N. 522 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N. 522
  Ordinanza  emessa  il  18 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo
 regionale della Lombardia  sul  ricorso  proposto  da  Barbera  Maria
 Cristina   ed  altri  contro  l'Azienda  ospedaliera  G.  Salvini  di
 Garbagnate Milanese ed altra
 Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Consiglio dei  sanitari  delle
    Aziende   sanitarie   locali  -  Elettorato  attivo  e  passivo  -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del  personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione  per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione   -
    Violazione   del   principio   di  eguaglianza,  del  diritto  dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di imparzialita' e buon andamento della p.a.  -  Contrasto  con  i
    principi  stabiliti  dalla  normativa statale in materia (legge n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge  regione  Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 4, comma 1, e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1851/1998,
 proposto  da  Maria  Cristina Barbera, Claudio Scurati, Anna Di Dato,
 Claudio Romano', Ivan  Andreello,  Adriana  Carugati,  Paola  Meazza,
 Roberto  Garello,  Elisabetta  Cattaneo,  Patrizia  Serveli, Dea Anna
 Ianni,  Giovanna  Villa,  Rosanna  Cocquio,  Maria  Declich,  Tiziana
 Bertoli,  Roberta  Garavaglia,  Barbara  Bottin, Danilo Toma', Danilo
 Coradazzi, Bruno Bescape', Lorena Magnaghi, Silvia  Coruzzi,  Lorenza
 Zappa,  Alberto  Ogiani,  Elisa  Castelnuovo,  Maria Natale, Giuliana
 Paganini, Maria Teresa Hernandez, Orietta  Ugazio,  Lorenza  Moretti,
 Paolo  Maria Doniselli, Piero Ghidini, Franco Boga, Maria Ida Farina,
 Dario Pometto,  Renzo  Barbieri,  Maria  Adele  Morelli,  Anna  Maria
 Seregni,  Livia  Orlando,  Maria  Enrica  Borsani, Marzia Gurgo, Anna
 Maria Bosetti, Eleonora Yaacoub, Carla Pedrani, Alessandra  Radaelli,
 Stefania  Fosti, Stefania Romano, Raffaella Ghezzi, Federica Cabrini,
 Marinella Clerici, Carmen Bonetto,  Rosaria  Lascioli,  Laura  Guzzi,
 Ruggero  Verga,  Mirella Frustaci, Graziella Ghirardi e Paola Saletta
 rappresentati e difesi dall'avv.  Lorenzo Lamberti  ed  elettivamente
 domiciliati  presso  lo  studio del medesimo in Milano, via Benvenuto
 Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda ospedaliera G. Salvini di Garbagnate  Milanese  in
 persona  del  direttore  generale    pro-tempore, non costituitasi in
 giudizio; la regione Lombardia  non  costituitasi  in  giudizio;  per
 l'annullamento:
     della deliberazione n. 66 del 17 febbraio 1998, avente ad oggetto
 "indizione   elezioni   del   consiglio   dei  sanitari  dell'azienda
 ospedaliera";
     di  tutti  gli  atti  ai   predetti   connessi,   presupposti   o
 conseguenti;  e  per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
 dell'art.  4, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge  regionale
 30  gennaio  1998,  n. 2, nonche', ove occorra, dell'art. 1, comma 1,
 lett. d),
  legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 3, comma  12,  del  d.lgs.
 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la memoria difensiva delle parti ricorrenti;
   Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, l'avv. Lamberti per  i ricorrenti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del  diritto  di  voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il cui art. 3, comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta  dall'art.  4  del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
 517, stabilisce  che  del  consiglio  dei  sanitari  fanno  parte  in
 maggioranza  medici ed altri operatori sanitari laureati, nonche' una
 rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
 sanitario.    La  norma  affida  comunque  all'autonomia regionale il
 compito  di  "definire  il  numero   dei   componenti,   nonche'   di
 disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la  composizione  e  il
 funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge regionale 30 gennaio 1998, n. 2,  che  disciplina  istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente  nelle  aziende  sanitarie  con presidi ospedalieri a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce  che
 l'organo  e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati non
 medici in rappresentanza delle figure professionali ricomprese  nelle
 tabelle  B  (farmacisti),  D  (biologi),  E  (chimici), F (fisici), G
 (psicologi) del ruolo sanitario di cui all'allegato 1  al  d.P.R.  n.
 761/1979;  3  operatori professionali in rappresentanza del personale
 infermieristico di cui alla tabella I; 2 operatori  professionali  in
 rappresentanza  del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999
 salvo la citazione in dispositivo dell'art. 4, l.r. Lombardia n. 2/98
 anziche' dell'art. 3 stessa legge).
 99C0971