MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 4 agosto 1999, n. 322 

  Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21 marzo
1993 concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti,
utensili destinati a venire in  contatto con le sostanze alimentari o
con sostanze d'uso personale.
(GU n.218 del 16-9-1999)
 
 Vigente al: 17-9-1999  
 

                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 
agosto  1982.  n.  777,  modificato  dall'articolo  3   del   decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, 
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  104
del  20  aprile  1973,  concernente  la  disciplina  igienica   degli
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, modificato  da
ultimo con il decreto del Ministro della sanita' 22 luglio  1998,  n.
338; 
  Viste le richieste avanzate dalle categorie interessate; 
  Ritenuto di dover provvedere a modificazioni ed integrazioni del 
citato decreto ministeriale 21 marzo 1973; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nelle 
sedute del 16 dicembre 1998 e del 20 gennaio 1999; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione 
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 1999; 
  Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea 
effettuata  in  data  18  febbraio  1999  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai 
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata in data 17 giugno 1999; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
 
  1. L'allegato II, sezione 1: Materie plastiche, parte B - Additivi 
per  materie  plastiche  del  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,
sostituito dall'allegato I  del  decreto  ministeriale  24  settembre
1996, n. 572, modificato da ultimo dal decreto  22  luglio  1998,  n.
338, e' modificato come segue: 
    a) e' aggiunta, in fine, la seguente sostanza: 
  "Miscela di 
5,7-Diterz.butil-3-(3,4-dimetilfenil)-3H-benzofuran-2-one    (80-100%
p/p) e 5,7-Diterz.butil - 3 (2,3 - dimetilfenil) - 3H - benzofuran  -
2 - one (0-20% p/p). LMS: 5mg/kg"; 
    b) la voce "stearati, palmitati, ricinoleati, eptanoati, ottoati 
di calcio, litio, manganese, alluminio, zinco,  sodio,  potassio"  e'
sostituita  dalla  seguente:   "stearati,   palmitati,   ricinoleati,
eptanoati, ottoati di calcio,  litio,  manganese,  alluminio,  zinco,
sodio, potassio, magnesio". 
  2. All'allegato II, sezione 6: Acciai inossidabili del decreto 
ministeriale 21 marzo 1973,  modificato  da  ultimo  dal  decreto  22
luglio 1998, n. 338, e' aggiunta, in fine,  la  seguente  voce  "AISI
630". 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in  contatto  con
le sostanze alimentari o  con  sostanze  d'uso  personale  legalmente
prodotti e/o commercializzati in un altro Stato dell'Unione europea e
a quelli originari dei Paesi  contraenti  dell'accordo  sullo  spazio
economico europeo. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 4 agosto 1999 
 
                                                   Il Ministro: Bindi 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1999 
  Registro n. 2 Sanita', foglio n. 65