N. 451 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 1998
N. 451 Ordinanza emessa il 17 novembre 1998 dal Consiglio di Stato sui ricorsi riuniti proposti da Associazione dei quadri direttivi e dirigenti della regione Abruzzo contro la regione Abruzzo ed altri Impiego pubblico - Regione Abruzzo - Concorso interno per titoli ed esami per la copertura di 46 posti di qualifica dirigenziale - Ingiustificata deroga al principio del concorso pubblico per l'accesso al pubblico impiego - Incidenza sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Richiamo alla giurisprudenza recente della Corte costituzionale circa la necessita' del concorso pubblico anche per il passaggio ad una fascia funzionale superiore. (Legge regione Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, art. 12, comma 3). (Cost., artt. 3 e 97).(GU n.37 del 15-9-1999 )
IL CONSIGLIO DI STATO Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 6929/1998 e n. 8091/1998 proposti in appello proposto dall'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo "Direr-Dirab" aderente alla Direr-Confedir in persona del segretario e legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Pettinicchio e Domenico Tenaglia ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza Mazzini, 27 presso lo studio dell'avv. Giandomenico Di Gioia; Contro la regione Abruzzo in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e nei confronti dei signori Zordan Mario, Pace Annabella, Scoccia Mario, Monaco Tobia, D'ascanio Paola, Marchetti Giulio, Sorgi Antonio, Rofi Giustino, Del Sordo Luigi, Santacroce Sandro, Catitti Quintino, Chiarini Giorgio, De Nicola Pio, Imbastaro Alfredo, Ferrandino Giuseppe, Flacco Iris, Del Greco Paola, Battaglia Vincenzo, Angarano Giovanni, Labbro Francia Alberto, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Camerini, con domicilio eletto in Roma viale Mazzini n. 9/11 presso l'avv. Adriano Rossi intervenienti ad opponendum in entrainbi i ricorsi; dell'ing. Di Sanza Fernando rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Tenaglia con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, 72, presso Giuseppe Benedetto interveniente ad adjuvandum nel ricorso n. 8091/1998; per l'annullamento: quanto al ricorso n 6929/1998, dell'ordinanza del t.a.r. Abruzzo - L'Aquila del 6 maggio 1998 n. 211/1998, con la quale e' stata respinta la domanda di sospensione della deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 1998, n. 146; nonche' della deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 1997, n. 1781, modificata con successiva deliberazione 21 gennaio 1998, n. 143 nella parte in cui all'oggetto reca erroneamente la dicitura "Pianta organica provvisoria" nonche' del punto 5 della stessa deliberazione nel quale e' detto di dare atto che i posti derivanti dalla pianta organica come sopra determinata saranno coperti con i concorsi riservati agli interni per titoli ed esame ai sensi del comma 3 art. 12 della legge regionale n. 3/1997 e della deliberazione giuntale 21 gennaio 1998, n. 149; recante ad oggetto "approvazione dell'atto di organizzazione della Giunta regionale inerente la disciplina dei concorsi interni previsti dall'art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997, qualifica dirigenziale; quanto al ricorso n. 8091/1998, dell'ordinanza del t.a.r. Abruzzo - sezione di Pescara del 23 luglio 1998, n. 394/1998, con la quale e' stata respinta la domanda di sospensione delle ordinanze. dirigenziali n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n. 209, n. 210, n. 211, tutte del 5 maggio 1998, di indizione dei concorsi interni per la copertura rispettivamente di due posti di analista di sistemi, di due posti di dirigente geologo, di quindici posti di dirigente amministrativo, di nove posti di dirigente architetto urbanista, di sette parti di dirigente agronomo, di un posto di dirigente ecologo. Visti gli atti e documenti depositati con gli appelli; Viste le ordinanze di rigetto delle domande incidentali di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Catitti Quintino, Chiarini Giorgio, De Nicola Pio, D'ascanio Paola, Marchetti Giulio, Sorgi Antonio, Del Greco Paola, Battaglia Vincenzo, Angarano Giovanni, Imbastaro Alfredo, Ferrandino Giuseppe, Flacco Iris, Labbro Francia Alberto, Rofi Giustino, Del Sordo Luigi, Santacroce Sandro, Zordan Mario, Pace Annabella, Scoccia Mario, Monaco Tobia, nonche' della regione Abruzzo e dell'ing. Di Sanza; Udito il relatore Cons. Cesare Lamberti e uditi altresi' l'avv. Di Gioia per le ricorrenti, l'avv. Camerini per gli intervenienti e l'avvocato dello Stato Bachetti; F a t t o 1. - Con delibera 21 gennaio 1988, n. 146, la Giunta regionale Abruzzo ha stabilito di coprire con concorso interno i posti di qualifica dirigenziale risultati vacanti a seguito della definizione della dotazione organica provvisoria operata con atto deliberativo n. 1781/1978 in applicazione del disposto dell'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 3/1997. Con delibera n. 149, adottata nell'analoga seduta, la Giunta regionale ha dettato la disciplina interna dei concorsi dirigenziali. I provvedimenti della giunta sono stati impugnati dall'appellante Associazione sindacale con ricorso n. 328/1998 innanzi al t.a.r. dell'Abruzzo per i seguenti motivi: 1) violazione a falsa applicazione dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997 n. 3; sviamento. Non e' stato ancora emanato il nuovo ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza del Consiglio regionale, come prescritto dagli artt. 1, comma 1 e 12, comma 5 della legge.regionale n. 3/1997 cui e' collegata direttamente la determinazione della nuova pianta organica, che individua i posti esistenti nei vari uffici della regione ai quali deve essere assegnato il relativo personale, ivi compreso quello dirigenziale. Al momento di indire i concorsi la regione ha determinato solo la dotazione organica che indica quanto dipendenti sono al momento in servizio nei rispettivi ruoli. La procedura del concorso interno per titoli ed esami per la copertura dei posti vacanti e' consentita dall'art. 13, comma 3 della legge regionale solo in presenza di una nuova pianta organica. E' pertanto illegittima la delibera 21 gennaio 1998, n. 146 che ha indetto il concorso interno a titoli ed esami in presenza della sola determinazione della dotazione organica dal personale interno della regione oggetto della delibera della giunta regionale 9 luglio 1997, n. 1781. 2) travisamento dei fatti, erronea applicazione della legge, sviamento. Erroneamente la Giunta regionale afferma nella delibera 21 gennaio 1998, n. 146 che nel precedente atto deliberativo 9 luglio 1997, n. 178l avrebbe proceduto ad approvare la pianta organica provvisoria della Giunta e del Consiglio. Con la predetta delibera la giunta ha, in realta', inteso precedere alla verifica della dotazione organica provvisoria delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali - come risulta sia dal richiamo all'art. 10, comma 4 della legge regionale n. 3 del 1997 sia dal contenuto letterale della delibera medesima - e non gia' alla determinazione della pianta organica del personale regionale. 3) travisamento dei fatti, erronea applicazione della legge, sviamento sotto ulteriore profilo. La dotazione organica provvisoria e' comunque destinata a subire modificazioni in sede di definizione della pianta organica definitiva: non puo' pertanto essere richiamata ai fini di bandire i concorsi interni ex art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997. La rilevazione del fabbisogno di personale ripartito per strutture di cui alla delibera della giunta regionale 9 luglio 1997, n. 1781 e' stata effettuata in base a mere richieste dei settori operativi della Giunta e del Consiglio regionale e in base ad incomplete rilevazioni dei carichi di lavoro e non gia' sulla scorta dei criteri dell'articolazione, del coordinamento e della flessibilita' che devono presiedere alla formazione della pianta organica definitiva. Innanzi al t.a.r. dell'Abruzzo si e' costituta la regione che a eccepito in via pregiudiziale l'inaminissibilita' del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'associazione sindacale e ne ha contestato la fondatezza nel merito. Analoghe eccezioni e contestazioni hanno spiegato i funzionari della regione di VII e VIII qualifica funzionale nell'intervento ad opponendum spiegato nel giudizio. Con ordinanza 6 maggio 1998, n. 211/1998, il t.a.r. dell'Abruzzo - L'Aquila ha respinto la domanda di sospensione dei predetti provvedimenti. Avverso l'ordinanza viene proposto l'appello n. 6929/98, dall'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo "Direr-Dirab". L'associazione ha ribadito le ragioni e le eccezioni del precedente grado ed ha eccepito l'illegittimita costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3 che impone di coprire tutti i posti disponibili risultanti dalla nuova pianta organica per concorso interno riservato ai soli dipendenti in servizio presso la regione Abruzzo, per violazione degli artt. 3, 97 e 77 della Costituzione. Nel giudizio si e' costituita la regione Abruzzo e hanno spiegato intervento ad opponendo i funzionari della regione. 2. - Con ordinanze n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n. 209, n. 210, n. 211, tutte del 5 maggio 1998, il dirigente del servizio personale - "settore personale e organizzazione" ha indetto i concorsi interni per la copertura rispettivamente di due posti di analista di sistemi, di due posti di dirigente geologo, di quindici posti di dirigente amministrativo, di nove posti di dirigente architetto urbanista, di sette parti di dirigente agronomo, di un posto di dirigente ecologo. Le ordinanze sono state impugnate dalla predetta Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo "Direr-Dirab" innanzi alla sezione di Pescara del t.a.r. dell'Abruzzo con ricorso n. 617/1998 per gli stessi motivi del precedente ricorso. Nel quadro del terzo motivo e' stata sollevata l'eccezione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3 che impone di coprire tutti i posti disponibili risultanti dalla nuova pianta organica per concorso interno riservato ai soli dipendenti in servizio presso la regione Abruzzo., per violazione degli artt. 3, 97 e 77 della Costituzione. Con ordinanza 23 luglio 1998, n. 394/1998, la sezione di Pescara del t.a.r. dell'Abruzzo ha respinto la domanda di sospensione. Avverso l'ordinanza viene proposto l'appello n. 8091/1998, dall'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo "Direr-Dirab" ove sono state ribadite le domande ed eccezioni proposte in primo grado. Nel giudizio si e' costituita la regione Abruzzo, hanno spiegato intervento ad opponendum i funzionari della regione ed ha spiegato intervento ad adjuvandum l'ing. Di Sanza Ferdinando, dipendente dell'Amministrazione della provincia di Teramo, in possesso dell'VIII qualifica funzionale di funzionario ingegnere chimico, la cui istanza di partecipazione al concorso indetto con ordinanza dirigenziale 5 maggio 1988, n. 211 al posto di dirigente ecologo e' stata respinta dalla regione con provvedimento del 15 settembre 1998, n. 473/19921, con la seguente motivazione: "non essendo dipendente di ruolo della regione Abruzzo, non possiede il requisito di ammissione previsto dal bando di concorso". Alla camera di consiglio del 17 novembre 1998, i ricorsi sono stati congiuntamente chiamati, indi trattenuti in decisione per l'appello sulla sospensiva. D i r i t t o I. - I provvedimenti oggetto delle ordinanze del t.a.r. Abruzzo - L'Aquila, n. 211/1998 del 6 maggio 1998, e del t.a.r. Abruzzo - sezione di Pescara n. 394/1998, del 23 luglio 1998, sono rispettivamente: la delibera 9 luglio 1997, n. 1781, con la quale, d'intesa con il Consiglio regionale, e' stata approvata ai sensi dell'art. 10, comma 4, la consistenza complessiva della dotazione organica provvisoria delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali distinte nei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale dell'Abruzzo modificata con successiva deliberazione 21 gennaio 1998, n. 143 nella parte in cui all'oggetto reca erroneamente la dicitura "Pianta organica provvisoria"; la delibera 21 gennaio 1998, n. 146, con la quale - dato atto che l'art. 3 della l.r. n. 3/1997 consente una riserva del 100% a favore del personale interno, che nella fattispecie e' ridotta al 70% dei posti disponibili ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439, in quanto trattasi di concorsi per titoli ed esame - la Giunta regionale dell'Abruzzo ha stabilito di... "1) destinare a concorso interno ai sensi dell'art. 123, comma 3 della l.r. n. 3/1997 46 posti per qualifica dirigenziale, distinti per profili e sedi come da tabella allegata ... (omissis)"; la delibera 21 gennaio 1988, n. 9, con la quale la Giunta regionale dell'Abruzzo ha approvato .... "ai sensi dell'art. 5 della l.r. n. 3/1997 l'atto di organizzazione inerente la disciplina dei concorsi interni previsti ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997... (omissis)"; (tutte oggetto del ricorso n. 328/1998 innanzi al t.a.r. Abruzzo - L'Aquila); le ordinanze n. 204, n. 205, n. 206, n. 207, n. 208, n. 209, n. 210, n. 211, tutte del 5 maggio 1998, con cui il dirigente del servizio personale - "Settore personale e organizzazione" ha indetto i concorsi interni per la copertura, rispettivamente, di due posti di analista di sistemi, di due posti di dirigente geologo, di quindici posti di dirigente amministrativo, di nove posti di dirigente architetto urbanista, di sette parti di dirigente agronomo, di un posto di dirigente ecologo; (tutte oggetto del ricorso n. 617/1998 innanzi alla sezione di Pescara del t.a.r. dell'Abruzzo). II. - Per cio' che riguarda le questioni oggetto della presente ordinanza, i ricorsi devono essere riuniti e decisi congiuntamente, per evidenti ragioni di connessione. Innanzi ai primi giudici e negli appelli proposti avverso il rigetto delle istanze di sospensione dei menzionati provvedimenti da parte del t.a.r. Abruzzo, l'Associazione dei quadri direttivi e dei dirigenti della regione Abruzzo "Direr-Dirab" e l'interveniente ad adjuvandum hanno affermato che la regione Abruzzo avrebbe per un verso stabilito di indire i concorsi per la copertura dei posti della qualifica dirigenziale (disciplinandone l'accesso) senza avere determinato la pianta organica definitiva, ma solo sulla base della dotazione organica provvisoria del personale regionale e, per altro verso, stabilito di coprire i posti messi a bando della qualifica dirigenziale riservandoli del tutto a personale interno della regione di VII e VIII qualifica funzionale, con totale esclusione del personale esterno, in attuazione di tali delibere l'amministrazione ha emanato i relativi bandi, la cui esclusiva riserva in favore del personale in forza alla regione e' stata confermata dall'esclusione dell'ing. Di Sanza, dipendente di VIII livello dell'Amministrazione della provincia di Teramo. III. - Sia innanzi ai primi giudici, sia davanti a questo Consiglio, la regione Abruzzo e l'interveniente hanno eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere dell'Associazione sindacale tanto sotto il profilo che la "Direr-Dirab" essendo rappresentativa dei dipendenti regionali con qualifica di quadri direttivi o di dirigente dell'ente regione e non vera e propria organizzazione sindacale avrebbe ragione di adire il giudice solo in relazione a provvedimenti lesivi della posizione degli associati nella loro globalita', quanto sotto l'aspetto che non assurge a rango di interesse meritevole di tutela quello di evitare che i posti di dirigente vengano coperti anziche' con procedure concorsuali pubbliche con concorsi riservati ai dipendenti della regione di VII e VIII qualifica funzionale. L'eccezione e' infondata sotto ambedue i profili addotti. III.1. - Non osta alla legittimazione a ricorrere la finalita' della realizzazione, prevista all'art. 3 dello statuto dell'associazione, un'efficace e reciproca solidarieta' fra dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della regione nel comune interesse alla piena efficienza, alla modernizzazione e alla massima produttivita' dell'ente". La reciproca solidarieta' fra dirigenti, funzionari e dipendenti aventi le funzioni direttive non puo' spingersi sino a precludere ai primi la tutela d'interessi che essi ritengano propri della categoria professionale, come deve considerarsi la salvaguardia della professionalita' caratteristica della funzione dirigenziale, professionalita' che secondo i ricorrenti potrebbe essere compromessa dall'attribuzione dei posti in organico ad appartenenti alla carriera direttiva della regione in assenza della concorsualita' dall'esterno. Ne' del resto pare sostenibile una limitazione delle posizioni dell'Associazione alla salvaguardia delle posizioni in atto conseguite dagli appartenenti, che precluda il sindacato delle modalita' di reclutamento, considerato l'interesse precipuo della categoria alla qualificazione dei partecipanti ai concorsi, il cui accesso si ripercuote immediatamente sulla professionalita' dei dirigenti nel loro insieme e pertanto anche su quella dei dipendenti ora in servizio. III.2. - Ne' e' ravvisabile un limite alla legittimazione a ricorrere, a causa della partecipazione all'associazione di funzionari appartenenti sia ai livelli dirigenziali che a quelli direttivi dell'Amministrazione regionale, secondo l'art. 4 dello statuto dell'associazione. La diversita' delle categorie di appartenenti potrebbe comportare, secondo la tesi sostenuta dalla regione e dai controinteressati in primo grado, la possibilita' di un conflitto d'interessi, suscettibile di riflettersi sulla legittimazione a ricorrere dell'associazione stessa, ove scelga di agire a tutela di una sola categoria di rappresentati, nella specie quella dei dirigenti. Osserva a tale proposito il collegio che rientra nell'autonomia di un'associazione intercategoriale stabilire di intraprendere le azioni giudiziali a favore di una sola categoria di iscritti, anche a detrimento dell'altra. Le conseguenze di tale scelta ricadono, infatti, nel solo ambito associativo sino al punto di provocare scissioni e ricambi negli uffici di governo dell'associazione, ma non rilevano ai fini della legittimazione ad agire di quest'ultima, che va verificata sulla sola base dell'interesse di cui si chiede la tutela. E non appare dubbio che l'interesse azionato nel presente giudizio rientri nell'ambito di quelli tutelabili perche' proprio della categoria di soggetti - anche se non tutti - che l'associazione e' deputata a rappresentare. III.3. - Ne' infine osta all'esame dell'appello la circostanza che nessuna censura sia diretta ad evidenziare il profilo di danno grave ed irreparabile, non ravvisato nelle ordinanze di reiezione. Nei provvedimenti emanati dal giudice amministrativo in materia cautelare l'aspetto del danno e' inscindibilmente connesso a quello della fondatezza delle eccezioni di legittimita', si' che la prospettazione dell'uno dei suindicati aspetti e' assorbente anche dell'altro. IV. - Nel terzo dei motivi di entrambi i ricorsi e degli appelli avverso le ordinanze, l'associazione ricorrente prospetta l'illegittimita' della delibera 21 gennaio 1998, n. 146, nella parte in cui prevede la destinazione a concorso interno ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. n. 3/1997 dei quarantasei posti per qualifica dirigenziale, distinti per profili e sedi, successivamente all'approvazione, con delibera 9 luglio 1997, n. 1781, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della legge medesima, della consistenza complessiva della dotazione organica provvisoria delle singole qualifiche funzionali e di quelle dirigenziali distinte nei ruoli del Consiglio regionale e della Giunta regionale dell'Abruzzo, nonche' l'illegittimita' dei successivi provvedimenti, e, segnatamente della delibera 21 gennaio 1998, n. 149, di approvazione della disciplina dei concorsi interni e delle determinazioni dirigenziali con le quali sono state indette le relative procedure concorsuali. Nell'ambito della censura, viene prospettata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale 13 gennaio 1997, n. 3, per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, considerato che la preclusione per gli esterni all'Amministrazione regionale alla partecipazione ai concorsi per l'accesso dalla dirigenza, che deriva necessariamente dalla riserva a favore del personale interno, infrange il principio di eguaglianza e quello di buon andamento delle amministrazioni, le quali possono derogare alla disciplina del concorso pubblico aperto a tutti gli aventi diritto, solo in presenza di particolari situazioni giustificatrici. Ad avviso del collegio l'eccezione non e' manifestamente infondata. Gia' con ordinanza n. 646-bis, in data 5 maggio-2 giugno 1998, la sezione ha stabilito che rappresenta modello concorsuale di principio inderogabile quello che si svolge sulla scorta di criteri di pubblicita' tali da prevedere e consentire la partecipazione al procedimento anche ad estranei, assicurando cosi' il reclutamento dei migliori. L'affermazione si fonda sulla piu' recente giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha inteso la regola di cui all'ultimo comma dell'art. 97 della Costituzione nel senso che il passaggio ad una fascia funzionale superiore, comportando l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate, e' figura di reclutamento soggetta alla stessa regola del pubblico concorso. Data l'eccezionalita' della preclusione dalla partecipazione di candidati esterni, la possibilita' del concorso interno va limitata a particolari fattispecie quali l'accesso ad una fascia piu' elevata di cui si siano esercitate le relative mansioni: da tale fattispecie esula il passaggio dalla carriera direttiva a quella dirigenziale, data la separatezza con cui la dirigenza e' stata regolata sia dal d.P.R. n. 748/1972 che dal d.lgs. n. 29/1993. In assenza di particolari ragioni giustificatrici della deroga, i concorsi interni totalmente riservati al personale dell'Amministrazione che li bandisce devono pertanto essere considerati costituzionalmente illegittimi anche in relazione alla circostanza che essi si riverberano negativamente sul principio di buon andamento e reintroducono surrettiziamente il modello di carriera nel nuovo assetto del pubblico impiego, che ne presuppone, invece, il superamento. Al medesimo ordine di censure non si sottrae l'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, ove prevede che "per la copertura dei posti vacanti risultanti dalla nuova pianta organica a seguito della verifica dei carichi di lavoro, sono indetti concorsi interni per titoli ed esame". Che, con riferimento alla disposizione citata, non esistessero particolari ragioni di deroga al piu' generale principio dell'apertura della partecipazione al concorso anche ai candidati provenienti dall'esterno, emerge anche dalla relazione di accompagnamento alla suddetta legge regionale, ove con riferimento all'art. 12 e' specificato che ... "nell'interesse generale della regione e' necessario che in sede di prima applicazione della presente legge, anche prima dell'adozione del regolamento di cui all'art. l della legge e degli altri atti di organizzazione ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la Giunta sia autorizzata, con propri atti, per attuare i processi di riforma organizzativa, ad indire prove selettive per titoli ed esami a totale riserva interna, tenendo conto dei criteri fissati dall'art. 3, commi 205 e 206 della citata legge n. 549 del 1995. Cio' che e' ammesso per lo Stato-Amministrazione non puo' essere vietato per la regione-Amministrazione". Siffatte argomentazioni, oltre che generiche, sono state oggetto di disamina proprio dall'ordinanza n. 646-bis in data 5 maggio-2 giugno 1998, che ha sollevato questione di legittimita' costituzionale relativa alle disposizioni da ultimo ricordate. Giovi, in aggiunta, osservare che la riserva totale dei posti ai soli dipendenti in servizio e' contrastante sinanco con l'art. 1, comma 12 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che secondo quanto si legge nella relazione accompagnatoria all'art. 12, l.r. Abruzzo n. 3/1997, la Giunta intenderebbe attuare. Nel consentire alle regioni che hanno ridefinito le strutture organizzative e le dotazioni organiche secondo il d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, il legislatore ha inteso anticipare i criteri privatistici nella conduzione del rapporto d'impiego, ma non certo derogare ai criteri che sovrintendono le procedure di reclutamento. Criteri ancor piu' da riaffermare nell'assetto introdotto con il decreto legislativo n. 29 del 1993, le cui piu' recenti modifiche hanno quasi del tutto assimilato il lavoro pubblico con quello privato, al quale e' estranea qualsivoglia sorta di contiguita' fra qualifiche appartenenti a funzioni diverse, come devono oramai essere definite quella direttiva e quella dirigenziale non piu' unite da un vincolo di carriera. Appare indubbio al collegio che l'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3 non si pone affatto in linea con siffatta tendenza, consentendo - in spregio a principi di buon andamento e di efficienza organizzativa - l'accesso alla qualifica dirigenziale di soggetti gia' interni all'amministrazione regionale, in condizioni di assoluto privilegio rispetto al normale ingresso nel lavoro, indirizzato al piu' ampio confronto fra tutti gli aventi diritto. Il contrasto della norma con i principi di efficienza e di buon andamento appare ancora piu' evidente ove si pensi che la dotazione organica dei dirigenti in servizio al 31 maggio 1997 prevista dalla delibera della Giunta regionale e' di centoquarantuno unita', quella provvisoria ex art. 10, comma 4 della legge regionale n. 3/1997 e' di duecentootto unita' con una disponibilita' di posti pari a sessantasette unita', a fronte di duecentoventitre e di duecentocinque unita' di personale direttivo di VIII e VII livello in servizio alla medesima data in possesso, come tali, dei requisiti di partecipazione al concorso riservato. L'occupazione di larga parte dei posti con personale interno a seguito dei concorsi indetti con la delibera in epigrafe renderebbe di fatto pressoche' precluso l'accesso alla dirigenza "dall'esterno" non essendovi disponibilita' sufficienti per l'indizione di ulteriori concorsi pubblici. V. - Va dunque sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, per violazione dell'art. 97 della Costituzione. Per le ragioni sopra evidenziate va temporaneamente sospesa l'efficacia dei provvedimenti in epigrafe, cui si provvedera' con separate ordinanze, sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Visti gli artt. l della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Riunisce i ricorsi; Dichiara non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 12, comma 3 della legge regionale dell'Abruzzo 13 gennaio 1997, n. 3, per violazione degli artt. 3 e 97 commi 1 e 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Cosi deciso in Roma in camera di consiglio, addi' 17 novembre l998. Il presidente: Iannotta Il relatore est.: Lamberti 99C0880