N. 517 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N. 517
  Ordinanza  emessa  il  18 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo
 regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Albonico Alessandra
 ed altri contro l'Azienda ospedaliera S. Anna di Como ed altri
 Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Consiglio dei  sanitari  delle
    Aziende   sanitarie   locali  -  Elettorato  attivo  e  passivo  -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del  personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione  per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione   -
    Violazione   del   principio   di  eguaglianza,  del  diritto  dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di  imparzialita'  e  buon  andamento della p.a. - Contrasto con i
    principi stabiliti dalla normativa statale in  materia  (legge  n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge  regione  Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 4, comma 1, e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1796/98,
 proposto  da  Alessandra  Albonico, Antonella Carati, Enrico Ferioli,
 Silvia Gatti, Nelda Grassi, Adele Lucca, Sabrina Mastronardi, Alberto
 Molteni, Pierangela Torresani e Barbara Vanoli rappresentati e difesi
 dall'avv.  Lorenzo Lamberti ed elettivamente  domiciliati  presso  lo
 studio del medesimo in Milano via Benvenuto Cellini, 2/b;
    Contro  L'Azienda  ospedaliera  Sant'Anna  di  Como in persona del
 direttore generale pro-tempore,  non  costituitasi  in  giudizio;  la
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  costituitasi  in  giudizio
 rappresentata e  difesa  dall'avvocatura  distrettuale  dello  Stato,
 domiciliata  presso gli uffici della stessa in Milano, via Freguglia,
 1;  la  regione  Lombardia  non   costituitasi   in   giudizio;   per
 l'annullamento:
     della  deliberazione  n.  146  del  12  febbraio  1998, avente ad
 oggetto "consiglio dei sanitari dell'azienda ospedaliera";
     del bando 20  febbraio  1998  di  indizione  delle  elezioni  del
 consiglio;
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo;
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e in particolare dei verbali e  delle  deliberazioni  di  voto  della
 commissione  elettorale;  e  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6,  comma  3,  della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art. 1, comma 1, lett. d), legge  23  ottobre  1992,  n.  421  e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  della Presidenza del
 Consiglio dei Ministri;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, l'avv. Lamberti per i  ricorrenti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le elezioni per  la  costituzione  del  consiglio  dei  sanitari,  ha
 escluso  dall'elettorato  attivo e passivo la categoria professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia,  disparita'  di
 trattamento  e  travisamento  dei  presupposti; gli stessi denunciano
 altresi' l'illegittimita' costituzionale della  normativa  statale  e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata non si e' costituita in giudizio.
   La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha  dedotto  la  manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in relazione ai contenuti della normativa statale.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia  sanitaria
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza  medici  ed
 altri  operatori  sanitari  laureati,  nonche' una rappresentanza del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida comunque all'autonomia regionale il compito  di  "definire  il
 numero  dei componenti, nonche' di disciplinare modalita' di elezione
 e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2,  che  disciplina  istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce  che
 l'organo  e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non
 medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese  nelle
 tabelle  B  (farmacisti),  D  (biologi),  E  (chimici), F (fisici), G
 (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1  al  d.P.R.  n.
 761/1979;  3  operatori professionali in rappresentanza del personale
 infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori  professionali  in
 rappresentanza  del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999
 salvo la citazione in dispositivo dell'art. 4, l.r. Lombardia n. 2/98
 anziche' dell'art. 3 stessa legge).
 99C0966