Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo 1993 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale.(GU n.218 del 16-9-1999)
Vigente al: 17-9-1999
IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982. n. 777, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato da ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1998, n. 338; Viste le richieste avanzate dalle categorie interessate; Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle sedute del 16 dicembre 1998 e del 20 gennaio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999; Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 18 febbraio 1999 ai sensi della direttiva 98/34/CE; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 17 giugno 1999; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte B - Additivi per materie plastiche del decreto ministeriale 21 marzo 1973, sostituito dall'allegato I del decreto ministeriale 24 settembre 1996, n. 572, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, e' modificato come segue: a) e' aggiunta, in fine, la seguente sostanza: "Miscela di 5,7-Diterz.butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one (80-100% p/p) e 5,7-Diterz.butil - 3 (2,3 - dimetilfenil) - 3H - benzofuran - 2 - one (0-20% p/p). LMS: 5mg/kg"; b) la voce "stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio" e' sostituita dalla seguente: "stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco, sodio, potassio, magnesio". 2. All'allegato II, sezione 6: Acciai inossidabili del decreto ministeriale 21 marzo 1973, modificato da ultimo dal decreto 22 luglio 1998, n. 338, e' aggiunta, in fine, la seguente voce "AISI 630". 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale legalmente prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e a quelli originari dei Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 agosto 1999 Il Ministro: Bindi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1999 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 65