MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti la proroga
del trattamento straordinario di integrazione salariale
(GU n.224 del 23-9-1999)

  Con  decreto  ministeriale  n.  26648  del  14  luglio  1999,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
233/1991, relativi al  periodo dall'8 luglio 1999 al  7 gennaio 2000,
della ditta S.r.l. Belleli offshore, con  sede in Taranto e unita' di
Taranto.
  Con  decreto  ministeriale  n.  26649  del  14  luglio  1999,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
233/1991, relativi al periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999,
della ditta S.r.l. Belleli montaggi, con  sede in Taranto e unita' di
Taranto.
  Con  decreto  ministeriale  n.  26650  del  14  luglio  1999,  sono
accertati i  presupposti di cui all'art.  3, comma 2, della  legge n.
233/1991, relativi al periodo dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999,
della ditta  S.p.a. Belleli  elettrico strumentale -  Gruppo Belleli,
con sede in Taranto e unita' di Taranto.
  Con decreto  ministeriale n.  26669 del 14  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di  cui all'art.  3, comma  2, della
legge n. 223/1991, intervenuta con  il decreto ministeriale datato 14
luglio  1999,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla  S.p.a.  Belleli  elettrico  strumentale  -  Gruppo
Belleli, con sede  in Taranto e unita' di Taranto,  per un massimo di
207 dipendenti,  per il  periodo dal  18 giugno  1999 al  17 dicembre
1999.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  Sentenza tribunale del
17 giugno 1998, n. 5227.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26670 del 14  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di  cui all'art.  3, comma  2, della
legge n. 223/1991, intervenuta con  il decreto ministeriale datato 14
luglio  1999,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Belleli  montaggi, con  sede  in Taranto  e
unita' di Taranto,  per un massimo di 173 dipendenti,  per il periodo
dal 18 giugno 1999 al 17 dicembre 1999.
  Art. 3, comma  2, della legge n. 223/1991 -  Sentenza tribunale del
17 giugno 1998, n. 5226.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26671 del 14  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento dei presupposti dui cui  all'art. 3, comma 2, della
legge n. 223/1991, intervenuta con  il decreto ministeriale datato 14
luglio  1999,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  Belleli  offshore, con  sede  in Taranto  e
unita' di Taranto, per un massimo di 1.307 dipendenti, per il periodo
dall'8 luglio 1999 al 7 gennaio 2000.
  Art.  3, comma  2, legge  n. 223/1991  - Sentenza  tribunale dell'8
luglio 1998.
   Contributo addizionale: no.
  Il periodo  di cui sopra  e' autorizzato, ove necessario,  anche in
deroga al limite massimo di fruizione  dei 36 mesi di cui all'art. 1,
comma 9, della legge n. 223/1991.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  Con decreto  ministeriale n.  26682 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  24 marzo  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale   in  favore   dei  lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
Santafiora, con sede  in Monte San Savino (Arezzo) e  unita' di Monte
San Savino (Arezzo), per un massimo  di 28 dipendenti, per il periodo
dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  25 maggio  1999 con  decorrenza 5
aprile 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26683 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  21 gennaio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Cite, con
sede in Ferentino (Frosinone) e  unita' di Ferentino (Frosinone), per
un massimo di 51 dipendenti, per il periodo dal 1 novembre 1998 al 30
aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata il 1  dicembre 1998 con decorrenza dal
1 novembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diritto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26684 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  13 maggio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Gec Alsthom Fir (gia' fabbrica italiana Rele' ora Alstom Fir),
con sede in San Pellegrino Terme (Bergamo) e unita' di San Pellegrino
Terme (Bergamo), per un massimo di 120 dipendenti, per il periodo dal
4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza dal
4 aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26685 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 8  luglio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sail, con sede in Bari e unita' di Gioia del Colle (Bari), per
un massimo di 42 dipendenti, per il periodo dal 21 gennaio 1999 al 20
luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 29  gennaio 1999 con decorrenza dal
21 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26686 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 8  luglio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.
a r.l. Comprensoriale agricola Capua, con sede in Caserta e unita' di
Vitulazio (Caserta), per un massimo  di 33 dipendenti, per il periodo
dal 1 maggio 1998 al 30 ottobre 1999.
  Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza dal 1
maggio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26687 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. L.G. Elettrodomestici (dal 4  dicembre 1999 "Silia"), con sede
in  Pignataro  Maggiore  (Caserta)  e unita'  di  Pignataro  Maggiore
(Caserta), per  un massimo di  150 dipendenti,  per il periodo  dal 1
settembre 1999 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23  ottobre 1998 con decorrenza dal
1 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26688 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato  21 gennaio  1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E.,
con  sede  in  Firenze  e  unita'  di Arezzo  per  un  massimo  di  8
dipendenti, Campi Bisenzio (Firenze) per  un massimo di 8 dipendenti,
Empoli  (Firenze) per  un massimo  di 11  dipendenti, Figline  d'Arno
(Firenze) per un massimo di 10 dipendenti, Firenze (Direzione) per un
massimo  di 6  dipendenti,  Gallicano  (Lucca) per  un  massimo di  3
dipendenti, Porcari (Lucca) per un massimo di 10 dipendenti, Roma per
un massimo di  25 dipendenti, per il periodo dal  29 dicembre 1998 al
28 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23  gennaio 1999 con decorrenza dal
29 dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26689 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 7 dicembre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Michelin Italiana,  con sede in Torino e unita'  di Trento per
un massimo di 200 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 31
marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 13 novembre 1998 con decorrenza dal
1 ottobre 1998.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
22 aprile 1999, n. 26118.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26690 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto ministeriale  datato 24  febbraio 1999,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con
sede in Vinci (Firenze) e unita' di Vinci (Firenze) per un massimo di
90 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1999 al 4 ottobre 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1998 con decorrenza dal 5
aprile 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26691 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  10 marzo  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Ghio, con
sede  in Gussago  (Brescia)  e  unita' di  Bellusco  (Milano) per  un
massimo di 16  dipendenti, Roma per un massimo di  51 dipendenti, per
il periodo dal 13 gennaio 1999 al 12 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1999 con decorrenza 13
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26692 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  31  luglio  1998, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. I.C.I. -
Impresa costruzioni Impianti, con sede in Napoli e unita' di Avellino
per un massimo di 38 dipendenti, per il periodo dal 6 ottobre 1998 al
31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  ottobre 1998 con  decorrenza 6
ottobre 1998.
  Il presente decreto annulla  e' sostituisce il decreto ministeriale
16 dicembre 1998, n. 25446, limitatamente all'unita' di Avellino.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26693 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 7  maggio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Ilva  Pali Dalmine,  con sede in  Torre Annunziata  (Napoli) e
unita' di Torre Annunziata (Napoli)  per un massimo di 70 dipendenti,
per il periodo dal 5 ottobre 1997 al 31 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1997 con  decorrenza 1
ottobre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26694 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  24 luglio  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Data Management - Gruppo Finsiel,  con sede in Milano e unita'
di Milano-Agrate  Brianza (Milano) per  un massimo di  18 dipendenti,
per il periodo dal 14 ottobre 1998 al 13 aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza dal
14 ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26695 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  8 luglio  1998,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Siiatek
Profilati Sud, con sede in Taranto e unita' di Taranto per un massimo
di 101 dipendenti, per il periodo  dal 1 dicembre 1998 al 28 febbraio
1999.
  Istanza aziendale presentata  il 24 dicembre 1998  con decorrenza 1
dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26696 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  13 maggio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla Gec
Alsthom CGS  S.p.a. (ora Alsthom CGS),  con sede in Monza  (Milano) e
unita' di Monza  (Milano) per un massimo di  84 dipendenti, Peschiera
Borromeo (Milano)  per il  periodo dal  4 novembre  1998 al  3 maggio
1999.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1998  con decorrenza 4
novembre 1998.
   Art. 1, comma 10, legge n. 223/1991.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26697 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  8 luglio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla ditta  sotto
menzionata,   addetti  in   modo  prevalente   e  continuativo   allo
svolgimento  dei  servizi  di   pulizie  presso  lo  stabilimento  di
Grugliasco (Torino)  della Carrozzeria Bertone  S.p.a., limitatamente
alle  giornate   in  cui  vi   e'  stato  l'intervento   della  cassa
integrazione  guadagni straordinaria,  presso la  societa' appaltante
S.r.l. Reber,  con sede  in Torino e  stabilimento di  Grugliasco c/o
Carrozzeria Bertone (Torino) per un  massimo di 14 dipendenti, per il
periodo dal 7 marzo 1999 al 6 settembre 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1999 con decorrenza dal 7
marzo 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26698 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale del  19  maggio 1998,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, nonche' la possibilita'  di beneficiare del trattamento di
pensionamento  anticipato,  in   favore  dei  lavoratori  poligrafici
dipendenti dalla  S.p.a. Guida Monaci, con  sede in Roma e  unita' di
Roma per un massimo di 14 dipendenti in CIGS (2 prepensionabili), per
il periodo dal 10 novembre 1998 al 9 maggio 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
16 giugno 1999, n. 26485.
  Con decreto  ministeriale n.  26699 del 20  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale,
  intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 14  luglio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione salariale,  nonche' la  possibilita' di  beneficiare del
trattamento  di pensionamento  anticipato, in  favore dei  lavoratori
poligrafici dipendenti  dalla S.r.l.  Lito Sud,  con sede  in Ariccia
(Roma) e unita'  di via di Tor  Sapienza (Roma) per un  massimo di 16
dipendenti in CIGS (7 prepensionabili),  per il periodo dal 24 aprile
1997 al 23 ottobre 1997.
   Con decreto ministeriale n. 26715 del 22 luglio 1999:
  1) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A),  del  decreto-legge 8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e unita' di Castellammare  di Stabia (Napoli) per un massimo
di 2  dipendenti, per il  periodo dal 23  febbraio 1999 al  30 aprile
1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla Direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  2) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art, 1,
comma  1,  lettera  A),  del  decreto-legge 8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e  unita' di  Castellammare di  Stabia per  un massimo  di 1
dipendente, per il periodo dal 24 febbraio 1999 al 30 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla Direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale;
  3) ai  sensi dell'art. 4, comma  21 e dell'art. 9,  comma 25, punto
b),  del  decreto-legge  1  ottobre 1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella  legge 28  novembre 1996,  n. 608,  dell'art. 2,
comma 198, della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  dell'art. 3, comma
3,  del  decreto-legge   25  marzo  1997,  n.   67,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  23 maggio  1997, n.  135 e  dell'art. 1,
comma  1,  lettera  A),  del  decreto-legge 8  aprile  1998,  n.  78,
convertito, con modificazioni, nella legge  5 giugno 1998, n. 176, e'
prorogata   la   concessione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 10
maggio  1996,  con  effetto  dal  1 settembre  1995,  in  favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla S.p.a.  C.M.C. -  Cantieri
meridionali  Castellammare,  con  sede  in  Castellammare  di  Stabia
(Napoli) e  unita' di  Castellammare di  Stabia per  un massimo  di 8
dipendenti, per il periodo dal 17 febbraio 1999 al 30 aprile 1999.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori ai progetti dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla Direzione  del
lavoro competente, in  data 29 giugno 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
  La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale  e' autorizzato  ad
erogare  direttamente il  trattamento  straordinario di  integrazione
salariale.
  Con decreto  ministeriale n.  26716 del 22  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 20 ottobre  1998, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  D.S.M. Italia,  con sede  in  Como e  unita' di  Como per  un
massimo  di 40  dipendenti,  Filago  (Bergamo) per  un  massimo di  5
dipendenti, per il periodo dal 1 aprile 1999 al 30 settembre 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 3  maggio 1999  con decorrenza  1
aprile 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26717 del 22  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  datato  8 luglio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  della S.c.p.a.  Belleli Ricerche,  con sede  in
Taranto e  unita' di Taranto per  un massimo di 7  dipendenti, per il
periodo dal 27 gennaio 1999 al 26 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 23  febbraio 1999 con decorrenza 27
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26718 del 22  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 4  giugno 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Feralpi  Siderurgica, con sede  in Brescia e unita'  di Lonato
(Brescia) per  un massimo  di 60  dipendenti, per  il periodo  dal 12
aprile 1999 all'11 ottobre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  5 maggio  1999 con  decorrenza 12
aprile 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n.  26719, a seguito dell'approvazione del
programma di  riorganizzazione aziendale, intervenuta con  il decreto
ministeriale datato  21 gennaio 1999, e'  prorogata la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto e
unita' di Taranto per un massimo di 27 dipendenti, per il periodo dal
2 gennaio 1999 al 1 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 22 febbraio 1999  con decorrenza 2
gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26720 del 22  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 8  luglio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. La Rinascente  Magazzino Upim (marchio Trony)  di Vicenza, con
sede in Milano  e unita' di Vicenza per un  massimo di 11 dipendenti,
per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 19 febbraio 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
febbraio 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26725 del 22 luglio 1999, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  F.lli Costanzo,  con  sede  in
Misterbianco (Catania) e unita' di Cervia (Ravenna) per un massimo di
8 dipendenti,  Gela (Caltanissetta) per  un massimo di  7 dipendenti,
Lamezia  Terme   (Catanzaro)  per   un  massimo  di   16  dipendenti,
stabilimenti e uffici  in provincia di Messina per un  massimo di 230
dipendenti, stabilimenti e  uffici in provincia di  Campobasso per un
massimo di  33 dipendenti.  stabilimenti e uffici  di Catania  per un
massimo  di 231  dipendenti, stabilimenti  e  uffici di  Roma per  un
massimo di 5  dipendenti, stabilimenti e uffici in  provincia di Enna
per un massimo  di 46 dipendenti, Visso (Macerata) per  un massimo di
27  dipendenti,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 26  marzo  1999 al  25
settembre 1999.
  La  corresponsione  del  trattamento   disposto  di  cui  sopra  e'
ulteriormente prorogata dal 26 settembre 1999 al 25 marzo 2000.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto  ministeriale n.  26726 del 22  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto  con il decreto ministeriale del
27  novembre 1998,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  in favore  dei giornalisti
professionisti, dipendenti  dalla S.r.l. Societa'  Generale Editrice,
con sede in Milano e unita' di Napoli per un massimo di 21 dipendenti
in CIGS, per il periodo dal 2 dicembre 1998 al 1 giugno 1999.
  L'Istituto nazionale della previdenza  dei giornalisti italiani, e'
autorizzato  a  provvedere  al   pagamento  diretto  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  Con decreto  ministeriale n.  26727 del 22  luglio 1999,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
della legge n. 416/1981, intervenuto  con il decreto ministeriale del
27  novembre 1998,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti della S.r.l.  Societa' Generale Editrice, con
sede in Milano e unita' di Napoli  per un massimo di 21 dipendenti in
CIGS, per il periodo dal 2 febbraio 1999 al 1 agosto 1999.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con decreto  ministeriale n.  26750 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  10  giugno  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano:  per  i  soli cantieri  di  Mestre (Venezia),  Soave
(Verona) ubicati nella regione Veneto  di cui all'allegato elenco che
fa parte integrante  del presente provvedimento per un  massimo di 34
dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26751 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano  e cantieri  ubicati nella  regione Lombardia  di cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un  massimo di 61 dipendenti, per il  periodo dal 6
gennaio 1999 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26752 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano e  cantieri di Leini  (Torino) ubicato  nella regione
Piemonte  di cui  all'allegato  elenco che  fa  parte integrante  del
presente  provvedimento  per un  massimo  di  80 dipendenti,  per  il
periodo dal 6 gennaio 1999 al 17 gennaio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26753 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in  Milano e  cantiere  di  Alessandria ubicato  nella  regione
Piemonte  di cui  all'allegato  elenco che  fa  parte integrante  del
presente  provvedimento  per un  massimo  di  20 dipendenti,  per  il
periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26754 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in  Milano e  cantieri  ubicati  nella  regione Friuli  di  cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un  massimo di 16 dipendenti, per il  periodo dal 6
gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26755 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in Milano e cantiere di Benevento ubicato nella regione Campania
di  cui all'allegato  elenco  che fa  parte  integrante del  presente
provvedimento per un  massimo di 28 dipendenti, per il  periodo dal 6
gennaio 1999 al 7 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26756 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano e cantiere  di Atena (Salerno) ubicato  nella regione
Campania  di cui  all'allegato  elenco che  fa  parte integrante  del
presente  provvedimento  per un  massimo  di  48 dipendenti,  per  il
periodo dal 6 gennaio 1999 al 21 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26757 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in  Milano e  cantieri  ubicati  nella  regione Marche  di  cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un  massimo di 25 dipendenti, per il  periodo dal 6
gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26758 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano  e  cantieri  ubicati nella  regione  Toscana di  cui
all'allegato elenco  che fa parte  del presente provvedimento  per un
massimo di  44 dipendenti,  per il  periodo dal 6  gennaio 1999  al 5
luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26759 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano  e  cantieri  ubicati nella  regione  Liguria di  cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un  massimo di 20 dipendenti, per il  periodo dal 6
gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26760 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in Milano e cantiere di  Roma ubicato nella regione Lazio di cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un massimo di 100  dipendenti, per il periodo dal 6
gennaio 1999 al 28 febbraio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26761 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano  e  cantieri  di Sora  (Frosinone)  e Fondi  (Latina)
ubicati nella regione  Lazio di cui all'allegato elenco  che fa parte
integrante  del   presente  provvedimento   per  un  massimo   di  63
dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26762 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano  e cantieri  ubicati  nella regione  Sardegna di  cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un massimo di 140  dipendenti, per il periodo dal 6
gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26763 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano e unita'  di cantiere di Casandrino  (Napoli) ubicato
nella  regione  Campania di  cui  all'allegato  elenco che  fa  parte
integrante  del   presente  provvedimento  per  un   massimo  di  230
dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26764 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in  Milano e  cantieri di  Marcellinara (Catanzaro)  e Pianopoli
(Catanzaro) ubicati nella regione Calabria di cui all'allegato elenco
che fa parte integrante del  presente provvedimento per un massimo di
29 dipendenti, per il periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26765 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede in Milano  e cantiere di Cosenza ubicato  nella regione Calabria
di  cui all'allegato  elenco  che fa  parte  integrante del  presente
provvedimento per un  massimo di 40 dipendenti, per il  periodo dal 6
gennaio 1999 al 27 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26766 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in Milano  e  cantieri  ubicati nella  regione  Sicilia di  cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un  massimo di 32 dipendenti, per il  periodo dal 6
gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26767 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta   con   il   decreto  ministeriale,   e'   prorogata   la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Gallino
componenti plastici  S.p.a. (dal  1 luglio 1996  Gallino Plasturgia),
con sede in  Beinasco (Torino) e unita' di Copiano  per un massimo di
18 dipendenti,  San Benigno  Canavese (Torino) per  un massimo  di 87
dipendenti per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  25 settembre 1997  con decorrenza
dal 12 agosto 1997.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
26 giugno 1999, n. 25842.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26768 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale datato  19  aprile  1999, e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirti, con
sede  in  Milano e  cantieri  ubicati  nella  regione Puglia  di  cui
all'allegato   elenco   che   fa  parte   integrante   del   presente
provvedimento per un massimo di 151  dipendenti, per il periodo dal 6
gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26769 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto ministeriale  datato 15 gennaio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari e unita' di Bari per un massimo di
70 dipendenti,  Milano per un massimo  di 18 dipendenti, Roma  per un
massimo di 12  dipendenti, per il periodo dal 10  settembre 1998 al 9
marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22  ottobre 1998 con decorrenza dal
10 settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26770 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Aprile Giovanni, con sede  in Augusta (Siracusa) e cantiere di
Siracusa  per un  massimo  di 78  dipendenti, per  il  periodo dal  6
gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26771 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  datato 7  maggio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Ilva  Pali Dalmine,  con sede in  Torre Annunziata  (Napoli) e
unita' di Torre Annunziata (Napoli)  per un massimo di 70 dipendenti,
per il periodo dal 1 aprile 1998 al 30 settembre 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza dal 1
aprile 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26772 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  14 luglio  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Societa'  Bagnoli, con  sede in Bagnoli  (Napoli) e  unita' di
Bagnoli (Napoli) per un massimo di 150 dipendenti, per il periodo dal
1 luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  Istanza aziendale presentata il 5  agosto 1998 con decorrenza dal 1
luglio 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26773 del 30  luglio 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale datato  19 aprile  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale in  favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Sirti,  con sede  in Milano e  cantieri ubicati  nella regione
Abruzzo  di  cui all'allegato  elenco  che  fa parte  integrante  del
presente  provvedimento  per un  massimo  di  10 dipendenti,  per  il
periodo dal 6 gennaio 1999 al 5 luglio 1999.
  Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1999 con decorrenza dal
6 gennaio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.