MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 1999 

  Nuovi termini per la rideterminazione  dei valori di stazza secondo
quanto previsto dai regolamenti comunitari n. 2030/86 e n. 3259/94.
(GU n.258 del 3-11-1999)

                    IL MINISTRO PER LE POLITICHE
                              AGRICOLE
  Vista  la legge  14 luglio  1965, n.  963, e  successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e successive  modifiche, con  il quale  e' stato  approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  165, recante  modifica alla
legge 17 febbraio 1982, n. 41;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995 (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  203  del 31  agosto  1995),  concernente  la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
la semplificazione  dell'attivita' amministrativa e  dei procedimenti
di decisione e controllo;
  Visto il regolamento (CEE) del  Consiglio del 22 settembre 1986, n.
2930, e successive modifiche  sulla definizione delle caratteristiche
dei pescherecci;
  Visto il regolamento  (CEE) del Consiglio del 22  dicembre 1994, n.
3259, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86;
  Ritenuta l'opportunita' di rideterminare i valori di stazza secondo
quanto previsto  dai predetti  regolamenti comunitari, entro  la data
del  31   dicembre  1999,  per   le  unita'  con  lunghezza   tra  le
perpendicolari pari  o superiore a 24  metri ed entro la  data del 30
giugno  2000  per  quelle  aventi  lunghezza  tra  le  perpendicolari
inferiore a 24 metri;
  Sentiti il  Comitato nazionale per  la conservazione e  la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 luglio 1999,
hanno reso, all'unanimita', parere favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per tutte  le navi  aventi lunghezza tra  le perpendicolari  pari o
superiore a 24 metri, i valori  di stazza dovranno essere misurati in
GT entro il 31 dicembre 1999.
  Per tutte le navi aventi  lunghezza tra le perpendicolari inferiore
a 24 metri,  i valori di stazza dovranno essere  misurati in GT entro
il 30 giugno 2000.
  Il presente decreto  entra in vigore il giorno  successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 6 settembre 1999
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 272