Cancellazione dai relativi registri nazionali di talune varieta' di specie agricole.(GU n.253 del 27-10-1999)
IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19, della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale"; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Considerato che le varieta' di cui e' stata richiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 28 settembre 1999, ha espresso parere favorevole alla cancellazione di dette varieta' nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione stessa approvato nella seduta del 6 ottobre 1999; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Sono cancellate dai relativi registri nazionali le seguenti varieta' di specie agricole: _____________________________________________________________________ Codice | Specie | Varieta' | D.M. Iscrizione _________|______________|____________________|_______________________ 004603 Erba medica Magistral 03-04-1997 003985 Erba medica Marshal 06-03-1986 003984 Erba medica Royal 06-03-1996 003596 Frumento duro Olimpo 28-10-1996 001191 Frumento tenero Checco 23-10-1980 004936 Frumento tenero Jivago 13-10-1997 002542 Girasole Astil 20-03-1992 000973 Girasole Emil 09-03-1988 003825 Girasole Francil 19-04-1994 003411 Girasole Olomil 25-02-1993 004690 Girasole Oltoril 03-04-1997 003408 Girasole Princil 25-02-1993 004010 Girasole Util 06-03-1996 003512 Mais Alessandra 20-03-1995 004508 Mais Ambrosia 04-03-1997 002318 Mais Amida 20-03-1992 005565 Mais Dynamit 04-02-1999 004495 Mais Florentina 04-03-1997 004246 Mais Gitana 06-02-1996 004491 Mais Ilaria 04-03-1997 005479 Mais Izarra 04-02-1999 005119 Mais PR35V24 24-02-1998 005118 Mais PR36M41 24-02-1998 003342 Mais Randata 20-03-1995 004499 Mais Rodica 04-03-1997 002181 Mais Rosaria 15-01-1990 005120 Mais Sulza 24-02-1998 005112 Mais Verdiana 24-02-1998 004494 Mais Xaviera 04-03-1997 002536 Sorgo Anatol 05-10-1991 Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 1999 Il direttore generale: Di Salvo Avvertenza: Il presente decreto non e' soggetto al "Visto" di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.