Provvedimenti concernenti la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.224 del 23-9-1999)
Con decreto ministeriale n. 26648 del 14 luglio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 233/1991, relativi al periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000, della ditta S.r.l. Belleli offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Con decreto ministeriale n. 26649 del 14 luglio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 233/1991, relativi al periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999, della ditta S.r.l. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Con decreto ministeriale n. 26650 del 14 luglio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 233/1991, relativi al periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999, della ditta S.p.a. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto. Con decreto ministeriale n. 26669 del 14 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli elettrico strumentale - Gruppo Belleli, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 207 dipendenti, per il periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 17 giugno 1998, n. 5227. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26670 del 14 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli montaggi, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 173 dipendenti, per il periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999. Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale del 17 giugno 1998, n. 5226. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26671 del 14 luglio 1999, a seguito dell'accertamento dei presupposti dui cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belleli offshore, con sede in Taranto e unita' di Taranto, per un massimo di 1.307 dipendenti, per il periodo dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000. Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Sentenza tribunale dell'8 luglio 1998. Contributo addizionale: no. Il periodo di cui sopra e' autorizzato, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26682 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Santafiora, con sede in Monte San Savino (Arezzo) e unita' di Monte San Savino (Arezzo), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1999 con decorrenza 5 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26683 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cite, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per un massimo di 51 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1998 al 30 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 1 dicembre 1998 con decorrenza dal 1 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diritto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26684 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gec Alsthom Fir (gia' fabbrica italiana Rele' ora Alstom Fir), con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unita' di San Pellegrino Terme (Bergamo), per un massimo di 120 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza dal 4 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26685 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sail, con sede in Bari e unita' di Gioia del Colle (Bari), per un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 21 gennaio 1999 al 20 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1999 con decorrenza dal 21 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26686 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Comprensoriale agricola Capua, con sede in Caserta e unita' di Vitulazio (Caserta), per un massimo di 33 dipendenti, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 30 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza dal 1 maggio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26687 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.G. Elettrodomestici (dal 4 dicembre 1999 "Silia"), con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e unita' di Pignataro Maggiore (Caserta), per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 1 settembre 1999 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza dal 1 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26688 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E., con sede in Firenze e unita' di Arezzo per un massimo di 8 dipendenti, Campi Bisenzio (Firenze) per un massimo di 8 dipendenti, Empoli (Firenze) per un massimo di 11 dipendenti, Figline d'Arno (Firenze) per un massimo di 10 dipendenti, Firenze (Direzione) per un massimo di 6 dipendenti, Gallicano (Lucca) per un massimo di 3 dipendenti, Porcari (Lucca) per un massimo di 10 dipendenti, Roma per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 29 dicembre 1998 al 28 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1999 con decorrenza dal 29 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26689 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 dicembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin Italiana, con sede in Torino e unita' di Trento per un massimo di 200 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1998 con decorrenza dal 1 ottobre 1998. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 22 aprile 1999, n. 26118. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26690 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze) per un massimo di 90 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1998 con decorrenza dal 5 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26691 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 marzo 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ghio, con sede in Gussago (Brescia) e unita' di Bellusco (Milano) per un massimo di 16 dipendenti, Roma per un massimo di 51 dipendenti, per il periodo dal 13 gennaio 1999 al 12 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 13 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26692 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - Impresa costruzioni Impianti, con sede in Napoli e unita' di Avellino per un massimo di 38 dipendenti, per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 6 ottobre 1998. Il presente decreto annulla e' sostituisce il decreto ministeriale 16 dicembre 1998, n. 25446, limitatamente all'unita' di Avellino. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26693 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1997 al 31 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26694 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel, con sede in Milano e unita' di Milano-Agrate Brianza (Milano) per un massimo di 18 dipendenti, per il periodo dal 14 ottobre 1998 al 13 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza dal 14 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26695 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siiatek Profilati Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo di 101 dipendenti, per il periodo dal 1 dicembre 1998 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 1 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26696 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 13 maggio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gec Alsthom CGS S.p.a. (ora Alsthom CGS), con sede in Monza (Milano) e unita' di Monza (Milano) per un massimo di 84 dipendenti, Peschiera Borromeo (Milano) per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 4 novembre 1998. Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26697 del 20 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta sotto menzionata, addetti in modo prevalente e continuativo allo svolgimento dei servizi di pulizie presso lo stabilimento di Grugliasco (Torino) della Carrozzeria Bertone S.p.a., limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria, presso la societa' appaltante S.r.l. Reber, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco c/o Carrozzeria Bertone (Torino) per un massimo di 14 dipendenti, per il periodo dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza dal 7 marzo 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26698 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 maggio 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Guida Monaci, con sede in Roma e unita' di Roma per un massimo di 14 dipendenti in CIGS (2 prepensionabili), per il periodo dal 10 novembre 1998 al 9 maggio 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 giugno 1999, n. 26485. Con decreto ministeriale n. 26699 del 20 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Lito Sud, con sede in Ariccia (Roma) e unita' di via di Tor Sapienza (Roma) per un massimo di 16 dipendenti in CIGS (7 prepensionabili), per il periodo dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997. Con decreto ministeriale n. 26715 del 22 luglio 1999: 1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli) per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 23 febbraio 1999 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art, 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia per un massimo di 1 dipendente, per il periodo dal 24 febbraio 1999 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale; 3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera A), del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia per un massimo di 8 dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 30 aprile 1999. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla Direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento. La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale. Con decreto ministeriale n. 26716 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.S.M. Italia, con sede in Como e unita' di Como per un massimo di 40 dipendenti, Filago (Bergamo) per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1999 al 30 settembre 1999. Istanza aziendale presentata il 3 maggio 1999 con decorrenza 1 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26717 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.c.p.a. Belleli Ricerche, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1999 con decorrenza 27 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26718 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 4 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Feralpi Siderurgica, con sede in Brescia e unita' di Lonato (Brescia) per un massimo di 60 dipendenti, per il periodo dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999. Istanza aziendale presentata il 5 maggio 1999 con decorrenza 12 aprile 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26719, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo di 27 dipendenti, per il periodo dal 2 gennaio 1999 al 1 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza 2 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26720 del 22 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente Magazzino Upim (marchio Trony) di Vicenza, con sede in Milano e unita' di Vicenza per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 19 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26725 del 22 luglio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Costanzo, con sede in Misterbianco (Catania) e unita' di Cervia (Ravenna) per un massimo di 8 dipendenti, Gela (Caltanissetta) per un massimo di 7 dipendenti, Lamezia Terme (Catanzaro) per un massimo di 16 dipendenti, stabilimenti e uffici in provincia di Messina per un massimo di 230 dipendenti, stabilimenti e uffici in provincia di Campobasso per un massimo di 33 dipendenti. stabilimenti e uffici di Catania per un massimo di 231 dipendenti, stabilimenti e uffici di Roma per un massimo di 5 dipendenti, stabilimenti e uffici in provincia di Enna per un massimo di 46 dipendenti, Visso (Macerata) per un massimo di 27 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1999 al 25 settembre 1999. La corresponsione del trattamento disposto di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1999 al 25 marzo 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26726 del 22 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Societa' Generale Editrice, con sede in Milano e unita' di Napoli per un massimo di 21 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26727 del 22 luglio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 27 novembre 1998, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti della S.r.l. Societa' Generale Editrice, con sede in Milano e unita' di Napoli per un massimo di 21 dipendenti in CIGS, per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1 agosto 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 26750 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 10 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano: per i soli cantieri di Mestre (Venezia), Soave (Verona) ubicati nella regione Veneto di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 34 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26751 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Lombardia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 61 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26752 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri di Leini (Torino) ubicato nella regione Piemonte di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 17 gennaio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26753 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Alessandria ubicato nella regione Piemonte di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26754 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Friuli di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 16 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26755 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Benevento ubicato nella regione Campania di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 7 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26756 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Atena (Salerno) ubicato nella regione Campania di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 48 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 21 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26757 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Marche di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26758 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Toscana di cui all'allegato elenco che fa parte del presente provvedimento per un massimo di 44 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26759 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Liguria di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26760 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Roma ubicato nella regione Lazio di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 28 febbraio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26761 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri di Sora (Frosinone) e Fondi (Latina) ubicati nella regione Lazio di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 63 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26762 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Sardegna di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26763 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unita' di cantiere di Casandrino (Napoli) ubicato nella regione Campania di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 230 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26764 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri di Marcellinara (Catanzaro) e Pianopoli (Catanzaro) ubicati nella regione Calabria di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 29 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26765 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantiere di Cosenza ubicato nella regione Calabria di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 27 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26766 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Sicilia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26767 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. (dal 1 luglio 1996 Gallino Plasturgia), con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Copiano per un massimo di 18 dipendenti, San Benigno Canavese (Torino) per un massimo di 87 dipendenti per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza dal 12 agosto 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 giugno 1999, n. 25842. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26768 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Puglia di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 151 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26769 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari e unita' di Bari per un massimo di 70 dipendenti, Milano per un massimo di 18 dipendenti, Roma per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 10 settembre 1998 al 9 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1998 con decorrenza dal 10 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26770 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Aprile Giovanni, con sede in Augusta (Siracusa) e cantiere di Siracusa per un massimo di 78 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26771 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 maggio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli) per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza dal 1 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26772 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 14 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Bagnoli, con sede in Bagnoli (Napoli) e unita' di Bagnoli (Napoli) per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998. Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza dal 1 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26773 del 30 luglio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 19 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con sede in Milano e cantieri ubicati nella regione Abruzzo di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente provvedimento per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal 6 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.