MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 17 settembre 1999 

  Individuazione del contenuto della clausola statutaria, da inserire
negli statuti di ENEL S.p.a., ENEL Produzione S.p.a., Terna S.p.a. ed
ENEL Distribuzione  S.p.a., che  attribuisce al Ministro  del tesoro,
del  bilancio e  della  programmazione economica  la titolarita'  dei
poteri  speciali ai  sensi dell'art.  2 del  decreto-legge 31  maggio
1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474.
(GU n.237 del 8-10-1999)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il decreto-legge  31  maggio 1994,  n.  332, convertito  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
  Visto in particolare l'art. 2 (poteri speciali), comma 1 del citato
decreto-legge n. 332 del 1994;
  Visto altresi'  che il  comma 1-bis  del predetto  art. 2  il quale
dispone  che il  contenuto della  clausola che  attribuisce i  poteri
speciali  e' individuato  con decreto  del Ministro  del tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto il  decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58,  recante il
testo   unico  di   disposizioni   in   materia  di   intermediazione
finanziaria;
  Vista la direttiva del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 4
maggio 1999 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del  12 maggio 1999,
n. 109, relativa all'esercizio dei  poteri speciali di cui all'art. 2
del decreto-legge 31 maggio 1992, n. 332, richiamato;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 17
settembre 1999 con il quale  sono state individuate ENEL S.p.a., ENEL
Produzione  S.p.a., Terna  S.p.a., ENEL  Distribuzione S.p.a.,  quali
societa' nei cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita
del  controllo  da parte  dello  Stato,  deve essere  introdotta  con
deliberazione dell'assemblea  straordinaria utilmente  convocata, una
clausola che attribuisca al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica  uno o piu'  dei poteri di cui  alle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 2 della legge n. 474/1994;
  Visto  in  particolare l'art.  2  del  decreto del  Presidente  del
Consiglio dei  Ministri del 17  settembre 1999, che stabilisce  che i
poteri speciali di cui all'art. 2 del citato decreto-legge n. 332 del
1994 sono esercitati in conformita' alle direttive del Presidente del
Consiglio  dei Ministri  e in  particolare della  direttiva 4  maggio
1999, in Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1999, n. 109;
  Ritenuto   in   conformita'   ai   principi   di   effettivita'   e
proporzionalita'  vigenti in  materia di  poteri speciali,  che detti
poteri devono  essere mantenuti solo per  il tempo e nella  misura in
cui essi sono necessari a garantire rilevanti interessi pubblici e lo
sviluppo della liberalizzazione del  mercato dell'energia elettrica e
che, pertanto, deve esserne prevista  la revisione dopo un periodo di
cinque  anni dal  loro  inserimento nello  statuto, periodo  comunque
necessario  per la  realizzazione dell'assetto  previsto dal  decreto
legislativo  n.  79  del  1999  ai  fini  dell'apertura  del  mercato
dell'energia  elettrica  in  conformita'   a  quanto  previsto  dalla
direttiva 96/92/CE;
  Di  concerto  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il contenuto della clausola che attribuisce al Ministro del tesoro,
del  bilancio e  della  programmazione economica  la titolarita'  dei
poteri di cui  alle lettere a), b),  c) e d) del comma  1 dell'art. 2
della legge  n. 474/1994, da  inserire nello statuto di  ENEL S.p.a.,
ENEL  Produzione  S.p.a.,  Terna S.p.a.,  ENEL  Distribuzione  S.p.a,
societa' individuate con il decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 17 settembre 1999, e' il seguente:
  "Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 1994, n.
474,  il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione
economica, d'intesa  con il Ministro dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, e' titolare dei seguenti poteri speciali:
  a) gradimento da rilasciarsi  espressamente all'assunzione da parte
dei  soggetti nei  confronti dei  quali operi  il limite  al possesso
azionario di cui all'art. 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito con modificazioni, dalla legge  30 luglio 1994, n. 474, di
partecipazioni   rilevanti,   per   tali  intendendosi   quelle   che
rappresentano  almeno   la  ventesima  parte  del   capitale  sociale
costituito da azioni  con diritto di voto  nell'assemblea ordinaria o
la percentuale minore stabilita con  decreto del Ministro del tesoro,
del  bilancio e  della programmazione  economica. Il  gradimento deve
essere espresso entro sessanta  giorni dalla data della comunicazione
che deve essere effettuata a cura del consiglio di amministrazione al
momento  della  richiesta  di  iscrizione nel  libro  soci.  Fino  al
rilascio  del  gradimento  e  comunque  dopo  l'inutile  decorso  del
termine,  il cessionario  non puo'  esercitare  i diritti  di voto  e
comunque  quelli aventi  contenuto  diverso  da quello  patrimoniale,
connessi alle  azioni che rappresentano la  partecipazione rilevante.
In caso di  rifiuto del gradimento o di inutile  decorso del termine,
il cessionario dovra' cedere le stesse  azioni entro un anno. In caso
di mancata ottemperanza  il tribunale, su richiesta  del Ministro del
tesoro,  del bilancio  e  della programmazione  economica, ordina  la
vendita delle  azioni che  rappresentano la  partecipazione rilevante
secondo le procedure di cui all'art. 2359-ter del codice civile;
  b)  gradimento da  rilasciarsi  espressamente  quale condizione  di
validita' alla conclusione di patti o accordi di cui all'art. 122 del
decreto  legislativo  n.  58  del  1998   nel  caso  in  cui  vi  sia
rappresentata  almeno   la  ventesima  parte  del   capitale  sociale
costituito da azioni  con diritto di voto  nell'assemblea ordinaria o
la percentuale minore stabilita con  decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e  della programmazione economica. Fino  al rilascio del
gradimento  e comunque  dopo l'inutile  decorso del  termine, i  soci
aderenti  al  patto non  possono  esercitare  il  diritto di  voto  e
comunque quelli  aventi contenuto diverso da  quello patrimoniale. Ai
fini del  rilascio del gradimento  la Consob informa il  Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione  economica dei  patti e
degli accordi rilevanti  ai sensi del presente articolo  di cui abbia
avuto  comunicazione  in   base  al  citato  art.   122  del  decreto
legislativo  n. 58  del 1998.  Il  potere di  gradimento deve  essere
esercitato  entro   sessanta  giorni  dalla  data   di  comunicazione
effettuata  dalla Consob.  In  caso  di rifiuto  di  gradimento o  di
inutile decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal
comportamento  in   assemblea  dei   soci  sindacati  si   desuma  il
mantenimento degli impegni assunti con  l'adesione ai patti di cui al
citato art. 122  del decreto legislativo n. 58 del  1998, le delibere
assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili;
  c) veto all'adozione delle delibere di scioglimento della societa',
di  trasferimento   dell'azienda,  di   fusione,  di   scissione,  di
trasferimento   della  sede   sociale   all'estero,  di   cambiamento
dell'oggetto  sociale, di  modifica  dello statuto  che sopprimono  o
modificano  i poteri  di  cui alle  lettere  a), b),  c)  e d)  della
presente clausola;
  d) nomina di  un amministratore e di un sindaco  effettivo. In caso
di cessazione  dall'incarico dell'amministratore o del  sindaco cosi'
nominati, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, d'intesa  con il Ministro dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato, provvede a nominare il relativo sostituto.
  La permanenza  delle ragioni che giustificano  la sussistenza della
clausola di cui  al comma 1 e' sottoposta a  verifica dopo un periodo
di cinque anni dall'inserimento,  anche in considerazione dello stato
di  avanzamento  del  processo  di liberalizzazione  delle  fonti  di
energia  in Europa.  Le eventuali  modificazioni, all'esito  di detta
verifica, sono apportate con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su  proposta dei Ministro  del tesoro, del bilancio  e della
programmazione  economica, d'intesa  con il  Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato".
   Roma, 17 settembre 1999
                                 Il Ministro del tesoro, del bilancio
                                   e della programmazione economica
                                                  Amato
   Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
             Bersani