MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 1 settembre 1999 

  Modifica della determinazione  dell'ammontare dei costi ammissibili
per  i   contributi  in   conto  capitale  a   favore  dell'esercizio
cinematografico.
(GU n.258 del 3-11-1999)

                             IL MINISTRO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
  Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Visto  il decreto-legge  14  gennaio 1994,  n.  26 convertito,  con
modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n 153;
  Visto,   in  particolare,   l'art.   20,  comma   10,  del   citato
decreto-legge n.  26 del 1994,  in base al quale,  limitatamente agli
interventi  di ristrutturazione,  adeguamento  strutturale e  rinnovo
delle  apparecchiature, in  alternativa ad  altre agevolazioni,  sono
concessi contributi in conto capitale  fino ad un ammontare dei costi
sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni;
  Considerato  che il  predetto art.  20, comma  5, prevede  che tali
limiti  possono   essere  modificati   ogni  tre  anni   con  decreto
dell'autorita' competente in materia di spettacolo;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo
1994,  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  15 aprile  1994, n.  87,
recante "Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli
interventi a favore dell'esercizio cinematografico";
  Visto l'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
  Considerato che i limiti di importo indicati dall'art. 20, comma 5,
del citato decreto-legge n. 26 del 1994 non sono stati, dalla data di
entrata in vigore di tale testo normativo, mai oggetto di modifica;
  Ritenuto  opportuno  procedere  ad una  diminuzione  degli  importi
indicati   dalla  norma,   in  considerazione   di  una   complessiva
riflessione da effettuarsi sulla  configurazione delle agevolazioni e
contributi  concessi all'esercizio  cinematografico, tale  da portare
alla emanazione di  un nuovo regolamento, anche  in considerazione di
quanto previsto  dall'art. 11,  comma 3,  del decreto  legislativo 21
dicembre 1998, n. 402;
                              Decreta:
  1. A decorrere dal 1 settembre 1999, il limite di lire 250 milioni,
previsto dall'art. 20, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, nella  legge 1 marzo 1994, n. 153,
e' sostituito dal nuovo limite di lire 100 milioni.
  2. Resta ferma la percentuale del 60 per cento dei costi sostenuti,
in relazione al nuovo limite di 100 milioni indicato sub 1.
   Roma, 1 settembre 1999
                                                Il Ministro: Melandri