N. 527 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N. 527
  Ordinanza emessa il 18 febbraio 1999  dal  tribunale  amministrativo
 regionale  della  Lombardia  sul ricorso proposto da Marini Miriam ed
 altri contro l'Azienda ospedaliera M. Mellini di Chiari ed altra
 Sanita' pubblica - Regione Lombardia - Consiglio dei  sanitari  delle
    Aziende   sanitarie   locali  -  Elettorato  attivo  e  passivo  -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del  personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione  per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione   -
    Violazione   del   principio   di  eguaglianza,  del  diritto  dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di imparzialita' e buon andamento della p.a.  -  Contrasto  con  i
    principi  stabiliti  dalla  normativa statale in materia (legge n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge regione Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 4, comma  1,  e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul ricorso n. 2211/1998,
 proposto da Miriam Marini, Loretta  Bellonetti,  Giuliano  Paltenghi,
 Sara   Vignoni,   Barbara  Crotta,  Luisella  Lancini,  Lino  Fratus,
 Margherita  Manenti,  Monica  Mottinelli,  Miriam  Gozzini,  M.  Emma
 Marchetti,  Claudia  Salvi,  Jamile  Gelmini, Stefania Zatti, Loretta
 Civini, Mauro Maifredi, Alfonso Maiuri, Elisabetta Quadrelli, Silvana
 Corsillo e Giovanni Vernizzi rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo
 Lamberti ed elettivamente domiciliati presso lo studio  del  medesimo
 in Milano,  via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro  l'Azienda  ospedaliera  M. Mellini di Chiari in persona del
 direttore generale pro-tempore,  non  costituitasi  in  giudizio;  la
 regione Lombardia non costituitasi in giudizio, per l'annullamento:
     della  deliberazione  n.  117  del  23  febbraio  1998, avente ad
 oggetto   "elezione   del   consiglio   dei   sanitari   dell'azienda
 ospedaliera";
     delle   operazioni   di  voto  e  dei  verbali  rassegnati  dalla
 commissione elettorale;
     della delibera n. 240 del 7  aprile  1998,  di  approvazione  dei
 risultati e di nomina dei componenti del consiglio dei sanitari;
     di   tutti   gli   atti   ai  predetti  connessi,  presupposti  o
 conseguenti; e per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   4, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale
 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art.  1,  comma  1,
 lett.  d),  legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dell'art. 3, comma 12 del
 d.lgs.  30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Vista la memoria difensiva delle parti ricorrenti;
   Udito alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, l'avv. Lamberti per  i ricorrenti;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con il ricorso in epigrafe  i  ricorrenti,  tutti  terapisti  della
 riabilitazione  alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati in
 conformita'  alla  tabella  N  del  d.P.R.  n.   761/1979,   chiedono
 l'annullamento  degli atti con i quali l'amministrazione, nell'indire
 le elezioni per  la  costituzione  del  consiglio  dei  sanitari,  ha
 escluso  dall'elettorato  attivo e passivo la categoria professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia,  disparita'  di
 trattamento  e  travisamento  dei  presupposti; gli stessi denunciano
 altresi' l'illegittimita' costituzionale della  normativa  statale  e
 regionale   che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico  della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio dei sanitari, nonche' dall'esercizio del  diritto  di  voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata non si e' costituita in giudizio.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto  da  medici,
 in  maggioranza,  e  da  altri  sanitari  laureati,  nonche'  da  una
 rappresentanza dei servizi infermieristici  e  dei  tecnici  sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In  attuazione  della delega e' stato emanato il d.lgs. 30 dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il cui art. 3  comma  12,  nel  testo  risultante  dopo  la  modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che  del  consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed
 altri operatori sanitari laureati,  nonche'  una  rappresentanza  del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita'  di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  4,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 8 medici; 2 operatori sanitari laureati  non
 medici  in rappresentanza delle figure professionali ricomprese nelle
 tabelle B (farmacisti), D  (biologi),  E  (chimici),  F  (fisici),  G
 (psicologi)  del  ruolo  sanitario di cui all'allegato 1 al d.P.R. n.
 761/1979; 3 operatori professionali in rappresentanza  del  personale
 infermieristico  di  cui alla tabella I; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale tecnico-sanitario di cui alla tabella  L
 del ripetuto d.P.R. n. 761/1979.
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999
 salvo la citazione in dispositivo dell'art. 4, l.r. Lombardia n. 2/98
 anziche' dell'art. 3 stessa legge).
 99C0976