N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 giugno 1999

                                 N. 22
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 28 giugno 1999 (della regione Trentino-Alto Adige)
 Credito (Istituti di) - Fondazioni detentrici  di  partecipazioni  di
    controllo  in  societa'  bancarie  - Poteri di vigilanza su esse -
    Attribuzione  al  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
    programmazione  economica  - Mancanza di previsioni a salvaguardia
    delle  competenze  spettanti  alla  regione  Trentino-Alto   Adige
    relativamente  agli  enti di credito regionali - Possibile lesione
    della potesta' legislativa e amministrativa regionale in materia -
    Richiamo alla sentenza n. 163/1995 della Corte costituzionale.
 (D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, art. 10, comma 1).
 (Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, n. 3, e 16,  comma  1;
    d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, primo comma).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
   Ricorso   della   regione   Trentino-Alto  Adige,  in  persona  del
 Presidente della Giunta  regionale  pro-tempore  dott.ssa  Margherita
 Cogo, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 704 del
 22  giugno  1999  (all.  1), rappresentata e difesa - come da procura
 speciale del 28 giugno 1999  (rep.  n.  2906)  rogata  dall'ufficiale
 rogante  avv.  Franco  Conci, segretario della Giunta regionale della
 regione Trentino-Alto Adige (all. 2) -  dagli  avvocati  Giandomenico
 Falcon  di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma
 presso lo studio dell'avv.  Manzi, via Confalonieri n. 5,
   Contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   per   la
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1,
 del d.lgs.  17 maggio 1999, n. 153, "Disciplina civilistica e fiscale
 degli  enti  conferenti  di  cui  all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 20
 novembre 1990, n. 356,  e  disciplina  fiscale  delle  operazioni  di
 ristrutturazione  bancaria,  a  norma  dell'art.  1  della  legge  23
 dicembre 1998, n. 461", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  125
 del  31  maggio  1999, in quanto assegna al Ministero del tesoro, del
 bilancio  e  della  programmazione  economica  la   vigilanza   sulle
 fondazioni   "finche'   ciascuna   fondazione  rimarra'  titolare  di
 partecipazioni  di  controllo,  diretto  o  indiretto,  in   societa'
 bancarie  ovvero  concorrera'  al  controllo, diretto o indiretto, di
 dette societa' attraverso la partecipazione a patti  di  sindacato  o
 accordi   di   qualunque   tipo",   senza   fare   salvi   i   poteri
 costituzionalmente spettanti alla regione  Trentino-Alto  Adige,  per
 violazione degli artt. 5, n. 3), e 16 comma 1, dello statuto speciale
 autonomia,  come  nel testo unico emanato con d.P.R. n. 670 del 1972;
 dell'art. 3, comma 1, delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 26
 marzo 1977, n. 234;
                               F a t t o
   Alla regione Trentino-Alto  Adige  spetta  potesta'  legislativa  e
 amministrativa  in  materia  di  "ordinamento  degli  enti di credito
 fondiario e di credito agrario, delle  casse  di  risparmio  e  delle
 casse   rurali,   nonche',  delle  aziende  di  credito  a  carattere
 regionale", ai sensi degli artt. 5,  n.  3),  e  16  comma  1,  dello
 statuto speciale. In sede attuativa di tali disposizioni il d.P.R. 26
 marzo 1977, n. 234, ha disposto (art. 3, comma 1) che rientrano nella
 competenza  regionale  "i  provvedimenti  riguardanti  gli  enti e le
 aziende di credito" aventi tale carattere.
   Codesta ecc.ma Corte costituzionale  ha  gia'  avuto  occasione  di
 statuire  quali  conseguenze  derivino  in  ordine  a tale competenza
 regionale dal processo di attuazione di quanto disposto dall'art.  12
 del  d.lgs.   n. 356 del 1990, ed in particolare dallo "sdoppiamento"
 ivi previsto degli enti di credito gia' di diritto  pubblico  in  una
 societa'  per azioni, che direttamente svolge l'attivita' creditizia,
 ed in una Fondazione che detiene il pacchetto azionario di  controllo
 della societa' per azioni.
   Infatti,  nel decidere una controversia instaurata dalla ricorrente
 regione con la sentenza  n.  163  del  1995  codesta  Corte  ha  gia'
 riconosciuto  che  fino a che permane la partecipazione di controllo,
 esiste un "effetto di attrazione" tra fondazioni e enti  di  credito,
 in  relazione  al  quale  spettano  alla regione sulle fondazioni gli
 stessi poteri che ad essa spettavano sull'ente di credito,  Nel  caso
 che  ha originato il conflitto si trattava del potere di approvare le
 modifiche statutarie, ma la medesima ratio  valeva  all'evidenza  per
 ogni altro potere statutario.
   D'altronde,  tale  statuizione  di  codesta  Corte ha semplicemente
 riconosciuto che non  poteva  non  valere  anche  per  la  ricorrente
 regione lo stesso criterio di attrazione che la legislazione statale,
 e  precisamente  il  comma  3  dell'art.  12 d.lgs., n. 356 del 1990,
 disponeva, per la generalita' del territorio nazionale, in favore del
 Ministero del tesoro, cioe' del  Ministero  che  ha  tradizionalmente
 rapporto con il sistema di credito.
   Infatti   la  stessa  competenza  di  tale  Ministero  non  avrebbe
 spiegazione  e  ragione  se  non  si  considerasse  che,  pur   nella
 molteplicita'  dei  fini  assegnati  agli  enti  conferenti,  il fine
 creditizio e le relative esigenze di governo continuano a  costituire
 il  carattere dominante:  sicche' sarebbe stato del tutto paradossale
 che il legame essenziale con l'attivita' creditizia  si  rilevasse  -
 nell'ambito   statale   -   determinante   per  l'attribuzione  della
 competenza al Ministero del tesoro, e che si volesse poi, sulla  base
 di  un  preteso  carattere  non  creditizio dell'attivita', negare la
 competenza alla regione, ovvero ad  un  ente  che  non  solo  ha  una
 rappresentanza degli interessi generali della comunita' regionale, ma
 ha  anche,  tra  l'altro, competenza in altre materie di operativita'
 della  Fondazione,  come  accade   per   l'ordinamento   degli   enti
 assistenziali (art. 5, n. 2, dello statuto di autonomia).
   Lo  stesso  criterio  di  attuazione e' ora riconosciuto, sempre in
 favore del Ministero del tesoro, dell'art. 10, comma  1,  del  d.lgs.
 n.  159  del  1999, oggetto della presente impugnazione. Esso infatti
 dispone che  "fino  all'entrata  in  vigore  della  nuova  disciplina
 dell'autorita' di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo
 II  del  libro  primo  del  codice  civile, ed anche successivamente,
 finche' ciascuna fondazione rimarra' titolare  di  partecipazioni  di
 controllo,   diretto   o   indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero
 concorrera' al controllo, diretto  o  indiretto,  di  dette  societa'
 attraverso  la  partecipazione  a  patti  di  sindacato  o accordi di
 qualunque tipo,  la  vigilanza  sulle  fondazioni  e'  attribuita  al
 Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".
 E  i poteri di vigilanza sono di seguito elencati dai rimanenti commi
 dell'art. 10 e 11.
   La ricorrente Regione ritiene  che  tali  poteri  di  vigilanza  le
 spettino,  in  relazione  alle  fondazioni  aventi  partecipazioni di
 controllo in enti in applicazione delle disposizioni dello Statuto  e
 delle  norme  di  attuazione  sopra  indicate.  Per  vero, il decreto
 legislativo  qui  impugnato  non  contiene  disposizione  alcuna  che
 espressamente neghi la speciale competenza regionale.
   E  la  regione  non  ignora  che per principio pacifico, d'altronde
 affermato anche in  riferimento  ad  una  questione  sollevata  dalla
 regione   Trentino-Alto  Adige  con  la  sentenza  n.  40  del  1992,
 "l'assenza  nelle  leggi   statali   di   un'espressa   clausola   di
 salvaguardia  delle  competenze legislative spettanti alle regioni ad
 autonomia  differenziata  a  alle  province  autonome non preclude di
 giungere in via interpretativa allo stesso risultato, ogni  qualvolta
 la  volonta'  del  legislatore  nazionale  di  rispettare le speciali
 attribuzioni regionali o provinciali emerga con chiarezza  e  non  si
 trovi  contraddetta  dalla  presenza  di  disposizioni esplicitamente
 dirette ad incidere su tali attribuzioni".
   Ora, anche nel  caso  attuale  la  fissazione  nell'art.  10  della
 generale  competenza del Ministro del tesoro potrebbe intendersi come
 statuizione di una  normativa  di  carattere  generale,  e  non  come
 volonta'  di  contraddire  la  speciale e perdurante competenza della
 regione ricorrente fondata (sempre citando dalla sentenza n.  40  del
 1992)   sulla  "posizione  di  preminenza  propria  della  disciplina
 attuativa dello statuto speciale rispetto alla legge ordinaria".
   Tuttavia, la regione  Trentino-Alto  Adige  teme  che  il  completo
 silenzio  del  d.lgs. n. 153 del 1999 sul punto, ed in particolare la
 completa assenza di una clausola di salvaguardia, simile a quella che
 era ad esempio contenuta nell'art. 159, comma 2, in  connessione  con
 l'art.    56,  del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
 leggi in materia bancaria e  creditizia),  possa  in  seguito  essere
 intesa  dall'amministrazione statale quale voluta riappropriazione di
 ogni potere da parte dello Stato.
   In tale caso, infatti, la reazione della regione avverso un singolo
 atto di esercizio dei poteri in questione, ad esempio avverso un atto
 ministeriale che approvasse una modifica di statuto di una fondazione
 che controlla una societa' per azioni avente i caratteri dell'ente di
 credito regionale, potrebbe risultare inammissibile  per  difetto  di
 tempestiva impugnazione della legge a monte.
   Tuttavia,  se  il  significato delle disposizioni del d.lgs. n. 153
 del 1999, ed in particolare dell'art. 10, fosse quello qui paventato,
 le  stesse  disposizioni   apparirebbero   lesive   della   autonomia
 amministrativa  e legislativa regionale ed illegittime per violazione
 dello Statuto e delle norme di attuazione per le seguenti ragioni;
                             D i r i t t o
   Illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 1, del d.lgs.  17
 maggio 1999, n. 153, Disciplina  civilistica  e  fiscale  degli  enti
 conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 20 novembre 1990,
  n.  356,  e  disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
 bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998,  n.  461,
 in  quanto tale decreto assegna al Ministero del tesoro, del bilancio
 e della programmazione economica la vigilanza sulle fondazioni, senza
 fare  salvi  i  poteri  costituzionalmente  spettanti  alla   regione
 Trentino-Alto Adige.
   Come esposto in narrativa, l'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio
 1999,  n.  153, nel dettare la disciplina civilistica e fiscale degli
 enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs.  20  novembre
 1990,  n.  356  (cioe'  delle  fondazioni  bancarie  derivanti  dalla
 applicazione di tale decreto), statuisce  che  "fino  all'entrata  in
 vigore  della  nuova  disciplina  dell'autorita'  di  controllo sulle
 persone giuridiche di cui al titolo II del  libro  primo  del  codice
 civile,   ed   anche  successivamente,  finche'  ciascuna  fondazione
 rimarra'  titolare  di  partecipazioni  di   controllo,   diretto   o
 indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero  concorrera' al controllo,
 diretto o indiretto, di dette societa' attraverso la partecipazione a
 patti di sindacato o accordi di qualunque tipo,  la  vigilanza  sulle
 fondazioni  e'  attribuita  al  Ministero  del tesoro, del bilancio e
 della programmazione economica".
   I poteri connessi alla vigilanza sono poi elencati sia nella stesso
 art. 10, comma 3, sia nel successivo art. 11, sia in altri  articoli,
 quali l'art. 25, comma 3.
   Precisamente,  l'art.  10,  comma  3,  dispone  che  l'Autorita' di
 vigilanza:
     "a) autorizza le operazioni a trasformazione e  fusione,  escluse
 le  operazioni  dirette  al  mutamento della natura giuridica e degli
 scopi istituzionali delle fondazioni, come individuati all'art. 2;
     b) determina, con  riferimento  a  periodi  annuali,  sentite  le
 organizzazioni  rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di
 reddito  in  relazione  al  patrimonio,  commisurato  ad  un  profilo
 prudenziale  di  rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle
 fondazioni;
     c) approva,  al  fine  di  verificare  il  rispetto  degli  scopi
 indicati  al  comma 2, le modificazioni statutarie, con provvedimento
 da emanarsi entro sessanta  giorni  dal  ricevimento  della  relativa
 documentazione;  decorso  tale  termine le modificazioni si intendono
 approvate;
     d) puo' chiedere alle  fondazioni  la  comunicazione  di  dati  e
 notizie  e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei
 termini dalla stessa stabiliti;
     e)  emana,  sentite  le  organizzazioni   rappresentative   delle
 fondazioni,  atti  di  indirizzo  di  carattere  generale  aventi  ad
 oggetto, tra l'altro,  la  diversificazione  degli  investimenti;  le
 procedure   relative   alle   operazioni   aventi   ad   oggetto   le
 partecipazioni nella Societa' bancaria  conferitaria  detenute  dalla
 fondazione,  i  requisiti  di  professionalita'  e  onorabilita',  le
 ipotesi di incompatibilita' e le cause che determinano la sospensione
 temporanea  dalla  carica  dei  soggetti  che  svolgono  funzioni  di
 indirizzo,   amministrazione,   direzione   e   controllo  presso  le
 fondazioni e la disciplina del  conflitto  di  interessi,  nonche'  i
 parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di
 criteri  di  efficienza  e  di  sana e prudente gestione; i poteri di
 indirizzo  sono  esercitati  in  conformita'  e  nei   limiti   delle
 disposizioni del presente decreto;
     f)  puo'  effettuare  ispezioni presso le fondazioni e richiedere
 alle stesse l'esibizione dei documenti e  il  compimento  degli  atti
 ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;
     g) emana il regolamento di cui all'art. 9, comma 5, relativo alle
 modalita' di redazione dei bilanci;
     h)  puo'  disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o
 categorie di fondazioni di maggiore rilevanza  che  i  bilanci  siano
 sottoposti  a  revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni
 di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
     i) stabilisce le forme e le modalita' per  la  revisione  sociale
 dei bilanci;
     j)   quando  non  siano  adottati  dai  competenti  organi  della
 fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di  cui  all'art.
 4,  comma  1,  lettera  j),  provvede  all'adozione dei provvedimenti
 stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;
     k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fondazioni.".
   A  sua  volta, l'art. 11 in primo luogo dispone che "l'Autorita' di
 vigilanza, sentiti gli interessati,  puo'  disporre  con  decreto  lo
 scioglimento  degli  organi  con  funzione  di  amministrazione  e di
 controllo  della  fondazione  quando  risultino  gravi   e   ripetute
 irregolarita'   nella   gestione,   ovvero   gravi  violazioni  delle
 disposizioni legislative, amministrative e statutarie,  che  regolano
 l'attivita' della fondazione" (comma 1).
   In  correlazione  a  cio'  i  seguenti  commi  da  2 a 6 dettano la
 disciplina della nomina e dell'attivita' dei commissari  straordinari
 e  del  comitato  di  sorveglianza  (tale  disciplina  non  e' qui in
 questione nei suoi aspetti civilistici, bensi' in quanto  riguardi  i
 poteri amministrativi dell'autorita' di vigilanza).
   Inoltre,  secondo  il  comma 7 dello stesso art. 11, l'Autorita' di
 vigilanza  "puo'  disporre  con   decreto   la   liquidazione   della
 fondazione,  in  caso  di  impossibilita'  di raggiungimento dei fini
 statutari e negli altri casi previsti dallo statuto",  provvedendo  a
 "nominare  uno  o  piu'  liquidatori ed un comitato di sorveglianza".
 Inoltre, secondo il comma 8 "quando ricorrono particolari ragioni  di
 interesse  generale  l'Autorita'  di  vigilanza  puo' provvedere alla
 liquidazione coatta amministrativa".
   Ancora, ai sensi  del  comma  9,  l'Autorita'  di  vigilanza  "puo'
 sospendere   temporaneamente  gli  organi  di  amministrazione  e  di
 controllo e  nominare  un  commissario  per  il  compimento  di  atti
 specifici  necessari  per  il  rispetto  delle  norme di legge, dello
 statuto e delle  disposizioni  ed  atti  di  indirizzo  di  carattere
 generale  emanati  dalla  stessa  Autorita', al fine di assicurare il
 regolare andamento dell'attivita' di fondazione".
   Infine, l'art. 25, comma 3, dispone  che  "qualora  la  fondazione,
 scaduti  i  periodi di tempo rispettivamente indicati ai commi 1 e 2,
 continui a detenere le partecipazioni di controllo ivi previste, alla
 dismissione provvede, sentita la  fondazione  ed  anche  mediante  un
 apposito commissario, l'Autorita' di vigilanza, nella misura idonea
  a  determinare  la  perdita  del  controllo  e  nei  tempi  ritenuti
 opportuni in relazione alle condizioni di mercato ed all'esigenze  di
 salvaguardare il valore del patrimonio".
   Puo'  essere  opportuno  osservare che la vigilanza di cui si parla
 nel decreto legislativo n. 153 del 1999 e'  cosa  del  tutto  diversa
 rispetto  alla  vigilanza  sull'attivita' bancaria di cui all'art. 51
 s.s., del relativo testo unico, la quale  d'altronde  non  spetta  al
 Ministero  del  tesoro  ma  alla  Banca d'Italia. Si tratta invece di
 vigilanza tipicamente  amministrativa  sulla  vita  della  fondazione
 titolare del pacchetto azionario di controllo della societa' bancaria
  conferitaria.
   Insomma, si tratta dei tipici "provvedimenti riguardanti gli enti e
 le aziende di credito" che a termini delle norme di attuazione di cui
 all'art.  2  del  d.P.R. n. 234 del 1977 appartengono alla competenza
 propria della ricorrente regione  quando  si  tratti  di  aziende  di
 credito   regionali,  nel  senso  precisato  dalle  stesse  norme  di
 attuazione.
   D'altronde, alcuni dei  poteri  dell'autorita'  di  vigilanza  come
 previsti  dal  decreto legislativo qui impugnato e come sopra esposti
 trovano piena corrispondenza in quelli elencati, a  titolo  meramente
 esemplificativo,  dalle  norme  di attuazione di cui all'art. 3 dello
 stesso  d.P.R.  n.  234.  Cosi'  ad  esempio  in  tale  normativa  di
 attuazione  espressamente  si riservano alle autorita' regionali, tra
 l'altro, le autorizzazioni alla  fusione  (lett.  a),  l'approvazione
 delle modifiche statutarie (lett. d), l'amministrazione straordinaria
 e la messa in liquidazione (lett. f); con chiara corrispondenza con i
 poteri di cui all'art. 10, lett. a) e c), nonche' con i poteri di cui
 all'art.  11, comma 1.
   Inoltre,   nell'esercizio   delle  proprie  competenze  la  regione
 Trentino-Alto Adige ha anche disciplinato con la legge 22 marzo 1987,
 n.  1,  i  requisiti  di  onorabilita'   e   professionalita'   degli
 amministratori,  dei  sindaci e dei partecipanti al capitale, materia
 in buona parte corrispondente con quella dell'art. 10, comma 3, lett.
 e).
   Ma va sottolineato che l'elencazione dell'art.  3  delle  norme  di
 attuazione  e'  meramente  esemplificativa di una competenza estesa a
 tutti i provvedimenti relativi agli istituti  di  credito,  cui  puo'
 dare vita la "vigilanza amministrativa" sull'ente.
   Ne' puo' obbiettarsi che nel caso delle fondazioni non si tratti di
 enti  creditizi,  dato  che,  almeno  sino  a  quando tali fondazioni
 mantengano la partecipazione di  controllo  nella  societa'  bancaria
 conferitaria, non si puo' negare quella loro "attrazione" nell'orbita
 degli   enti   creditizi  gia'  affermata  da  codesta  ecc.ma  Corte
 costituzionale nella sentenza n. 163 del 1995,  secondo  quanto  gia'
 illustrato in narrativa che qui si richiama.
   In  questi  termini,  l'art.  10,  comma  1,  in connessione con le
 disposizioni che concretamente disciplinano i  poteri  dell'autorita'
 di  vigilanza  (art. 10, comma 3, art. 11, commi 1, 7, e 9, art., 25,
 comma 3), ove inteso come rivolto a statuire  la  competenza  statale
 all'esercizio  dei  poteri  che  invece statutariamente spettano alla
 regione  Trentino-Alto  Adige  in  relazione  agli  enti  di  credito
 regionali,    ivi    comprese   le   fondazioni   bancarie,   risulta
 costituzionalmente illegittimo.
                               P. Q. M.
   Chiede di dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle predette
 disposizioni  del  d.lgs.  n.  153  del  1999  per  violazione  delle
 disposizioni  aventi  rango  costituzionale  e  attuativo indicate in
 premessa, nei sensi e nei limiti illustrati nel presente ricorso.
     Padova-Roma, addi' 29 giugno 1999.
  Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 99C0751