Iscrizione nei relativi registri nazionali di talune varieta' di specie agrarie.(GU n.253 del 27-10-1999)
IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nei relativi registri delle varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le seguenti varieta' di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero: Specie e varieta' Responsabile della conservazione in purezza __ __ Frumento tenero Belfiore Societa' produttori sementi Verona S.r.l. Centro Societa' produttori sementi Verona S.r.l. Cezanne Verneuil Recherche - Francia Craklin Verneuil Recherche - Francia Faro Mosconi Cesare - Roma Giava Groupement Agricole Essonnois - Francia Pompei C.C. Benoist - Francia Positano e Venturoli sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna) Levis Delley Semences et Plantes S.A. - Svizzera Salvia Istitutosperimentale per la cerealicoltura - Roma Frumento duro Orobel C.C. Benoist - Francia Portobello C.C. Benoist - Francia Portofino e Venturoli sementi S.n.c. - Pianoro (Bologna) Giotto Groupement Agricole Essonnois - Francia Bradano Istitutosperimentale per la cerealicoltura - Roma Vesuvio Istitutosperimentale per la cerealicoltura - Roma Meridiano Societa' produttori sementi Bologna S.p.a. Pietrafitta Co.se.me. - Foggia Quadrato Co.se.me. - Foggia Torrebianca Co.se.me. - Foggia Valsalso Volpe Giuseppe - Sommatino (Caltanissetta) Orzo distico Dasio Istitutosperimentale per la cerealicootura - Roma Airone Istitutosperimentale per la cerealicootura - Roma Murino Secobra Recherches - Francia Avena Donata Societa italiana sementi S.p.a. - San Lazzaro di Savena (Bologna) Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1999 Il direttore generale: Di Salvo Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.