N. 513 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N. 513
  Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Beltramini Lidia ed
 altre  contro  l'Azienda  sanitaria locale della provincia Sondrio ed
 altra
 Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Consiglio dei  sanitari  delle
    Aziende   sanitarie   locali  -  Elettorato  attivo  e  passivo  -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del  personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione  per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione   -
    Violazione   del   principio   di  eguaglianza,  del  diritto  dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di imparzialita' e buon andamento della p.a.  -  Contrasto  con  i
    principi  stabiliti  dalla  normativa statale in materia (legge n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge  regione  Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 3, comma 1, e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1899/1998,
 proposto  da  Lidia  Beltramini,  Manuela  Geronimi,  Palma Bricalli,
 Enrica Maselli, Armanda  Pioli,  Franca  Girola,  Verena  Campagnolo,
 Elena  Carcione, Alba Raveglia e Alba Moretti, rappresentati a difesi
 dall'avv. Lorenzo Lamberti ed  elettivamente  domiciliati  presso  lo
 studio del medesimo in Milano via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro  l'Azienda  sanitaria  locale  della provincia di Sondrio in
 persona del direttore generale pro-tempore, costituitasi in  giudizio
 rappresentata  e  difesa  dall'avv. Monica Fumagalli ed elettivamente
 domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Pedrana,  in  Milano  via
 Manara,  5;  la  regione  Lombardia non costituitasi in giudizio; per
 l'annullamento:
     della deliberazione n. 421 del 4 marzo 1998,  avente  ad  oggetto
 "elezione  del  consiglio  dei sanitari   dell'azienda ospedaliera" e
 dell'avviso allegato;
     di  tutti  gli  atti  ai   predetti   connessi,   presupposti   o
 conseguenti;  e  per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
 dell'art.  3, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge  regionale
 30  gennaio  1998,  n. 2, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 1,
 lett. d), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e  dell'art.  3,  comma
 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D.  Giordano, gli avv. Lamberti per i ricorrenti e Pedrana, in delega
 per l'azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le elezioni per  la  costituzione  del  consiglio  dei  sanitari,  ha
 escluso  dall'elettorato  attivo e passivo la categoria professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia,  disparita'  di
 trattamento  e  travisamento  dei  presupposti; gli stessi denunciano
 altresi' l'illegittimita' costituzionale della  normativa  statale  e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del  diritto  di  voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda  intimata  si  e' costituita in giudizio per sostenere la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   I ricorrenti hanno insistito, con  memoria  5  febbraio  1999,  per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e'
 stata indetta la procedura elettorale per  l'elezione  del  consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per  la  nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2.   -  Il  Collegio  deve  affrontare  innanzitutto  le  questioni
 sollevate in rito.
   L'azienda nella memoria  di  costituzione  ha  dedotto  il  proprio
 difetto  di  legittimazione  passiva.  L'eccezione,  che del resto la
 stessa amministrazione non ha piu' ripreso nella  successiva  memoria
 difensiva redatta in vista dell'udienza, e' infondata.
   I   ricorrenti   hanno   infatti   chiesto   l'annullamento   della
 deliberazione con la quale l'ente  ha  indetto  le  elezioni  per  la
 costituzione  del  consiglio  dei  sanitari;  rispetto a tale domanda
 l'amministrazione  emanante  e'  l'unico   soggetto   legittimato   a
 resistere  non  avendo rilievo, a tal fine, la circostanza che l'atto
 si  configuri  quale  pedissequa  attuazione  del  dettato  normativo
 regionale.
   Il  Collegio  deve  quindi  procedere  all'esame,  nel  merito, del
 ricorso.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato   dalla   regione   e   assistito  per  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in   maggioranza  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia  sanitaria
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza  medici  ed
 altri  operatori  sanitari  laureati,  nonche' una rappresentanza del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida comunque all'autonomia regionale il compito  di  "definire  il
 numero  dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita' di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2,  che  disciplina  istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto  qui  interessa,  l'art.  3,  comma  1,  stabilisce  che
 l'organo  e'  composto da: 7 medici; 2 medici veterinari; 2 operatori
 sanitari  laureati  non  medici  in   rappresentanza   delle   figure
 professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E
 (chimici),  F  (fisici),  G  (psicologi)  del  ruolo sanitario di cui
 all'allegato  1  al  d.P.R. n. 761/1979; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella 1; 2
 operatori   professionali    in    rappresentanza    del    personale
 tecnico-sanitario  di  cui  alla  tabella  L  del  ripetuto d.P.R. n.
 761/1979.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello   dell'ordinanza   pubblicata  in  precedenza  (Reg.  ord.  n.
 512/1999).
 99C0962