MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 26 luglio 1999 

  Modificazioni all'ordinamento didattico dei diplomi universitari di
area sanitaria.
(GU n.238 del 9-10-1999)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto 20  giugno 1935,  n. 1071  - modifiche  ed
aggiornamenti al testo unico  delle leggi sull'istruzione superiore -
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - disposizioni
sull'ordinamento universitario - e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312, libera  inclusione di nuovi
insegnamenti complementari  negli statuti  delle universita'  e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Visti i  decreti legislativi n. 502  del 30 dicembre 1992  e n. 517
del 7 dicembre 1993, recanti  il riordino della disciplina in materia
sanitaria, a  norma dell'art.  1 della  legge n.  421 del  23 ottobre
1992;
  Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  14 ottobre  1996, n.  168, relativo  alla tabella
XVIII-ter  e   successive  modificazioni,  recanti   gli  ordinamenti
didattici dei diplomi universitari di area sanitaria;
  Visto  il decreto  ministeriale  23 giugno  1997, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale   n.  152   del  29   luglio  1997,   recante  la
rideterminazione dei settori scientificodisciplinari;
  Vista la  nota n.  900.6/II AG  99/2273 del 17  maggio 1996  con la
quale  il  Ministero  della  sanita'  ha  trasmesso  gli  ordinamenti
relativi  alle quattordici  figure professionali  gia' approvate  dal
Consiglio  nazionale  universitario  riportando  le  modifiche  o  le
integrazioni ai singoli ordinamenti.
  Ritenuta la necessita' di correggere gli errori materiali contenuti
nel  suddetto decreto  interministeriale  24 luglio  1996 nonche'  di
apportarvi le relative modifiche;
                              Decreta:
  La  tabella XVIII-ter,  allegata  al  decreto interministeriale  24
luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale 14 ottobre 1996, n.
168,  e  successive  modificazioni,  e' modificata  come  di  seguito
indicato.
  Al titolo  II -  ordinamento dei corsi  di diploma,  tabella XVIII-
ter-03, art. 2. Ordinamento didattico.
  Nella tabella  A, II anno,  II semestre, area  D p. 4  e' soppresso
"1300 ore nell'intero anno".
  Nella tabella A, III  anno, I semestre, area E p.  4 dopo la parola
extraospedalieri e' aggiunto "1300 ore nell'intero anno".
  Il  presente decreto  sara' inviato  alla  Corte dei  conti per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 26 luglio 1999
                                 Il  Ministro   dell'universita'
                          e della ricerca  scientifica e tecnologica
                                             Zecchino
 Il Ministro della sanita'
          Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1999
Registro  n.  1  Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  foglio n. 181