DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 1999 

  Termini  per la  trasmissione  telematica  delle dichiarazioni  dei
redditi delle  societa' di capitali, enti  commerciali ed equiparati,
enti  non  commerciali  ed   equiparati  e  delle  dichiarazioni  dei
contribuenti ai  quali, per  l'anno 1999, si  applicano gli  studi di
settore.
(GU n.220 del 18-9-1999)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,  concernente disposizioni  comuni in materia  di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il  decreto legislativo  9 luglio  1997, n.  241, concernente
norme di  semplificazione degli adempimenti dei  contribuenti in sede
di  dichiarazione dei  redditi  e dell'imposta  sul valore  aggiunto,
nonche'   di   modernizzazione   del  sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni,  cosi'  come  modificato dal  decreto  legislativo  28
dicembre 1998, n.  490, in materia di revisione  della disciplina dei
centri di assistenza fiscale;
  Visto  in particolare  l'art.  12, comma  5,  del predetto  decreto
legislativo n. 241  del 1997, e successive modificazioni,  in base al
quale con decreto  del Presidente del Consiglio  dei Ministri possono
essere  modificati,   tenendo  conto  delle  esigenze   generali  dei
contribuenti,  dei sostituti  e  dei responsabili  d'imposta o  delle
esigenze  organizzative dell'amministrazione,  i termini  riguardanti
gli  adempimenti   degli  stessi  soggetti,  relativi   a  imposte  e
contributi dovuti  in base al  citato decreto legislativo n.  241 del
1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  recante  modalita'  per la  presentazione  delle  dichiarazioni
relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il decreto  direttoriale  31 luglio  1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  187 del 12 agosto  1998, concernente modalita'
tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  Visto l'art.  3, comma 121, della  legge 23 dicembre 1996,  n. 662,
che stabilisce che  i soggetti che hanno  dichiarato ricavi derivanti
dall'esercizio dell'attivita' di impresa di cui all'art. 53, comma 1,
ad esclusione  di quelli  indicati alla lettera  c), del  testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica   22  dicembre   1986,  n.   917,  o   compensi  derivanti
dall'esercizio di  arti o  professioni di  ammontare non  superiore a
dieci miliardi sono tenuti  a fornire all'amministrazione finanziaria
i dati contabili ed extracontabili necessari per l'elaborazione degli
studi di settore;
  Visto  l'art. 5  dei decreti  del Ministro  delle finanze  30 marzo
1999, pubblicati nei supplementi ordinari n. 61 e n. 62 alla Gazzetta
Ufficiale n.  75 del  31 marzo  1999 di  approvazione degli  studi di
settore, in base  al quale i contribuenti nei confronti  dei quali si
applicano gli studi  di settore comunicano, in  sede di dichiarazione
dei redditi, i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi;
  Visti  i  decreti  direttoriali  21  maggio  1999,  pubblicati  nel
supplemento ordinario  n. 108  alla Gazzetta Ufficiale  n. 130  del 5
giugno  1999 con  i  quali sono  stati approvati  11  modelli per  la
comunicazione  dei dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio, 14
modelli  relativi alle  attivita' economiche  delle manifatture  e 20
modelli relativi alle attivita' economiche dei servizi, da utilizzare
per il periodo d'imposta 1998;
  Visto, in particolare,  l'art. 4, comma 2, dei  predetti decreti 21
maggio 1999,  in base  al quale gli  utenti del  servizio telematico,
diversi  dalle   banche  e   dalle  Poste  italiane   S.p.a.,  devono
trasmettere  i  dati  dei  modelli  per  la  comunicazione  dei  dati
rilevanti  ai fini  dell'applicazione  degli studi  di settore  anche
oltre l'ordinario termine di presentazione delle dichiarazioni e fino
al 30 novembre 1999;
  Visto l'art. 1,  comma 4, del decreto del  Presidente del Consiglio
dei  Ministri   1  aprile  1999,  concernente   disposizioni  per  il
differimento  per  l'anno 1999  dei  termini  di presentazione  delle
dichiarazioni dei  redditi e  di altre  dichiarazioni e  dei relativi
versamenti;
  Considerato  che   le  nuove  modalita'  di   trasmissione  in  via
telematica hanno  recato nuovi  adempimenti che,  dal punto  di vista
organizzativo, impegnano in modo particolare i produttori di software
e gli intermediari;
  Considerato  che   lo  spostamento  dei  termini   di  trasmissione
telematica delle  dichiarazioni non  comporta oneri per  l'erario, in
quanto agli stessi non sono collegati termini di versamento;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
      Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni
  1.  Per l'anno  1999,  i soggetti  che  effettuano direttamente  la
trasmissione in  via telematica delle  dichiarazioni e quelli  di cui
all'art. 3, comma  3, del decreto del Presidente  della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, effettuano la trasmissione in via telematica:
  a) entro  il 18 ottobre  1999 per  le dichiarazioni Mod.  UNICO99 -
Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati e Mod. UNICO99 -
Enti non commmerciali ed equiparati,  non contenenti le schede per la
comunicazione  dei dati  rilevanti  ai  fini dell'applicazione  degli
studi di  settore, i cui termini  di trasmisione scadono entro  il 18
ottobre 1999;
  b) entro  il 30 novembre 1999  per le dichiarazioni Mod.  UNICO99 -
Persone fisiche,  Mod. UNICO99 -  Societa' di persone  ed equiparate,
Mod. UNICO99 - Societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati e
Mod.  UNIC099 -  Enti  non commerciali  ed  equiparati contenenti  le
schede   per   la   comunicazione   dei  dati   rilevanti   ai   fini
dell'applicazione  degli   studi  di   settore,  i  cui   termini  di
trasmissione scadono entro il 30 novembre 1999.
  Il presente decreto sara'  publicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 settembre 1999
 
                            Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                            D'Alema
 
 Il Ministro delle finanze
           Visco