DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1999
Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati, enti non commerciali ed equiparati e delle dichiarazioni dei contribuenti ai quali, per l'anno 1999, si applicano gli studi di settore.(GU n.220 del 18-9-1999)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale; Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni; Visto l'art. 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che stabilisce che i soggetti che hanno dichiarato ricavi derivanti dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni di ammontare non superiore a dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore; Visto l'art. 5 dei decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 di approvazione degli studi di settore, in base al quale i contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi; Visti i decreti direttoriali 21 maggio 1999, pubblicati nel supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1999 con i quali sono stati approvati 11 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio, 14 modelli relativi alle attivita' economiche delle manifatture e 20 modelli relativi alle attivita' economiche dei servizi, da utilizzare per il periodo d'imposta 1998; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, dei predetti decreti 21 maggio 1999, in base al quale gli utenti del servizio telematico, diversi dalle banche e dalle Poste italiane S.p.a., devono trasmettere i dati dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore anche oltre l'ordinario termine di presentazione delle dichiarazioni e fino al 30 novembre 1999; Visto l'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999, concernente disposizioni per il differimento per l'anno 1999 dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti; Considerato che le nuove modalita' di trasmissione in via telematica hanno recato nuovi adempimenti che, dal punto di vista organizzativo, impegnano in modo particolare i produttori di software e gli intermediari; Considerato che lo spostamento dei termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni non comporta oneri per l'erario, in quanto agli stessi non sono collegati termini di versamento; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni 1. Per l'anno 1999, i soggetti che effettuano direttamente la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni e quelli di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano la trasmissione in via telematica: a) entro il 18 ottobre 1999 per le dichiarazioni Mod. UNICO99 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati e Mod. UNICO99 - Enti non commmerciali ed equiparati, non contenenti le schede per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmisione scadono entro il 18 ottobre 1999; b) entro il 30 novembre 1999 per le dichiarazioni Mod. UNICO99 - Persone fisiche, Mod. UNICO99 - Societa' di persone ed equiparate, Mod. UNICO99 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati e Mod. UNIC099 - Enti non commerciali ed equiparati contenenti le schede per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, i cui termini di trasmissione scadono entro il 30 novembre 1999. Il presente decreto sara' publicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 settembre 1999 Il Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema Il Ministro delle finanze Visco