N. 454 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 giugno 1999

                               N. 454
  Ordinanza  emessa  il  18  giugno  1999 dal tribunale di Ravenna nel
 procedimento   civile    vertente    tra    Baldassarri    Paolo    e
 l'E.N.A.S.A.R.C.O.
 Previdenza  e  assistenza sociale - Pensioni corrisposte dall'Ente di
    assistenza  per  gli  agenti   e   rappresentanti   di   commercio
    (ENARSARCO) - Pensioni di vecchiaia aventi decorrenza anteriore al
    nuovo  Regolamento dell'ENASARCO, approvato il 24 settembre 1998 -
    Omessa previsione di un  meccanismo  di  rivalutazione  analogo  a
    quello  previsto  per  gli  altri lavoratori autonomi dall'art. 6,
    comma 8, d.-l. 12 settembre 1983, n. 63 (convertito  in  legge  n.
    638/1983) - Deteriore trattamento degli agenti e rappresentanti di
    commercio  rispetto ad altre categorie di lavoratori autonomi e ai
    lavoratori dipendenti - Incidenza sui principi della  retribuzione
    (anche  differita)  proporzionata  ed  adeguata  e  della garanzia
    previdenziale - Richiamo alla sentenza della Corte  costituzionale
    n. 265/1992.
 (Legge 2 febbraio 1973, n. 12, art. 10).
 (Cost., artt. 3, primo comma, 36 e 38, secondo comma).
(GU n.37 del 15-9-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Sciogliendo  la  riserva che precede, letti gli atti ed esaminati i
 documenti di causa,  sull'eccezione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 10 della legge 2 febbraio 1973 n. 12 sollevata dalla difesa
 del  ricorrente,  all'art.  10  della  legge  2  febbraio  1973 n. 12
 sollevata dalla difesa del ricorrente,
                             O s s e r v a
   L'art. 10 della legge 2 febbraio 1973,  n.  12,  prevede  che  "gli
 agenti  ed  i  rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60
 anno di eta' se uomini ed il 55 anno di eta' se donne e  che  abbiano
 maturato  almeno quindici anni di anzianita' contributiva sul proprio
 conto personale acquisiscono il diritto  ad  una  pensione  annua  di
 vecchiaia reversibile.
   La  pensione  e'  pari  a tanti quarantesimi del 70 per cento della
 piu' elevata tra le medie annue delle ''provvigioni liquidate'',  per
 le  quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori
 o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi
 compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono
 gli anni  di  anzianita'  contributiva  fino  ad  un  massimo  di  40
 quarantesimi".
   Il  ricorrente  aveva  maturato  un'anzianita'  contributiva presso
 l'Enasarco pari a 21 anni di cui 16 anni per contributi obbligatori e
 5 anni per contributi volontari;
   Il triennio consecutivo piu' favorevole per il  calcolo  della  sua
 pensione e' stato individuato negli anni 73, 74, 75 ove per ogni anno
 erano  stati versati i contributi sulla base di provvigioni liquidate
 per L. 4.500.000;
   Il ricorrente  ha  ottenuto  la  liquidazione  della  pensione  con
 decorrenza  dal  1 maggio 1993 sulla base di un importo mensile lordo
 di L. 129.501;
   L'art. 10, legge  n.  12/1973  non  prevede  nessun  meccanismo  di
 adeguamento  dell'importo  nominale  della base di calcolo utilizzata
 per la liquidazione della pensione;
   Tale omissione e' sospettabile di illegittimita' costituzionale  in
 relazione  agli  artt.  38,  secondo comma, 36 e 3, primo comma della
 Costituzione perche': non tutela in alcun modo il valore  della  base
 di  calcolo  utilizzata  per  la  liquidazione  della  pensione dagli
 effetti  negativi  discendenti  dalla  svalutazione  monetaria;   non
 assicura  alcuna  correlazione  della  prestazione  pensionistica  ai
 contributi  effettivamente  versati  sulla  base  delle   provvigioni
 liquidate   e  quindi  incide  sulla  stessa  proporzionalita'  della
 prestazione  alla  quantita'  e  qualita'  del  lavoro  svolto;   non
 garantisce  l'adeguatezza della prestazione pensionistica; si risolve
 in  un'ingiustificata  disparita'  trattamento  rispetto  agli  altri
 lavoratori  autonomi  ai  quali  l'art.  6, ottavo comma del d.-l. 12
 settembre 1983, n. 63, convertito in legge  l'11  novembre  1983,  n.
 638, assicura un meccanismo di adeguamento della pensione base;
   La  mancata previsione del meccanismo di salvaguardia dagli effetti
 negativi della svalutazione  monetaria  non  puo'  essere  compensato
 dalla  facolta'  di  versamento  di contributi volontari (come invece
 osservato dalla Corte costituzionale  con  sentenza  n.  265/1995)  i
 quali  non  incidono sul computo della base di calcolo utilizzata per
 la liquidazione del trattamento pensionistico (costituito dal reddito
 medio da provvigione) essendo finalizzati soltanto ad assicurare  una
 maggiore anzianita' contributiva;
   Non   si  tratta  della  perequazione  automatica  successiva  alla
 liquidazione della pensione, ne' della sua  integrazione  al  minimo,
 come invece ha sostenuto la difesa dell'ENASARCO nel giudizio, bensi'
 di  garantire  un  meccanismo  di  difesa della base di calcolo della
 pensione nell'ambito  di  un  sistema  che  correla  l'importo  della
 pensione  di  vecchiaia all'importo nominale delle provvigioni, e che
 pertanto in mancanza di un sistema di adeguamento non appare in grado
 di conseguire effettivamente il fine perseguito;
     che il legislatore ha mostrato di ritenere di generale necessita'
 un  meccanismo   di   adeguamento   e   di   difesa   dagli   effetti
 dell'inflazione,  prevedendo  sistemi  di tutela sia per i lavoratori
 dipendenti (art.  3, undicesimo comma) che per i lavoratori  autonomi
 (art.  6,  ottavo comma e art. 8, nono comma d.-l. 12 settembre 1943,
 n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983,  n.
 638);
     che  non  si  richiede  la  semplice estensione di un regime piu'
 favorevole da una gestione ad un'altra diversa, bensi'  di  eliminare
 attraverso  il  criterio  di adeguamento invocato e secondo le stesse
 decorrenze una lacuna palesemente irragionevole;
     che da ultimo tale omissione e' stata sanata per  il  futuro  dal
 nuovo   regolamento   delle   attivita'  istituzionali  dell'ENASARCO
 (trasformato in fondazione di diritto privato per effetto del decreto
 legislativo n. 504/1994), deliberato dal Consiglio di amministrazione
 il  5  agosto  1998,  approvato  dal  Ministro  del  lavoro  e  della
 previdenza  sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del
 bilancio e della  programmazione  economica  il  24  settembre  1998:
 secondo l'art. 15, terzo comma del regolamento e' infatti previsto un
 meccanismo  di rivalutazione della media provvigionale utilizzata per
 il calcolo della pensione in misura  corrispondente  alla  variazione
 dell'i'ndice  ISTAT  tra  l'anno solare di ricezione dei contributi e
 quello  precedente  la  decorrenza  del  trattamento   pensionistico;
 talche'  a  maggior  ragione  non  si  giustifica  l'omissione  di un
 qualsiasi meccanismo di adeguamento  per  le  pensioni  liquidate  in
 precedenza;
     che la Corte ha gia' deciso la questione con sentenza n. 265/1992
 e   pur   ritenendo   come  possibile  e  necessario  un  sistema  di
 indicizzazione del trattamento pensionistico erogato agli  agenti  di
 commercio,  l'ha  giudicata  inammissibile  perche'  il giudice a quo
 aveva  prospettato due criteri alternativi di rivalutazione invece di
 richiedere alla Corte, come si richiede con la presente ordinanza, un
 giudizio sul  sistema  prescelto  per  la  modifica  della  normativa
 esistente.
                                P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 10, legge 2 febbraio  1973,  in
 relazione  agli  artt.  38,  secondo comma, 36 e 3, primo comma della
 Costituzione nella parte  in  cui  non  prevede  l'adeguamento  della
 pensione di vecchiaia degli agenti e rappresentanti di commercio alla
 stregua  di quanto previsto per gli altri lavoratori autonomi ex art.
 6, ottavo comma, d.-l. 12 settembre 1983, n. 63, convertito, in legge
 11 novembre 1983, n. 638;
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale e la sospensione del giudizio in corso;
   Manda  alla  cancelleria  di  notificare  la  presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e  di  darne  comunicazione  al
 Presidente  del  Senato, al Presidente della Camera ed alle parti del
 presente giudizio.
     Ravenna, addi' 18 giugno 1999.
                          Il giudice: Riverso
 99C0883