N. 454 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1999
N. 454 Ordinanza emessa il 18 giugno 1999 dal tribunale di Ravenna nel procedimento civile vertente tra Baldassarri Paolo e l'E.N.A.S.A.R.C.O. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'Ente di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENARSARCO) - Pensioni di vecchiaia aventi decorrenza anteriore al nuovo Regolamento dell'ENASARCO, approvato il 24 settembre 1998 - Omessa previsione di un meccanismo di rivalutazione analogo a quello previsto per gli altri lavoratori autonomi dall'art. 6, comma 8, d.-l. 12 settembre 1983, n. 63 (convertito in legge n. 638/1983) - Deteriore trattamento degli agenti e rappresentanti di commercio rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi e ai lavoratori dipendenti - Incidenza sui principi della retribuzione (anche differita) proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 265/1992. (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10). (Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38, secondo comma).(GU n.37 del 15-9-1999 )
IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 sollevata dalla difesa del ricorrente, all'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 sollevata dalla difesa del ricorrente, O s s e r v a L'art. 10 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, prevede che "gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60 anno di eta' se uomini ed il 55 anno di eta' se donne e che abbiano maturato almeno quindici anni di anzianita' contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione e' pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle ''provvigioni liquidate'', per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianita' contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi". Il ricorrente aveva maturato un'anzianita' contributiva presso l'Enasarco pari a 21 anni di cui 16 anni per contributi obbligatori e 5 anni per contributi volontari; Il triennio consecutivo piu' favorevole per il calcolo della sua pensione e' stato individuato negli anni 73, 74, 75 ove per ogni anno erano stati versati i contributi sulla base di provvigioni liquidate per L. 4.500.000; Il ricorrente ha ottenuto la liquidazione della pensione con decorrenza dal 1 maggio 1993 sulla base di un importo mensile lordo di L. 129.501; L'art. 10, legge n. 12/1973 non prevede nessun meccanismo di adeguamento dell'importo nominale della base di calcolo utilizzata per la liquidazione della pensione; Tale omissione e' sospettabile di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 38, secondo comma, 36 e 3, primo comma della Costituzione perche': non tutela in alcun modo il valore della base di calcolo utilizzata per la liquidazione della pensione dagli effetti negativi discendenti dalla svalutazione monetaria; non assicura alcuna correlazione della prestazione pensionistica ai contributi effettivamente versati sulla base delle provvigioni liquidate e quindi incide sulla stessa proporzionalita' della prestazione alla quantita' e qualita' del lavoro svolto; non garantisce l'adeguatezza della prestazione pensionistica; si risolve in un'ingiustificata disparita' trattamento rispetto agli altri lavoratori autonomi ai quali l'art. 6, ottavo comma del d.-l. 12 settembre 1983, n. 63, convertito in legge l'11 novembre 1983, n. 638, assicura un meccanismo di adeguamento della pensione base; La mancata previsione del meccanismo di salvaguardia dagli effetti negativi della svalutazione monetaria non puo' essere compensato dalla facolta' di versamento di contributi volontari (come invece osservato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 265/1995) i quali non incidono sul computo della base di calcolo utilizzata per la liquidazione del trattamento pensionistico (costituito dal reddito medio da provvigione) essendo finalizzati soltanto ad assicurare una maggiore anzianita' contributiva; Non si tratta della perequazione automatica successiva alla liquidazione della pensione, ne' della sua integrazione al minimo, come invece ha sostenuto la difesa dell'ENASARCO nel giudizio, bensi' di garantire un meccanismo di difesa della base di calcolo della pensione nell'ambito di un sistema che correla l'importo della pensione di vecchiaia all'importo nominale delle provvigioni, e che pertanto in mancanza di un sistema di adeguamento non appare in grado di conseguire effettivamente il fine perseguito; che il legislatore ha mostrato di ritenere di generale necessita' un meccanismo di adeguamento e di difesa dagli effetti dell'inflazione, prevedendo sistemi di tutela sia per i lavoratori dipendenti (art. 3, undicesimo comma) che per i lavoratori autonomi (art. 6, ottavo comma e art. 8, nono comma d.-l. 12 settembre 1943, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638); che non si richiede la semplice estensione di un regime piu' favorevole da una gestione ad un'altra diversa, bensi' di eliminare attraverso il criterio di adeguamento invocato e secondo le stesse decorrenze una lacuna palesemente irragionevole; che da ultimo tale omissione e' stata sanata per il futuro dal nuovo regolamento delle attivita' istituzionali dell'ENASARCO (trasformato in fondazione di diritto privato per effetto del decreto legislativo n. 504/1994), deliberato dal Consiglio di amministrazione il 5 agosto 1998, approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il 24 settembre 1998: secondo l'art. 15, terzo comma del regolamento e' infatti previsto un meccanismo di rivalutazione della media provvigionale utilizzata per il calcolo della pensione in misura corrispondente alla variazione dell'i'ndice ISTAT tra l'anno solare di ricezione dei contributi e quello precedente la decorrenza del trattamento pensionistico; talche' a maggior ragione non si giustifica l'omissione di un qualsiasi meccanismo di adeguamento per le pensioni liquidate in precedenza; che la Corte ha gia' deciso la questione con sentenza n. 265/1992 e pur ritenendo come possibile e necessario un sistema di indicizzazione del trattamento pensionistico erogato agli agenti di commercio, l'ha giudicata inammissibile perche' il giudice a quo aveva prospettato due criteri alternativi di rivalutazione invece di richiedere alla Corte, come si richiede con la presente ordinanza, un giudizio sul sistema prescelto per la modifica della normativa esistente.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 2 febbraio 1973, in relazione agli artt. 38, secondo comma, 36 e 3, primo comma della Costituzione nella parte in cui non prevede l'adeguamento della pensione di vecchiaia degli agenti e rappresentanti di commercio alla stregua di quanto previsto per gli altri lavoratori autonomi ex art. 6, ottavo comma, d.-l. 12 settembre 1983, n. 63, convertito, in legge 11 novembre 1983, n. 638; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato, al Presidente della Camera ed alle parti del presente giudizio. Ravenna, addi' 18 giugno 1999. Il giudice: Riverso 99C0883