N. 506 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 1999
N. 506 Ordinanza emessa il 25 maggio 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Sassari nel procedimento penale a carico di Favo Vittorio Navigazione - Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata - Fattispecie incriminatrice - Ritenuta abrogazione ad opera del d.lgs. n. 58/1998 - Eccesso di delega. (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 214, lett. gg)). (Cost., artt. 76 e 77, primo comma).(GU n.40 del 6-10-1999 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti del procedimento penale sopra evidenziato nei confronti di Favo Vittorio per il reato di cui all'art. 1161 codice della navigazione; Letta la richiesta del pubblico ministero il quale, seppure in via subordinata, ha domandato di sollevare questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214, lett. gg) del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che ha abrogato l'art. 1161 codice della navigazione per eccesso di delega; O s s e r v a Chiuse le indagini preliminari il pubblico ministero presso questa pretura ha richiesto al giudice l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di Favo Vittorio per il reato di cui all'art. 1161 codice della navigazione. In via subordinata ha domandato la proposizione davanti alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 214 lett. gg) deld.-lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che ha abrogato l'art. 1161 codice della navigazione per eccesso di delega. La questione non e' manifestamente infondata ed il giudizio non puo' essere proseguito e definito indipendentemente dalla sua risoluzione. Fermo restando che l'autorita' giudiziaria non ha il potere di ritenere vigente una disposizione di legge (e dunque sussistente una fattispecie criminosa) in presenza una norma avente forza di legge emessa successivamente che tale disposizione abbia abrogata, occorre prospettare preliminarmente alcune considerazioni relative alle modifiche dell'art. 1161 codice della navigazione via via succedutesi. Originariamente l'art. 1161 del codice della navigazione e' stato modificato e in parte sostituito dalla legge n. 561 del 28 dicembre 1993; Da ultimo l'art. 214, primo comma lett. gg), del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ha abrogato l'intera legge n. 561 del 28 dicembre 1993 sopra indicata e dunque tutto il dettato dell'art. 1161 del codice della navigazione, con l'effetto di avere reso lecito il fatto in contestazione (arbitraria occupazione del demanio marittimo). Tuttavia, il citato d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e' stato emesso tra gli altri, in forza dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996 n. 52. L'art. 21 da ultimo menzionato stabilisce in particolare i criteri della delega e limita l'oggetto della normativa ai "servizi nel settore dei valori immobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento mobiliare e degli enti creditizi", oggetto questo che ha tutt'altro rilievo rispetto a quello di cui all'art. 1161 codice della navigazione in contestazione il quale si riferisce alla "abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta' privata". Puo' forse ritenersi che si sia trattato di un errore del legislatore nella indicazione degli articoli di legge abrogati, tuttavia, come si e' osservato in premessa, non compete alla autorita' giudiziaria provvedere alla modifica delle leggi, con la conseguenza che allo stato attuale del diritto positivo l'art. 1161 del codice della navigazione deve considerarsi abrogato, nonostante esso si riferisa all'occupazione del demanio marittimo e sia stato abrogato in virtu' di una legge di delega concernete una diversa materia. Incidentalmente deve evidenziarsi come l'abrogazione in parola risulti sul piano sostanziale particolarmente marcata e rilevante in quanto consentirebbe l'abbandono di ogni forma di controllo da parte dell'autorita' pubblica preposta alla programmazione del territorio del demanio pubblico e segnatamente di quello marittimo, che attualmente merita invece il massimo della considerazione anche con riferimento alla primaria necessita' di assicurare la tutela di un bene garantito dalla Costituzione e individuabile nella conservazione e nella salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente, soprattutto quello delle coste. Non puo' dunque ritenersi ragionevole che un bene cosi particolarmente rilevante sia stato escluso dalla tutela penale in virtu' di un possibile errore nella indicazione normativa. Sul piano formale deve escludersi che il legislatore delegato avesse il potere di modificare e addirittura abrogare l'art. 1161 del codice della navigazione, proprio perche' nella delega non era stata ricompresa la materia della occupazione del demanio: agendo al contrario invece, il legislatore ha violato un generale principio di ragionevolezza delle norme e in particolare ha violato il principio che presiede al corretto esercizio della funzione legislativa delegata al Governo di cui agli artt. 76 e 77/1 della Costituzione. Il Governo infatti ha emesso una norma che non rientra nei principi e nei criteri direttivi imposti dal Parlamento nella legge di delega (art. 76 della Costituzione), ne' sussistevano i presupposti formali e sostanziali di necessita' e urgenza perche' il Governo operasse con i poteri autonomi di cui all'art. 77 della Costituzione. Si impone pertanto l'intervento della Corte costituzionale perche' valuti se sussista o meno la predetta violazione per irragionevolezza ed eccesso di delega.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tenuta la questione di cui sopra non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del giudizio; Sospende il giudizio meglio sopra indicato; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' valuti se la norma di cui all'art. 214 lett. gg) del 24 febbraio 1998, n. 58 che ha abrogato l'art. 1161 codice della navigazione sia illegittima perche' emessa in violazione del principio di ragionevolezza e del principio che presiede al corretto esercizio della funzione legislativa delegata al Governo di cui agli artt. 76 e 77/1 della Costituzione; Manda alla cancelleria per i compiti di legge e per la notifica della presente ordinanza al pubblico ministero in sede e a Favo Vittorio, nonche' al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina la comunicazione della presente ordinanza al sig. Presidente della Camera del Senato e al sig. Presidente della Camera dei deputati. Sassari, addi' 25 maggio 1999. Il giudice per le indagini preliminari: Brianda 99C0955