N. 529 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 febbraio 1999

                                N. 529
  Ordinanza  emessa  il  18 febbraio 1999 dal tribunale amministrativo
 regionale della Lombardia sul ricorso proposto  da  Maran  Emilia  ed
 altre contro l'Azienda sanitaria locale Citta di Milano ed altra
 Sanita'  pubblica  - Regione Lombardia - Consiglio dei sanitari delle
    Aziende  sanitarie  locali  -  Elettorato  attivo  e   passivo   -
    Previsione per i soli dipendenti appartenenti al ruolo dei medici,
    del  personale  laureato,  dei  medici  veterinari,  del personale
    infermieristico  e  del  personale  tecnico  sanitario  -  Mancata
    previsione   per  il  personale  tecnico  della  riabilitazione  -
    Violazione  del  principio  di  eguaglianza,   del   diritto   dei
    lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende, dei principi
    di  imparzialita'  e  buon  andamento della p.a. - Contrasto con i
    principi stabiliti dalla normativa statale in  materia  (legge  n.
    421/1992 e d.lgs. n. 502/1992).
 (Legge  regione  Lombardia 30 gennaio 1998, n. 2, artt. 5, comma 1, e
    6, comma 3).
 (Cost., artt. 3, 46, 97 e 117).
(GU n.40 del 6-10-1999 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  3114/1998,
 proposto  da  Emilia Maran, Lidia Brambilla, Costanza Bennardo, Lidia
 Rivoira, Erminia Ascari, Daniela Crosti, Pasquina Meghi e Carla Nadia
 Corrado  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Lorenzo   Lamberti   ed
 elettivamente  domiciliati  presso  lo studio del medesimo in Milano,
 via Benvenuto Cellini, 2/b;
   Contro l'Azienda sanitaria locale Citta' di Milano costituitasi  in
 giudizio   rappresentata   e  difesa  dall'avv.  Vincenzo  Avolio  ed
 elettivamente domiciliata presso lo studio del  medesimo  in  Milano,
 viale  Gian  Galeazzo,  16;  la regione Lombardia non costituitasi in
 giudizio, per l'annullamento:
     della deliberazione n. 989 del 3 giugno 1998, avente  ad  oggetto
 "elezione del consiglio dei sanitari  dell'azienda ospedaliera" e del
 relativo avviso;
     delle note in data 11 e 20 giugno 1998;
     di   tutti   gli   atti   ai  predetti  connessi,  presupposti  o
 conseguenti; e per la declaratoria di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art.   4, comma 1, e dell'art. 6, comma 3, della legge regionale
 30 gennaio 1998, n. 2, nonche', ove occorra, dell'art.  1,  comma  1,
 lett. d),
  legge  23  ottobre  1992, n. 421 e dell'art. 3, comma 12, del d.lgs.
 30 dicembre 1992, n. 502;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda intimata;
   Viste le memorie difensive delle parti;
   Uditi alla pubblica udienza del 18 febbraio 1999, relatore il cons.
 D. Giordano, gli avv.  Lamberti  per    i  ricorrenti  e  Avolio  per
 l'Azienda resistente;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
                               F a t t o
   Con  il  ricorso  in  epigrafe  i ricorrenti, tutti terapisti della
 riabilitazione alle dipendenze dell'Azienda intimata e inquadrati  in
 conformita'   alla   tabella  N  del  d.P.R.  n.  761/1979,  chiedono
 l'annullamento degli atti con i quali l'amministrazione,  nell'indire
 le  elezioni  per  la  costituzione  del  consiglio  dei sanitari, ha
 escluso dall'elettorato attivo e passivo la  categoria  professionale
 cui i ricorrenti medesimi appartengono.
   I ricorrenti sostengono che detta esclusione concreta violazione di
 legge  ed  eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparita' di
 trattamento e travisamento dei  presupposti;  gli  stessi  denunciano
 altresi'  l'illegittimita'  costituzionale  della normativa statale e
 regionale  che  ha  inteso  escludere  il  personale  tecnico   della
 riabilitazione dalle categorie professionali rappresentate in seno al
 consiglio  dei  sanitari,  nonche' dall'esercizio del diritto di voto
 nel procedimento elettorale per la nomina dei relativi componenti.
   L'azienda intimata si e' costituita in giudizio  per  sostenere  la
 piena legittimita' dei provvedimenti adottati.
   I  ricorrenti  hanno  insistito,  con  memoria 5 febbraio 1999, per
 l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
   All'udienza odierna il ricorso, dopo la discussione delle parti, e'
 stato trattenuto dal Collegio per la decisione.
                             D i r i t t o
   1. - Il ricorso reclama l'annullamento degli atti con  i  quali  e'
 stata  indetta  la  procedura elettorale per l'elezione del consiglio
 dei sanitari; in particolare i ricorrenti contestano l'esclusione dei
 terapisti  della  riabilitazione,  categoria  professionale  cui  gli
 stessi  appartengono,  dall'elettorato attivo e passivo per la nomina
 dei componenti dell'organo suindicato.
   2. - In proposito il Collegio osserva quanto segue.
   3. - Con l'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  il  Governo
 e'  stato  delegato  ad  emanare  decreti  legislativi  al  fine, tra
 l'altro, di definire i principi organizzativi delle unita'  sanitarie
 locali come aziende con personalita' giuridica, rette da un direttore
 generale   nominato  dalla  regione  e  assistito  per  le  attivita'
 tecnico-sanitarie da un consiglio dei sanitari, composto da medici in
 maggioranza,  e  da  altri  sanitari   laureati,   nonche'   da   una
 rappresentanza  dei  servizi  infermieristici  e dei tecnici sanitari
 (art. 1, comma 1, lett. d).
   In attuazione della delega e' stato emanato il d.lgs.  30  dicembre
 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria,
 il  cui  art.  3,  comma  12,  nel  testo risultante dopo la modifica
 introdotta dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, stabilisce
 che  del  consiglio dei sanitari fanno parte in maggioranza medici ed
 altri operatori sanitari laureati,  nonche'  una  rappresentanza  del
 personale infermieristico e del personale tecnico sanitario. La norma
 affida  comunque  all'autonomia  regionale il compito di "definire il
 numero dei  componenti,  nonche'  di  disciplinare  le  modalita'  di
 elezione e la composizione e il funzionamento del consiglio".
   3.1. - In Lombardia la previsione ha trovato attuazione mediante la
 legge  regionale  30  gennaio 1998, n. 2, che disciplina istituzione,
 composizione e funzionamento del consiglio dei sanitari.
   Gli artt. 3, 4 e 5 della legge regolano la composizione dell'organo
 rispettivamente nelle aziende sanitarie  con  presidi  ospedalieri  a
 gestione diretta, nelle aziende ospedaliere e nelle aziende sanitarie
 senza presidi ospedalieri.
   Per  quanto  qui  interessa,  l'art.  5,  comma  1,  stabilisce che
 l'organo e' composto da: 6 medici; 2 medici veterinari;  2  operatori
 sanitari   laureati   non   medici  in  rappresentanza  delle  figure
 professionali ricomprese nelle tabelle B (farmacisti), D (biologi), E
 (chimici), F (fisici), G  (psicologi)  del  ruolo  sanitario  di  cui
 all'allegato  1  al  d.P.R. n. 761/1979; 2 operatori professionali in
 rappresentanza del personale infermieristico di cui alla tabella I; 2
 operatori   professionali    in    rappresentanza    del    personale
 tecnico-sanitario  di  cui  alla  tabella  L  del  ripetuto d.P.R. n.
 761/1979.
   Il seguito del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente  uguale  a
 quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 512/1999
 salvo la citazione in dispositivo dell'art. 4, l.r. Lombardia n. 2/98
 anziche' dell'art. 3 stessa legge).
 99C0978