N. 521 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N.  521
  Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Lombardia  sul  ricorso  proposto  da Bonaldi Maria
 Cristina ed altri contro l'Azienda ospedaliera Bolognini  di  Seriate
 ed altra
 Sanita'  pubblica  - Regione Lombardia - Consiglio dei sanitari delle
    Aziende  sanitarie  locali  -  Elettorato  attivo  e   passivo   -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del  personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione   per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione  -
    Violazione  del  principio  di  eguaglianza,   del   diritto   dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di  imparzialita'  e  buon  andamento della p.a. - Contrasto con i
    principi stabiliti dalla normativa statale in  materia  (legge  n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge  regione  Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 4, comma 1, e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1820/1998,
 proposto  da  Maria  Cristina  Bonaldi, Paolo Merlini, Ivonne Nicoli,
 Erardo  Capelli,  Silvia  Girelli,  Enrico  Bonfatti,  Bruna  Licini,
 Elisanna  Valvassori,  Monica Franzoni, Stefania Fogliaresi, Beatrice
 Gadenz, Lidia  Pasinetti,  Marina  Stocchi,  Laura  Altomani,  Marzia
 Lorenzi,   Claudia   Pigolotti,   Paola   Ruggeri   e  Mirella  Paris
 rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo  Lamberti  ed  elettivamente
 domiciliati  presso  lo  studio  del medesimo in Milano via Benvenuto
 Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda ospedaliera Bolognini di Seriate  in  persona  del
 direttore    generale    pro-tempore,    costituitasi   in   giudizio
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Rocco  Mangia  ed  elettivamente
 domiciliata  presso  lo studio del medesimo in Milano, corso Magenta,
 45;  la  regione  Lombardia  non  costituitasi   in   giudizio;   per
 l'annullamento:
     del bando del 20 febbraio 1998 di indizione delle elezioni per la
 costituzione del consiglio dei sanitari;
     della nota del 23 febbraio 1998, avente ad oggetto "consiglio dei
 sanitari dell'azienda ospedaliera";
     della  eventuale  delibera  di  approvazione  del  verbale  delle
 operazioni di voto della commissione elettorale, nonche' occorrendo;
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e in particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di  voto  della
 commissione  elettorale;  e  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6,  comma  3,  della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art. 1, comma 1, lett. d),   legge 23 ottobre  1992,  n.  421  e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, gli avv. Lamberti per i ricorrenti e Quadrio, in delega,
 per l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata si e' costituita in giudizio  per  sostenere  la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il cui art. 3, comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta  dall'art.  4  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
 517, stabilisce  che  del  consiglio  dei  sanitari  fanno  parte  in
 maggioranza  medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche' una
 rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
 sanitario.    La  norma  affida  comunque  all'autonomia regionale il
 compito  di  "definire  il  numero   dei   componenti,   nonche'   di
 disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la  composizione  e  il
 funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2,  che  disciplina  istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce  che
 l'organo  e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non
 medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese  nelle
 tabelle  B  (farmacisti),  D  (biologi),  E  (chimici), F (fisici), G
 (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1  al  d.P.R.  n.
 761/1979;  3  operatori professionali in rappresentanza del personale
 infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori  professionali  in
 rappresentanza  del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999
 salvo la citazione in dispositivo dell'art. 4, l.r. Lombardia n. 2/98
 anziche' dell'art. 3 stessa legge).
 99C0970