N. 523 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N. 523
  Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Lombardia  sul ricorso proposto da Cavanna Laura ed
 altri contro l'Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda di  Milano  ed
 altra
 Sanita'  pubblica  - Regione Lombardia - Consiglio dei sanitari delle
    Aziende  sanitarie  locali  -  Elettorato  attivo  e   passivo   -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del  personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione   per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione  -
    Violazione  del  principio  di  eguaglianza,   del   diritto   dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di  imparzialita'  e  buon  andamento della p.a. - Contrasto con i
    principi stabiliti dalla normativa statale in  materia  (legge  n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge  regione  Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 4, comma 1, e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  1852/1998,
 proposto  da  Laura  Cavanna, Rosalba Dovico, Franca Maragno, Daniela
 D'Angelo, Daniele Origo,  Franca  Doriguzzi  Bozzo,  Maria  Domarico,
 Paolo  Lucchini,  Daniela  Bardelli, Emanuele Bosatta, Emanuela Musa,
 Walter Cerra, Ornella Brioschi, Sabrina Sioli, Mirko Presazzi,  Laura
 Anelli,  Sergio  Pollini,  Luigi Olpero, Alessandra Liverani, Claudia
 Casetti, Maurizio  Sommariva,  Maria  Carla  Codoro,  Renata  Biondo,
 Lorenzo  Castellari,  Patrizia  Sgabussi, Nora Bertoni, Ann Charlotte
 Rothstein,  Maura  Bagni,  Carla  Novo,  Riccardo  Gallo,   Valentina
 Giussani,  M.  Luisa Cattoretti, Lucia Dell'Orto, Beatrice Baroncini,
 Monica Lobbia, Laura Valsecchi, Antonia Caspani,  Francesca  Dibrasi,
 Antonella  Sala,  Annalisa Roscio e Stefano Pollastro rappresentati e
 difesi dall'avv. Lorenzo Lamberti ed elettivamente domiciliati presso
 lo studio del medesimo in Milano, via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda ospedaliera  Niguarda  Ca'  Granda  di  Milano  in
 persona  del direttore generale pro-tempore, costituitasi in giudizio
 rappresentata e difesa dall'avv.  Vincenzo  Avolio  ed  elettivamente
 domiciliata  presso  lo  studio  del  medesimo  in  Milano viale Gian
 Galeazzo, 16; la regione Lombardia non costituitasi in giudizio;  per
 l'annullamento:
     dell'avviso  del  31  marzo 1998, avente ad oggetto "elezione del
 consiglio dei sanitari dell'azienda  ospedaliera";
     di tutti gli atti ai predetti connessi, presupposti o conseguenti
 e in particolare  dei  verbali  e  delle  operazioni  di  voto  della
 commissione  elettorale;  e  per  la  declaratoria  di illegittimita'
 costituzionale dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 6,  comma  3,  della
 legge  regionale  30  gennaio  1998,  n.  2,  nonche',  ove  occorra,
 dell'art. 1, comma 1, lett. d),   legge 23 ottobre  1992,  n.  421  e
 dell'art. 3, comma 12, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D.  Giordano,  gli  avv.  Lamberti  per  i  ricorrenti  e  Avolio per
 l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le elezioni per  la  costituzione  del  consiglio  dei  sanitari,  ha
 escluso  dall'elettorato  attivo e passivo la categoria professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia,  disparita'  di
 trattamento  e  travisamento  dei  presupposti; gli stessi denunciano
 altresi' l'illegittimita' costituzionale della  normativa  statale  e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del  diritto  di  voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda  intimata  si  e' costituita in giudizio per sostenere la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   I ricorrenti hanno insistito, con  memoria  5  febbraio  1999,  per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1.  -  Il  ricorso reclama l'annullamento degli atti con i quali e'
 stata indetta la procedura elettorale per  l'elezione  del  consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi appartengono, dall'elettorato attivo e passivo per  la  nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3.  -  Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, il Governo
 e' stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine,  tra
 l'altro,  di definire i principi organizzativi delle unita' sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale  nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le   attivita'
 tecnico-sanitarie  da  un consiglio dei sanitari, composto da medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che del consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza  medici  ed
 altri  operatori  sanitari  laureati,  nonche' una rappresentanza del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita'  di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati  non
 medici  in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle
 tabelle B (farmacisti), D  (biologi),  E  (chimici),  F  (fisici),  G
 (psicologi)  del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999
 salvo la citazione in dispositivo dell'art. 4, l.r. Lombardia n. 2/98
 anziche' dell'art. 3 stessa legge).
 99C0972