IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni
sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi
insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
Visti i decreti legislativi n. 502 del 30 dicembre 1992 e n. 517
del 7 dicembre 1993, recanti il riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 421 del 23 ottobre
1992;
Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1996, n. 168, relativo alla tabella
XVIII-ter e successive modificazioni, recanti gli ordinamenti
didattici dei diplomi universitari di area sanitaria;
Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 29 luglio 1997, recante la
rideterminazione dei settori scientificodisciplinari;
Vista la nota n. 900.6/II AG 99/2273 del 17 maggio 1996 con la
quale il Ministero della sanita' ha trasmesso gli ordinamenti
relativi alle quattordici figure professionali gia' approvate dal
Consiglio nazionale universitario riportando le modifiche o le
integrazioni ai singoli ordinamenti.
Ritenuta la necessita' di correggere gli errori materiali contenuti
nel suddetto decreto interministeriale 24 luglio 1996 nonche' di
apportarvi le relative modifiche;
Decreta:
La tabella XVIII-ter, allegata al decreto interministeriale 24
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1996, n.
168, e successive modificazioni, e' modificata come di seguito
indicato.
Al titolo II - ordinamento dei corsi di diploma, tabella XVIII-
ter-03, art. 2. Ordinamento didattico.
Nella tabella A, II anno, II semestre, area D p. 4 e' soppresso
"1300 ore nell'intero anno".
Nella tabella A, III anno, I semestre, area E p. 4 dopo la parola
extraospedalieri e' aggiunto "1300 ore nell'intero anno".
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 1999
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica
Zecchino
Il Ministro della sanita'
Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999
Registro n. 1 Universita' e ricerca scientifica e tecnologica,
foglio n. 181