DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1999, n. 355 

  Regolamento recante  modificazioni al decreto del  Presidente della
Repubblica 22  dicembre 1967, n.  1518, in materia  di certificazioni
relative alle vaccinazioni obbligatorie.
(GU n.243 del 15-10-1999)
 
 Vigente al: 30-10-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1967,
n. 1518,  concernente regolamento  per l'applicazione del  titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264,
relativo  ai  servizi  di  medicina  scolastica,  ed  in  particolare
l'articolo 47;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il  parere del  Consiglio superiore  di sanita',  espresso in
data 30 settembre 1998;
  Udito  il parere  del Consiglio  di Stato,  espresso dalla  sezione
consultiva  per gli  atti  normativi nell'adunanza  del 28  settembre
1998;
  Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella
riunione del 5 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Ministro  della sanita',  di  concerto con  il
Ministro della pubblica istruzione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  47 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 47. - 1. I direttori delle  scuole e i capi degli istituti di
istruzione pubblica  o privata sono tenuti,  all'atto dell'ammissione
alla scuola o agli esami, ad  accertare se siano state praticate agli
alunni le vaccinazioni e  le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo
la   presentazione   da   parte   dell'interessato   della   relativa
certificazione, ovvero  di dichiarazione sostitutiva, ai  sensi della
legge  4   gennaio  1968,  n.   15,  e  successive   modificazioni  e
integrazioni,  e  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  20
ottobre 1998, n. 403,  comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni
e delle rivaccinazioni  predette, accompagnata dall'indicazione della
struttura del Servizio sanitario  nazionale competente ad emettere la
certificazione.
  2. Nel caso  di mancata presentazione della  certificazione o della
dichiarazione di cui al comma 1,  il direttore della scuola o il capo
dell'istituto  comunica  il  fatto   entro  cinque  giorni,  per  gli
opportuni  e  tempestivi  interventi,  all'azienda  unita'  sanitaria
locale di appartenenza dell'alunno ed  al Ministero della sanita'. La
mancata  certificazione   non  comporta  il  rifiuto   di  ammissione
dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami.
  3.  E' fatta  salva  l'eventuale adozione  da parte  dell'autorita'
sanitaria di  interventi di  urgenza ai  sensi dell'articolo  117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1999
                              SCALFARO
                                  D'Alema,  Presidente  del Consiglio
                                     dei Ministri
                                  Bindi, Ministro della sanita'
                                  Berlinguer, Ministro della pubblica
                                     istruzione
  Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999
  Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24
Ammesso  a  visto e  alla  conseguente  registrazione in  conformita'
  alla  deliberazione  n.  33/99/E  delle  sezioni  riunite  adottata
  nell'adunanza del 20 settembre 1999.