N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1999
N. 505 Ordinanza emessa il 21 giugno 1999 dal tribunale di Parma nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Quaretti Orvea Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Rimborsi conseguenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993 e 240/1994 - Modalita' di pagamento - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza e sulla garanzia previdenziale. (Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, sostituito dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36). (Cost., artt. 3, 24 e 38).(GU n.40 del 6-10-1999 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n. 71/94 + 448/94 r.g.a.c., promossa da I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Acquaviva elettivamente domiciliato in Parma, via Salnitrara n. 5, presso l'avvocatura della sede provinciale dell'Istituto medesimo, appellante; Contro Quaretti Orvea, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Petronio ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Parma, via Mistrali n. 4, appellata, a scioglimento della riserva. Con ricorso al pretore del lavoro di Parma, Quaretti Orvea, titolare, oltre che di pensione cat. IO, di altro trattamento, sempre a carico dell'I.N.P.S., cat. SO, con decorrenza dicembre 1972, non integrato al minimo, essendo state vane le reiterate richieste all'Ente, dopo le pronunce della Corte costituzionale che avevano riconosciuto tale diritto pure ai titolari di pensione diretta, chiese declaratoria di riliquidazione della pensione, con sua integrazione al trattamento minimo, di tempo in tempo vigente; in ogni caso della cristallizzazione dell'impiego al 1 ottobre 1983; con condanna dell'istituto ad erogarle il trattamento con gli arretrati maturati. L'I.N.P.S. si costitui', eccependo pregiudizialmente che, nel caso di specie, si era verificata la decadenza di cui all'art. 47, d.P.R. n. 639/1970 e succ. modd., essendo stata proposta, l'azione giudiziaria, oltre il termine prescritto, rispetto alla decorrenza originaria della pensione. Nel merito, eccepi' l'nfondatezza della domanda, sulla base del principio di unicita' della integrazione al minimo e, quindi, della preclusione della doppia integrazione, come introdotta, dall'art. 6, legge n. 638/1983. Sostenne, inoltre, che il settimo comma di detta norma non poteva essere invocato, in quanto diretto a regolare la sola ipotesi di perdita del diritto all'integrazione al minimo. Con sentenza, resa in data 24 novembre 1993, il pretore condanno' l'Istituto a riliquidare, con la integrazione al minimo di tempo in tempo vigente, la pensione di riversibilita' della ricorrente e, per il periodo dal 1 ottobre 1983, in poi, nello stesso importo percepito, a tale titolo, alla data del 30 settembre 1983, fino a che non fosse superato per effetto delle disposizioni dell'art. 6, settimo comma, legge n. 638 cit., con la conseguente corresponsione delle competenze arretrate, fra la pensione realmente percepita e quella riliquidata, oltre interessi legali a partire dal 1 dicembre 1993 per i primi quattro ratei arretrati, e successivamente dalle singole scadenze al saldo. Si gravo' di appello l'Ente, ribadendo l'eccezione, d'inammissibilita' dell'azione giudicale, essendo spirato il termine decennale di decadenza, censurando, in particolare, la sentenza, vuoi nel capo relativo alla domanda volta ad ottenere la conservazione dell'importo percepito al 30 settembre 1983, vuoi con riguardo al riconoscimento degli accessori. L'appellata gravatasi a sua volta di appello, per quanto non riconosciuto a titolo di rivalutazione, si costitui', ribadendo che, nel caso di specie, la domanda giudiziale era stata proposta nell'ambito del decennio, decorrente dalla data di definizione, in senso negativo, del ricorso amministrativo, donde la sua ammissibilita', senza pregiudizio per alcuno dei ratei maturati, anche prima della originaria domanda amministrativa, se non estinti per prescrizione. Nel merito, sostenne il buon diritto della pensionata al godimento della cristallazione di quanto spettantele a titolo di minimo al settembre 1983, in particolare dopo la sentenza della Consulta n. 240/1994, come pure la spettanza degli accessori riconosciuti in sentenza. Riunite le impugnazioni dopo alcune udienze di rinvio, stante la necessita' di acquisire i redditi della pensionata, e disposta consulenza per quantificare il dovuto dall'INPS, entrato in vigore l'art. 1, comma 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la discussione sul gravame subiva ulteriore ritardo, in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla predetta normativa. Intervenuta l'attesa decisione con ordinanza della Corte costituzionale n. 31 in data 11 febbraio 1999, su espressa eccezione della difesa della Quaretti, riservava la decisione in ordine alla legittimita' costituzionale del precedente art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e come da ultimo integralmente sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ritiene questo collegio che la questione di legittimita' costituzionale della predetta normativa, non sia manifestamente infondata.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 504/1999). 99C0954