N. 505 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 giugno 1999

                                N. 505
  Ordinanza  emessa  il  21  giugno  1999  dal  tribunale di Parma nel
 procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Quaretti Orvea
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Pensioni   INPS   -   Rimborsi
    conseguenti  alle sentenze della Corte costituzionale nn. 495/1993
    e 240/1994 - Modalita'  di  pagamento  -  Estinzione  dei  giudizi
    pendenti  alla data di entrata in vigore della normativa impugnata
    - Incidenza sul diritto di difesa, sul principio di eguaglianza  e
    sulla garanzia previdenziale.
 (Legge  23  dicembre  1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal
    d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con  modificazioni,  nella
    legge  28  maggio 1997, n. 140, sostituito dalla legge 23 dicembre
    1998, n. 448, art. 36).
 (Cost., artt. 3, 24 e 38).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella  causa  iscritta  al  n.
 71/94  +  448/94  r.g.a.c., promossa da I.N.P.S. - Istituto nazionale
 della previdenza sociale, rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Angelo
 Acquaviva  elettivamente  domiciliato in Parma, via Salnitrara n.  5,
 presso l'avvocatura della sede provinciale dell'Istituto medesimo,
  appellante;
   Contro Quaretti Orvea, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Luciano
 Petronio  ed  elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso
 in Parma, via Mistrali n. 4, appellata, a scioglimento della riserva.
   Con ricorso  al  pretore  del  lavoro  di  Parma,  Quaretti  Orvea,
 titolare, oltre che di pensione cat. IO, di altro trattamento, sempre
 a  carico  dell'I.N.P.S.,  cat. SO, con decorrenza dicembre 1972, non
 integrato al  minimo,  essendo  state  vane  le  reiterate  richieste
 all'Ente,  dopo  le  pronunce  della Corte costituzionale che avevano
 riconosciuto tale diritto  pure  ai  titolari  di  pensione  diretta,
 chiese   declaratoria  di  riliquidazione  della  pensione,  con  sua
 integrazione al trattamento minimo, di tempo  in  tempo  vigente;  in
 ogni caso della cristallizzazione dell'impiego al 1 ottobre 1983; con
 condanna  dell'istituto  ad erogarle il trattamento con gli arretrati
 maturati.
   L'I.N.P.S. si costitui', eccependo pregiudizialmente che, nel  caso
 di  specie, si era verificata la decadenza di cui all'art. 47, d.P.R.
 n.  639/1970  e  succ.  modd.,  essendo  stata   proposta,   l'azione
 giudiziaria,  oltre  il  termine prescritto, rispetto alla decorrenza
 originaria della pensione. Nel merito,  eccepi'  l'nfondatezza  della
 domanda,  sulla  base del principio di unicita' della integrazione al
 minimo e, quindi, della preclusione della doppia  integrazione,  come
 introdotta, dall'art. 6, legge n. 638/1983.
   Sostenne,  inoltre,  che il settimo comma di detta norma non poteva
 essere invocato, in quanto diretto a  regolare  la  sola  ipotesi  di
 perdita del diritto all'integrazione al minimo.
   Con  sentenza,  resa in data 24 novembre 1993, il pretore condanno'
 l'Istituto a riliquidare, con la integrazione al minimo di  tempo  in
 tempo  vigente, la pensione di riversibilita' della ricorrente e, per
 il  periodo  dal  1  ottobre  1983,  in  poi,  nello  stesso  importo
 percepito, a tale titolo, alla data del 30 settembre 1983, fino a che
 non  fosse  superato  per  effetto  delle  disposizioni  dell'art. 6,
 settimo comma, legge n. 638 cit., con la  conseguente  corresponsione
 delle  competenze  arretrate,  fra  la pensione realmente percepita e
 quella riliquidata, oltre interessi legali a partire dal  1  dicembre
 1993  per  i  primi  quattro ratei arretrati, e successivamente dalle
 singole scadenze al saldo.
   Si   gravo'   di    appello    l'Ente,    ribadendo    l'eccezione,
 d'inammissibilita'  dell'azione giudicale, essendo spirato il termine
 decennale di decadenza, censurando, in particolare, la sentenza, vuoi
 nel capo relativo alla domanda volta  ad  ottenere  la  conservazione
 dell'importo  percepito  al  30  settembre 1983, vuoi con riguardo al
 riconoscimento degli accessori.
   L'appellata gravatasi a  sua  volta  di  appello,  per  quanto  non
 riconosciuto  a titolo di rivalutazione, si costitui', ribadendo che,
 nel  caso  di  specie,  la  domanda  giudiziale  era  stata  proposta
 nell'ambito  del  decennio,  decorrente dalla data di definizione, in
 senso  negativo,   del   ricorso   amministrativo,   donde   la   sua
 ammissibilita',  senza  pregiudizio  per  alcuno  dei ratei maturati,
 anche prima della originaria domanda amministrativa, se  non  estinti
 per  prescrizione.
   Nel  merito, sostenne il buon diritto della pensionata al godimento
 della cristallazione di quanto spettantele  a  titolo  di  minimo  al
 settembre  1983,  in  particolare  dopo la sentenza della Consulta n.
 240/1994, come pure la  spettanza  degli  accessori  riconosciuti  in
 sentenza.
   Riunite  le  impugnazioni  dopo alcune udienze di rinvio, stante la
 necessita' di  acquisire  i  redditi  della  pensionata,  e  disposta
 consulenza  per  quantificare  il dovuto dall'INPS, entrato in vigore
 l'art. 1, comma 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996,  n.  662,  la
 discussione  sul  gravame  subiva  ulteriore ritardo, in attesa della
 decisione  della  Corte  costituzionale  in  ordine   alla   predetta
 normativa.
   Intervenuta   l'attesa   decisione   con   ordinanza   della  Corte
 costituzionale n. 31 in data 11 febbraio 1999, su espressa  eccezione
 della  difesa  della  Quaretti, riservava la decisione in ordine alla
 legittimita' costituzionale del precedente art. 1, comma  182,  della
 legge  23  dicembre  1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 29 marzo
 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
 1997,  n. 140, e come da ultimo integralmente sostituito dall'art. 36
 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
   Ritiene  questo  collegio  che   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  della  predetta  normativa,  non  sia  manifestamente
 infondata.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 504/1999).
 99C0954