N. 508 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 dicembre 1998
N. 508 Ordinanza emessa il 18 dicembre 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Forli' nel procedimento pernale a carico di Lombardi Giuseppe ed altri Processo penale - Astensione del giudice - Dichiarazione di astensione presentata dal giudice per incompatibilita' di natura oggettiva - Decisione (nella specie rigetto da parte del Presidente del tribunale dell'istanza di astensione presentata dal giudice per incompatibilita' a pronunciarsi in ordine alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avendo gia' emesso ordinanza ex art. 554 cod. proc. pen.) - Dedotta valutazione discrezionale del Presidente del tribunale della Corte d'appello o della Corte di cassazione - Irragionevolezza - Violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Lesione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 36, comma 3, combinato disposto e 1, lett. g)). (Cost., artt. 3, 24 e 25).(GU n.40 del 6-10-1999 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Nel procedimento contro Lombardi Giuseppe piu' due, decidendo in camera di consiglio, solleva questione di legittimita' costituzionale nei seguenti termini; 1. - Il p.m. presso la pretura ha richiesto, in data 10 settembre 1997, decreto di archiviazione a questo giudice, che invece ha emesso ordinanza ex art. 554 c.p.p. il 25 settembre 1998. 2. - In data 29 ottobre 1998 il p.m. emise richiesta di decreto penale a carico dei medesimi imputati, per i reati ipotizzati nell'ordinanza del giudice che, e' appena il caso di precisarlo, e' la stessa persona fisica che redige il presente provvedimento. 3. - Questo giudice ha inoltrato al presidente del tribunale dichiarazione di astensione secondo il combinato disposto degli artt. 36, lett. g) e 34 c.p.p., astensione che e' stata respinta con la motivazione "V, si rileva che il giudice puo' emettere decreto penale di condanna. L'incompatibilita' si determinera' in caso di opposizione". 4. - A parere di questo giudice, tuttavia, l'incompatibilita' sussiste ed e' stata rilevata da codesta Corte con sentenza n. 346, del 13-21 novembre 1997. Tuttavia, poiche' la dichiarazione di astensione e' stata rigettata questo giudice dovrebbe procedere o all'emissione del decreto penale (anche alla luce dell'ordinanza ex art. 554 c.p.p., che rende alquanto remota la possibilita' di emettere sentenza ex art. 129), o a ordinanza ex art. 459 c.p.p., qualora la pena fosse ritenuta incongrua. 5. - La disciplina dell'astensione e dell'incompatibilita' appare, ad avviso di chi scrive, irragionevole: se infatti e' piu' che corretto che nei casi di cui all'art. 36, lettere a), c), d), h) c.p.p. la valutazione del presidente del tribunale sia piu' che sufficiente per garantire un corretto esercizio dei poteri del giudice, dato che le situazioni ivi contemplate sono suscettibili di valutazione discrezionale, per altri casi, e in particolare per quanto riguarda la situazione contemplata dall'art. 36, lett.g) c.p.p., si tratta di incompatibilita' documentalmente accertabili, derivanti dal compimento di atti formali, o dal legame di parentela o coniugio con altri magistrati che hanno svolto le proprie funzioni nel procedimento. L'incompatibilita' e', semplificando, obbligata e non discende da valutazioni discrezionali. Nel caso di specie, in particolare, occorre solo verificare se il giudice ha compiuto o no un certo atto del procedimento, facilmente identificabile, come l'ordinanza ex art. 554.2 c.p.p. Collegare a tale situazione oggettiva una valutazione di carattere soggettivo, significa conferire all'organo che decide sull'astensione il potere di disapplicare una norma di legge (nella fattispecie l'art. 34 c.p.p.). 6. - Le conseguenze di tale costruzione sono evidenti e i risultati paradossali. Si pensi al caso del pretore che deve giudicare un imputato chiamato a giudizio in seguito a decreto di citazione emesso dal coniuge e che, astenutosi ex art. 35 c.p.p., si veda respingere l'astensione. E cio' perche' il meccanismo dell'astensione e della valutazione della stessa, come del resto quello della ricusazione, mal si attaglia alla regolazione di una situazione oggettiva quale quella prevista dagli artt. 34 e 35 c.p.p.. Di qui l'irragionevolezza del combinato disposto dell'art. 36.1, lett. g) e 36.3 c.p.p. nella parte in cui prevede che anche qualora il giudice versi in una situazione di incompatibilita' determinata dall'aver compiuto atti del procedimento sia necessario seguire la procedura prevista per gli altri casi di astensione, e la contrarieta' all'art. 3 della Costituzione, che impone un trattamento differenziato per situazioni differenti. Infatti e' evidente, come detto sopra, che altro e' la verifica di una situazione di "inimicizia", o di "interesse" nel procedimento da parte del giudice; altro e' la verifica della presenza nel fascicolo di un atto compiuto da un certo giudice. 7. - E' ben vero che alcune delle "incompatibilita'" che sono state introdotte grazie a sentenze della Corte costituzionale, non sono di carattere esclusivamente oggettivo, e quindi giustificano un intervento valutativo dell'organo indicato nell'art. 36.3 c.p.p. Si pensi al caso del giudice che ha fatto parte del tribunale ex art. 310 c.p.p. che si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali di un'ordinanza in materia cautelare. In questo caso l'astensione deriva non solo dall'aver fatto parte di quel collegio, ma anche dal contenuto del provvedimento e quindi dalla valutazione dello stesso (meramente formale o anche sostanziale). Tuttavia, a prescindere dalla considerazione che si tratta di casi limitati, cio' puo' valere solo a escludere dalla censura che oggi si muove i predetti casi, ma non a legittimare l'instaurazione del procedimento ex art. 36.3 per gli altri. 8. - In altre parole, la censura che oggi si muove, riguarda esclusivamente i casi in cui l'incompatibilita' ex artt. 34 e 35 c.p.p. discenda esclusivamente da ragioni oggettive e obiettivabili, senza che sia prevista alcuna valutazione discrezionale sull'esistenza delle stesse. 9. - Questo giudice non ignora che anche altre ipotesi previste dall'art. 36 c.p.p. sono egualmente "oggettive" (ad esempio la lettera e)), che tuttavia, non possono essere sottoposte al vaglio della Corte perche' non attinenti a questo procedimento. 10. - Pare poi a questo giudice che il combinato disposto dell'art. 36, lett. g) e 36.3 c.p.p. sia in contrasto anche con il principio del giudice naturale precostituito per legge. E' infatti innegabile, nel caso di specie, il giudice naturale, precostituito per legge, non possa essere colui che ha gia' ordinato al p.m. di formulare l'imputazione, avendo formulato un giudizio di merito penetrante e sicuramente piu' profondo del giudice che, ad esempio, si sia limitato a inoltrare una denuncia di reato. E' ben vero che il rispetto di questo principio e' assicurato dall'art. 34 c.p.p., che rende il giudice incompatibile con il procedimento. Tuttavia il legislatore, inserendo l'obbligo di astensione e regolando lo stesso secondo i canoni dell'art. 36.1, lett. g) e 36.3 c.p.p., crea un meccanismo che puo' distogliere l'imputato dal suo giudice naturale (come nel caso di specie), e cio' senza che nessuno possa porre rimedio a tale situazione, non essendo previsti strumenti di impugnazione avverso i provvedimenti ex art. 36 c.p.p. del presidente del tribunale (o della Corte d'appello o della Corte di cassazione). 11. - Ne' si puo' sostenere che il mancato controllo del presidente comporti rischi di abusi. Si tratta infatti di prendere atto di una situazione oggettiva, e in caso di errata allegazione ben puo' provvedere il dirigente dell'ufficio, o addirittura, in via preventiva, possono regolare il caso le tabelle di composizione degli uffici. 12. - Inoltre viene violato il diritto di difesa dell'imputato, che in sede di decreto penale non ha possibilita' di far valere in contraddittorio o direttamente al giudice, le proprie ragioni; anzi, normalmente neppure sa che un procedimento pende e tanto meno se vi e' richiesta di decreto penale; egli, quindi, non potrebbe ricusare il giudice ne' ricorrere per Cassazione contro l'eventuale decisione negativa del Collegio. Del resto neppure si puo' invocare, a tale proposito, la circostanza che in questo caso l'imputato puo' comunque proporre opposizione ponendo nel nulla il decreto. L'opposizione infatti potrebbe non intervenire, e comunque all'imputato non sarebbe data la possibilita' di avvantaggiarsi di una sentenza ex art. 129 c.p.p. (sulla questione codesta Corte si e' espressa gia' proprio con la sentenza n. 346/1991). 13. - Quanto alla rilevanza della questione, si osserva che qualora la stessa venisse accolta, questo giudice non dovrebbe seguire la procedura dell'astensione ma si potrebbe limitare a rimettere gli atti al consigliere pretore dirigente per la designazione di altro giudice o per l'assegnazione al supplente, il che peraltro accade una volta che sia esaurita, e accolta, la procedura di astensione. Di conseguenza non si occuperebbe piu' di questo processo, in ossequio ai principi costituzionali sopra accennati e all'art. 34 c.p.p. 14. - Occorre quindi dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' del combinato disposto dell'art. 36.1, lett. g) e 36.3 c.p.p. che estende l'obbligo di astensione e la valutazione discrezionale del presidente del tribunale, della Corte d'appello o della Cassazione anche ai casi di incompatibilita' (determinata dall'aver compito atti del procedimento) oggettiva, come specificata al punto 8 della presente ordinanza, cioe' laddove tale incompatibilita' sia di natura oggettiva e non discenda, anche solo parzialmente, da valutaziom discrezionali.
P. Q. M. Visti gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione e 23 della legge costituzionale n. 87 del 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 36.1, lett. g) e 36.3 c.p.p. laddove consente la valutazione discrezionale del presidente del tribunale, della Corte d'appello o della Cassazione anche ai casi di incompatibilita' ex art. 34 c.p.p. di natura oggettiva che non discenda, anche solo parzialmente, da valutazioni discrezionali del contenuto degli atti emanati; Ordina la trasmissione degli atti, a cura della cancelleria, alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Forli', addi' 18 dicembre 1998. Il giudice: Celli 99C0957