delibera 21  gennaio  1998,  n.  146  che  ha
 indetto  il concorso interno a titoli ed esami in presenza della sola
 determinazione della dotazione organica dal personale  interno  della
 regione  oggetto della delibera della giunta regionale 9 luglio 1997,
 n. 1781.
     2) travisamento dei  fatti,  erronea  applicazione  della  legge,
 sviamento.
   Erroneamente  la Giunta regionale afferma nella delibera 21 gennaio
 1998, n. 146 che nel precedente atto deliberativo 9 luglio  1997,  n.
 178l  avrebbe  proceduto  ad approvare la pianta organica provvisoria
 della Giunta e del Consiglio. Con la predetta delibera la giunta  ha,
 in  realta',  inteso precedere alla verifica della dotazione organica
 provvisoria  delle  singole  qualifiche  funzionali   e   di   quelle
 dirigenziali  -  come  risulta  sia dal richiamo all'art. 10, comma 4
 della legge regionale n. 3 del 1997 sia dal contenuto letterale della
 delibera medesima - e  non  gia'  alla  determinazione  della  pianta
 organica del personale regionale.
     3)  travisamento  dei  fatti,  erronea  applicazione della legge,
 sviamento sotto ulteriore profilo.
   La dotazione organica provvisoria e' comunque  destinata  a  subire
 modificazioni   in   sede   di   definizione  della  pianta  organica
 definitiva:  non puo' pertanto essere richiamata ai fini di bandire i
 concorsi interni ex art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997.
   La  rilevazione del fabbisogno di personale ripartito per strutture
 di cui alla delibera della giunta regionale 9 luglio 1997, n. 1781 e'
 stata effettuata in base a mere richieste dei settori operativi della
 Giunta e del Consiglio regionale e in base ad incomplete  rilevazioni
 dei   carichi   di  lavoro  e  non  gia'  sulla  scorta  dei  criteri
 dell'articolazione,  del  coordinamento  e  della  flessibilita'  che
 devono presiedere alla formazione della pianta organica  definitiva.
   Innanzi  al  t.a.r.  dell'Abruzzo  si e' costituta la regione che a
 eccepito in via pregiudiziale  l'inaminissibilita'  del  ricorso  per
 difetto  di legittimazione attiva dell'associazione sindacale e ne ha
 contestato  la  fondatezza   nel   merito.   Analoghe   eccezioni   e
 contestazioni hanno spiegato i funzionari della regione di VII e VIII
 qualifica  funzionale  nell'intervento  ad  opponendum  spiegato  nel
 giudizio.
   Con ordinanza 6 maggio 1998, n. 211/1998, il t.a.r. dell'Abruzzo  -
 L'Aquila   ha   respinto  la  domanda  di  sospensione  dei  predetti
 provvedimenti.
   Avverso  l'ordinanza   viene   proposto   l'appello   n.   6929/98,
 dall'Associazione  dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione
 Abruzzo "Direr-Dirab".  L'associazione ha ribadito le  ragioni  e  le
 eccezioni   del  precedente  grado  ed  ha  eccepito  l'illegittimita
 costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio
 1997, n. 3 che impone di coprire tutti i posti disponibili risultanti
 dalla nuova pianta organica per concorso interno  riservato  ai  soli
 dipendenti  in  servizio  presso  la  regione Abruzzo, per violazione
 degli artt. 3, 97 e 77  della  Costituzione.    Nel  giudizio  si  e'
 costituita   la  regione  Abruzzo  e  hanno  spiegato  intervento  ad
 opponendo i funzionari della regione.
   2. - Con ordinanze n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n.  209,
 n.  210,  n.  211, tutte del 5 maggio 1998, il dirigente del servizio
 personale  -  "settore  personale  e  organizzazione"  ha  indetto  i
 concorsi  interni  per  la  copertura rispettivamente di due posti di
 analista di sistemi, di due posti di dirigente geologo,  di  quindici
 posti  di  dirigente  amministrativo,  di  nove  posti  di  dirigente
 architetto urbanista, di sette parti di  dirigente  agronomo,  di  un
 posto  di dirigente ecologo.  Le ordinanze sono state impugnate dalla
 predetta Associazione dei quadri  direttivi  e  dei  dirigenti  della
 regione  Abruzzo  "Direr-Dirab"  innanzi  alla sezione di Pescara del
 t.a.r. dell'Abruzzo con ricorso n. 617/1998 per gli stessi motivi del
 precedente ricorso.  Nel quadro del terzo motivo e'  stata  sollevata
 l'eccezione  d'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  12, comma 3
 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3  che  impone  di  coprire
 tutti  i posti disponibili risultanti dalla nuova pianta organica per
 concorso interno riservato ai soli dipendenti in servizio  presso  la
 regione  Abruzzo.,  per  violazione  degli  artt.  3,  97  e 77 della
 Costituzione.  Con ordinanza 23 luglio 1998, n. 394/1998, la  sezione
 di  Pescara  del  t.a.r.  dell'Abruzzo  ha  respinto  la  domanda  di
 sospensione.    Avverso  l'ordinanza  viene  proposto  l'appello   n.
 8091/1998,  dall'Associazione  dei  quadri  direttivi e dei dirigenti
 della regione  Abruzzo  "Direr-Dirab"  ove  sono  state  ribadite  le
 domande  ed  eccezioni  proposte  in  primo grado. Nel giudizio si e'
 costituita  la  regione  Abruzzo,  hanno   spiegato   intervento   ad
 opponendum  i  funzionari  della regione ed ha spiegato intervento ad
 adjuvandum     l'ing.     Di     Sanza     Ferdinando,     dipendente
 dell'Amministrazione della provincia di Teramo, in possesso dell'VIII
 qualifica funzionale di funzionario ingegnere chimico, la cui istanza
 di partecipazione al concorso indetto con  ordinanza  dirigenziale  5
 maggio  1988, n.  211 al posto di dirigente ecologo e' stata respinta
 dalla regione con provvedimento del 15 settembre 1998, n.  473/19921,
 con  la  seguente motivazione: "non essendo dipendente di ruolo della
 regione Abruzzo, non possiede il requisito di ammissione previsto dal
 bando di concorso".  Alla camera di consiglio del 17 novembre 1998, i
 ricorsi  sono  stati  congiuntamente  chiamati,  indi  trattenuti  in
 decisione per l'appello sulla sospensiva.
                             D i r i t t o
   I.  -  I provvedimenti oggetto delle ordinanze del t.a.r. Abruzzo -
 L'Aquila, n. 211/1998 del 6 maggio  1998,  e  del  t.a.r.  Abruzzo  -
 sezione   di   Pescara   n.   394/1998,  del  23  luglio  1998,  sono
 rispettivamente:
     la delibera 9 luglio 1997, n. 1781, con la quale, d'intesa con il
 Consiglio regionale, e' stata approvata ai sensi dell'art. 10,  comma
 4,  la  consistenza  complessiva della dotazione organica provvisoria
 delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali distinte
 nei  ruoli  del  Consiglio  regionale  e   della   Giunta   regionale
 dell'Abruzzo modificata con successiva deliberazione 21 gennaio 1998,
 n.  143  nella parte in cui all'oggetto reca erroneamente la dicitura
 "Pianta organica provvisoria";
     la delibera 21 gennaio 1998, n. 146, con la quale - dato atto che
 l'art. 3 della l.r. n. 3/1997 consente una riserva del 100% a  favore
 del  personale  interno,  che nella fattispecie e' ridotta al 70% dei
 posti disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 21  aprile  1994,
 n.  439,  in  quanto  trattasi  di  concorsi per titoli ed esame - la
 Giunta regionale dell'Abruzzo ha  stabilito  di...  "1)  destinare  a
 concorso  interno  ai  sensi  dell'art.  123,  comma  3 della l.r. n.
 3/1997 46 posti per qualifica dirigenziale, distinti  per  profili  e
 sedi come da tabella allegata ... (omissis)";
     la  delibera  21  gennaio  1988,  n.  9,  con  la quale la Giunta
 regionale dell'Abruzzo ha approvato .... "ai sensi dell'art. 5  della
 l.r.    n. 3/1997 l'atto di organizzazione inerente la disciplina dei
 concorsi interni previsti ai sensi dell'art. 12, comma 3  della  l.r.
 n.  3/1997...    (omissis)";  (tutte  oggetto del ricorso n. 328/1998
 innanzi al t.a.r.  Abruzzo - L'Aquila);
     le ordinanze n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n.  209,  n.
 210,  n.  211,  tutte  del  5  maggio  1998, con cui il dirigente del
 servizio personale - "Settore personale e organizzazione" ha  indetto
 i concorsi interni per la copertura, rispettivamente, di due posti di
 analista  di  sistemi, di due posti di dirigente geologo, di quindici
 posti  di  dirigente  amministrativo,  di  nove  posti  di  dirigente
 architetto  urbanista,  di  sette  parti di dirigente agronomo, di un
 posto di dirigente ecologo; (tutte oggetto del  ricorso  n.  617/1998
 innanzi alla sezione di Pescara del t.a.r. dell'Abruzzo).
   II.  -  Per  cio'  che riguarda le questioni oggetto della presente
 ordinanza, i ricorsi devono essere riuniti e  decisi  congiuntamente,
 per evidenti ragioni di connessione.
    Innanzi  ai  primi  giudici  e  negli  appelli proposti avverso il
 rigetto delle istanze di sospensione dei menzionati provvedimenti  da
 parte  del  t.a.r. Abruzzo, l'Associazione dei quadri direttivi e dei
 dirigenti della regione Abruzzo "Direr-Dirab"  e  l'interveniente  ad
 adjuvandum  hanno  affermato  che  la  regione Abruzzo avrebbe per un
 verso stabilito di indire i concorsi per la copertura dei posti della
 qualifica  dirigenziale  (disciplinandone  l'accesso)   senza   avere
 determinato  la  pianta organica definitiva, ma solo sulla base della
 dotazione organica provvisoria del personale regionale e,  per  altro
 verso,  stabilito  di  coprire  i posti messi a bando della qualifica
 dirigenziale riservandoli del tutto a personale interno della regione
 di VII  e  VIII  qualifica  funzionale,  con  totale  esclusione  del
 personale  esterno,  in attuazione di tali delibere l'amministrazione
 ha emanato i relativi bandi, la cui esclusiva riserva in  favore  del
 personale  in  forza alla regione e' stata confermata dall'esclusione
 dell'ing. Di Sanza, dipendente di VIII  livello  dell'Amministrazione
 della provincia di Teramo.
   III.  -  Sia  innanzi  ai  primi  giudici,  sia  davanti  a  questo
 Consiglio, la regione Abruzzo e  l'interveniente  hanno  eccepito  il
 difetto  di  legittimazione  a  ricorrere dell'Associazione sindacale
 tanto sotto il profilo che la "Direr-Dirab"  essendo  rappresentativa
 dei  dipendenti  regionali  con  qualifica  di  quadri direttivi o di
 dirigente dell'ente regione  e  non  vera  e  propria  organizzazione
 sindacale  avrebbe  ragione  di  adire il giudice solo in relazione a
 provvedimenti lesivi  della  posizione  degli  associati  nella  loro
 globalita',  quanto  sotto  l'aspetto  che  non  assurge  a  rango di
 interesse meritevole di tutela quello  di  evitare  che  i  posti  di
 dirigente   vengano   coperti   anziche'  con  procedure  concorsuali
 pubbliche con concorsi riservati ai dipendenti della regione di VII e
 VIII qualifica funzionale.
   L'eccezione e' infondata sotto ambedue i profili addotti.
   III.1. - Non osta alla  legittimazione  a  ricorrere  la  finalita'
 della    realizzazione,    prevista    all'art.   3   dello   statuto
 dell'associazione,   un'efficace   e   reciproca   solidarieta'   fra
 dirigenti,  quadri  direttivi  e  dipendenti della regione nel comune
 interesse alla piena efficienza, alla modernizzazione e alla  massima
 produttivita' dell'ente".
   La  reciproca  solidarieta'  fra dirigenti, funzionari e dipendenti
 aventi le funzioni direttive non puo' spingersi sino a precludere  ai
 primi la tutela d'interessi che essi ritengano propri della categoria
 professionale,   come   deve   considerarsi   la  salvaguardia  della
 professionalita'   caratteristica   della   funzione    dirigenziale,
 professionalita' che secondo i ricorrenti potrebbe essere compromessa
 dall'attribuzione dei posti in organico ad appartenenti alla carriera
 direttiva della regione in assenza della concorsualita' dall'esterno.
   Ne'  del  resto  pare  sostenibile  una limitazione delle posizioni
 dell'Associazione  alla  salvaguardia   delle   posizioni   in   atto
 conseguite  dagli  appartenenti,  che  precluda  il  sindacato  delle
 modalita' di reclutamento,  considerato  l'interesse  precipuo  della
 categoria  alla  qualificazione  dei partecipanti ai concorsi, il cui
 accesso  si  ripercuote  immediatamente  sulla  professionalita'  dei
 dirigenti  nel loro insieme e pertanto anche su quella dei dipendenti
 ora in servizio.
   III.2. -  Ne'  e'  ravvisabile  un  limite  alla  legittimazione  a
 ricorrere,   a   causa   della   partecipazione  all'associazione  di
 funzionari appartenenti sia ai  livelli  dirigenziali  che  a  quelli
 direttivi  dell'Amministrazione  regionale,  secondo  l'art.  4 dello
 statuto   dell'associazione.   La   diversita'   delle  categorie  di
 appartenenti potrebbe comportare, secondo  la  tesi  sostenuta  dalla
 regione e dai controinteressati in primo grado, la possibilita' di un
 conflitto    d'interessi,    suscettibile    di   riflettersi   sulla
 legittimazione a ricorrere dell'associazione stessa,  ove  scelga  di
 agire  a  tutela di una sola categoria di rappresentati, nella specie
 quella dei dirigenti.
   Osserva a tale proposito il collegio che rientra nell'autonomia  di
 un'associazione intercategoriale stabilire di intraprendere le azioni
 giudiziali  a  favore  di  una  sola  categoria  di iscritti, anche a
 detrimento  dell'altra.  Le  conseguenze  di  tale  scelta  ricadono,
 infatti,  nel  solo  ambito  associativo  sino  al punto di provocare
 scissioni e ricambi negli uffici di governo dell'associazione, ma non
 rilevano ai fini della legittimazione ad agire di  quest'ultima,  che
 va  verificata  sulla  sola  base  dell'interesse di cui si chiede la
 tutela.
   E non appare dubbio che l'interesse azionato nel presente  giudizio
 rientri  nell'ambito  di  quelli  tutelabili  perche'  proprio  della
 categoria di soggetti - anche se non tutti -  che  l'associazione  e'
 deputata a rappresentare.
   III.3.  - Ne' infine osta all'esame dell'appello la circostanza che
 nessuna censura sia diretta ad evidenziare il profilo di danno  grave
 ed irreparabile, non ravvisato nelle ordinanze di reiezione.
   Nei  provvedimenti  emanati  dal  giudice amministrativo in materia
 cautelare l'aspetto del danno e' inscindibilmente connesso  a  quello
 della   fondatezza  delle  eccezioni  di  legittimita',  si'  che  la
 prospettazione dell'uno dei suindicati aspetti  e'  assorbente  anche
 dell'altro.
   IV.  -  Nel  terzo dei motivi di entrambi i ricorsi e degli appelli
 avverso   le   ordinanze,   l'associazione    ricorrente    prospetta
 l'illegittimita'  della delibera 21 gennaio 1998, n. 146, nella parte
 in cui prevede la destinazione a concorso interno ai sensi  dell'art.
 12,  comma 3 della l.r. n. 3/1997 dei quarantasei posti per qualifica
 dirigenziale,  distinti   per   profili   e   sedi,   successivamente
 all'approvazione,  con  delibera  9  luglio  1997,  n. 1781, ai sensi
 dell'art.  10,  comma  4  della  legge  medesima,  della  consistenza
 complessiva   della  dotazione  organica  provvisoria  delle  singole
 qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali distinte nei ruoli del
 Consiglio regionale e della Giunta  regionale  dell'Abruzzo,  nonche'
 l'illegittimita'  dei successivi provvedimenti, e, segnatamente della
 delibera 21 gennaio 1998, n. 149, di  approvazione  della  disciplina
 dei concorsi interni e delle determinazioni dirigenziali con le quali
 sono state indette le relative procedure concorsuali.
   Nell'ambito   della  censura,  viene  prospettata  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio
 1997, n. 3, per violazione degli artt. 3  e  97  della  Costituzione,
 considerato  che  la  preclusione per gli esterni all'Amministrazione
 regionale  alla  partecipazione  ai  concorsi  per  l'accesso   dalla
 dirigenza,  che  deriva  necessariamente  dalla  riserva a favore del
 personale interno, infrange il principio di eguaglianza e  quello  di
 buon  andamento delle amministrazioni, le quali possono derogare alla
 disciplina del concorso pubblico aperto a tutti gli  aventi  diritto,
 solo in presenza di particolari situazioni giustificatrici.
   Ad avviso del collegio l'eccezione non e' manifestamente infondata.
   Gia'  con  ordinanza n. 646-bis, in data 5 maggio-2 giugno 1998, la
 sezione ha stabilito che rappresenta modello concorsuale di principio
 inderogabile  quello  che  si  svolge  sulla  scorta  di  criteri  di
 pubblicita'  tali  da  prevedere  e  consentire  la partecipazione al
 procedimento anche ad estranei, assicurando cosi' il reclutamento dei
 migliori.
   L'affermazione si fonda sulla  piu'  recente  giurisprudenza  della
 Corte costituzionale, che ha inteso la regola di cui all'ultimo comma
 dell'art.  97  della  Costituzione  nel senso che il passaggio ad una
 fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo  posto
 di  lavoro  corrispondente  a  funzioni  piu'  elevate,  e' figura di
 reclutamento soggetta alla stessa regola del pubblico concorso.
    Data l'eccezionalita' della preclusione  dalla  partecipazione  di
 candidati esterni, la possibilita' del concorso interno va limitata a
 particolari fattispecie quali l'accesso ad una fascia piu' elevata di
 cui  si  siano  esercitate  le relative mansioni: da tale fattispecie
 esula il passaggio dalla carriera direttiva  a  quella  dirigenziale,
 data  la  separatezza  con cui la dirigenza e' stata regolata sia dal
 d.P.R. n. 748/1972 che dal d.lgs. n. 29/1993.
   In assenza di particolari ragioni giustificatrici della  deroga,  i
 concorsi     interni     totalmente     riservati     al    personale
 dell'Amministrazione  che  li   bandisce   devono   pertanto   essere
 considerati  costituzionalmente  illegittimi  anche in relazione alla
 circostanza che essi si riverberano negativamente  sul  principio  di
 buon   andamento  e  reintroducono  surrettiziamente  il  modello  di
 carriera nel nuovo assetto del pubblico impiego, che  ne  presuppone,
 invece, il superamento.
   Al  medesimo  ordine  di  censure non si sottrae l'art. 12, comma 3
 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, ove prevede
 che "per la copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta
 organica a seguito della verifica dei carichi di lavoro, sono indetti
 concorsi interni per titoli ed esame".
    Che, con riferimento alla  disposizione  citata,  non  esistessero
 particolari   ragioni   di   deroga   al   piu'   generale  principio
 dell'apertura della partecipazione al  concorso  anche  ai  candidati
 provenienti   dall'esterno,   emerge   anche   dalla   relazione   di
 accompagnamento alla suddetta legge regionale,  ove  con  riferimento
 all'art.  12  e'  specificato  che ... "nell'interesse generale della
 regione e'  necessario  che  in  sede  di  prima  applicazione  della
 presente  legge,  anche  prima  dell'adozione  del regolamento di cui
 all'art. l della legge e degli altri atti  di  organizzazione  ed  in
 attuazione  delle  disposizioni  di  cui all'art.   1, comma 12 della
 legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Giunta sia autorizzata, con propri
 atti, per attuare i processi  di  riforma  organizzativa,  ad  indire
 prove selettive per titoli ed esami a totale riserva interna, tenendo
 conto  dei  criteri fissati dall'art. 3, commi 205 e 206 della citata
 legge   n.   549   del   1995.   Cio'   che   e'   ammesso   per   lo
 Stato-Amministrazione    non    puo'    essere    vietato    per   la
 regione-Amministrazione".
    Siffatte argomentazioni, oltre che generiche, sono  state  oggetto
 di  disamina  proprio  dall'ordinanza  n.  646-bis in data 5 maggio-2
 giugno   1998,   che   ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale relativa alle disposizioni da ultimo ricordate.
   Giovi,  in  aggiunta,  osservare che la riserva totale dei posti ai
 soli dipendenti in servizio e' contrastante  sinanco  con  l'art.  1,
 comma  12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che secondo quanto si
 legge nella relazione accompagnatoria all'art. 12,  l.r.  Abruzzo  n.
 3/1997, la Giunta intenderebbe attuare.
   Nel  consentire  alle  regioni  che  hanno  ridefinito le strutture
 organizzative e le dotazioni organiche secondo il d.lgs.  3  febbraio
 1993,  n.  29  di  avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di
 riforma organizzativa, di  misure  flessibili  nella  gestione  delle
 risorse   umane,  il  legislatore  ha  inteso  anticipare  i  criteri
 privatistici nella conduzione del rapporto d'impiego,  ma  non  certo
 derogare  ai  criteri che sovrintendono le procedure di reclutamento.
 Criteri ancor piu' da  riaffermare  nell'assetto  introdotto  con  il
 decreto  legislativo  n.  29  del 1993, le cui piu' recenti modifiche
 hanno quasi del  tutto  assimilato  il  lavoro  pubblico  con  quello
 privato,  al  quale e' estranea qualsivoglia sorta di contiguita' fra
 qualifiche appartenenti a funzioni diverse, come devono oramai essere
 definite quella direttiva e quella dirigenziale non piu' unite da  un
 vincolo di carriera.
   Appare  indubbio  al  collegio  che  l'art. 12, comma 3 della legge
 regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 non si pone  affatto  in
 linea  con  siffatta tendenza, consentendo - in spregio a principi di
 buon  andamento  e  di  efficienza  organizzativa  -  l'accesso  alla
 qualifica  dirigenziale  di soggetti gia' interni all'amministrazione
 regionale, in condizioni di assoluto privilegio rispetto  al  normale
 ingresso  nel  lavoro,  indirizzato al piu' ampio confronto fra tutti
 gli aventi diritto.
   Il contrasto della norma con i principi di  efficienza  e  di  buon
 andamento  appare  ancora piu' evidente ove si pensi che la dotazione
 organica dei dirigenti in servizio al 31 maggio 1997  prevista  dalla
 delibera  della Giunta regionale e' di centoquarantuno unita', quella
 provvisoria ex art. 10, comma 4 della legge regionale n. 3/1997 e' di
 duecentootto  unita'  con  una  disponibilita'  di   posti   pari   a
 sessantasette   unita',   a   fronte   di   duecentoventitre   e   di
 duecentocinque unita' di personale direttivo di VIII e VII livello in
 servizio alla medesima data in possesso, come tali, dei requisiti  di
 partecipazione  al  concorso  riservato. L'occupazione di larga parte
 dei posti con personale interno a seguito dei concorsi indetti con la
 delibera  in  epigrafe  renderebbe  di  fatto   pressoche'   precluso
 l'accesso  alla dirigenza "dall'esterno" non essendovi disponibilita'
 sufficienti per l'indizione di ulteriori concorsi pubblici.
   V. - Va dunque sollevata questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  12,  comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio
 1997, n. 3, per violazione dell'art. 97 della Costituzione.
   Per  le  ragioni  sopra  evidenziate  va  temporaneamente   sospesa
 l'efficacia  dei  provvedimenti  in  epigrafe, cui si provvedera' con
 separate  ordinanze,  sino  all'esito  del  giudizio  incidentale  di
 legittimita' costituzionale.
                               P. Q. M.
   Visti  gli artt. l della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n.  1
 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Riunisce i ricorsi;
   Dichiara    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
 costituzionalita'  dell'art.  12,  comma  3  della  legge   regionale
 dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, per violazione degli artt. 3 e 97
 commi 1 e 3 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti  in causa nonche' al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.
   Cosi deciso in Roma in camera di consiglio, addi' 17 novembre l998.
                        Il presidente: Iannotta
                                            Il relatore est.: Lamberti
 99C0880