N. 518 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N. 518
  Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Lombardia  sul ricorso proposto da Corti Silvana ed
 altri contro l'Azienda ospedaliera ospedale di Lecco ed altri
 Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Consiglio dei  sanitari  delle
    Aziende   sanitarie   locali  -  Elettorato  attivo  e  passivo  -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del  personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione  per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione   -
    Violazione   del   principio   di  eguaglianza,  del  diritto  dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di imparzialita' e buon andamento della p.a.  -  Contrasto  con  i
    principi  stabiliti  dalla  normativa statale in materia (legge n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 4, comma  1,  e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 1797/1998,
 proposto  da  Silvana  Corti,  Virginio  Colombo,  Luciana  Frigerio,
 Tiziana  Morelli,  Patrizia  Buzio,  Cinzia  Aldeghi,  Elena Buratti,
 Simonetta Donghi, Stefania Rota, Patrizia Grandi  e  Rita  Scaramelli
 rappresentati  e  difesi  dall'avv. Lorenzo Lamberti ed elettivamente
 domiciliati presso lo studio del medesimo  in  Milano  via  Benvenuto
 Cellini, 2/b;
   Contro  l'Azienda  ospedaliera  ospedale  di  Lecco  in persona del
 direttore   generale   pro-tempore,    costituitasi    in    giudizio
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Vincenzo Avolio ed elettivamente
 domiciliata presso lo  studio  del  medesimo  in  Milano  viale  Gian
 Galeazzo,  16;  la Presidenza del Consiglio dei Ministri costituitasi
 in giudizio rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello
 Stato, domiciliata presso gli uffici  della  stessa  in  Milano,  via
 Freguglia,  1; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio; per
 l'annullamento:
     della deliberazione n. 90 del 10 febbraio 1998, avente ad oggetto
 "consiglio dei sanitari dell'azienda  ospedaliera";
     del bando 10  febbraio  1998  di  indizione  delle  elezioni  del
 consiglio;
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo;
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e in particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di  voto  della
 commissione  elettorale;  e  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6,  comma  3,  della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art. 1, comma 1, lett. d),   legge 23 ottobre  1992,  n.  421  e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti  gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata e
 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano,  gli  avv.  Lamberti  per  i  ricorrenti  e  Avolio  per
 l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata si e' costituita in giudizio  per  sostenere  la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri ha dedotto la manifesta
 infondatezza della questione di legittimita' costituzionale sollevata
 in relazione ai contenuti della normativa statale.
   I ricorrenti hanno insistito, con  memoria  5  febbraio  1999,  per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e'
 stata indetta la procedura elettorale per  l'elezione  del  consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per  la  nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo e'
 stato  delegato  ad emanare decreti legislativi al fine, tra l'altro,
 di definire i principi organizzativi delle  unita'  sanitarie  locali
 come  aziende  con  personalita'  giuridica,  rette  da  un direttore
 generale  nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le   attivita'
 tecnico-sanitarie  da  un consiglio dei sanitari, composto da medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del decreto legislativo 7  dicembre  1993,  n.
 517,  stabilisce  che  del  consiglio  dei  sanitari  fanno  parte in
 maggioranza medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche'  una
 rappresentanza  del personale infermieristico e del personale tecnico
 sanitario.   La norma  affida  comunque  all'autonomia  regionale  il
 compito   di   "definire   il   numero  dei  componenti,  nonche'  di
 disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la  composizione  e  il
 funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati  non
 medici  in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle
 tabelle B (farmacisti), D  (biologi),  E  (chimici),  F  (fisici),  G
 (psicologi)  del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 76/1979.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999
 salvo la citazione in dispositivo dell'art. 4, l.r. Lombardia n. 2/98
 anziche' dell'art. 3 stessa legge).
 99C0967