COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999 

  Legge  16  aprile  1987,  n.  183:  cofinanziamento  nazionale  del
programma  aggiuntivo  FESR,  da  effettuarsi in  relazione  al  P.O.
"Protezione civile" nelle regioni dell'obiettivo 1. (Deliberazione n.
152/99).
(GU n.261 del 6-11-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i  regolamenti CEE  del  Consiglio  delle Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  Fondi  strutturali  e,  in
particolare,  il regolamento  CEE  n. 2083/93,  concernente il  Fondo
europeo di sviluppo regionale;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista la decisione della  Commissione delle Comunita' europee C(97)
3498  del  5 dicembre  1997,  con  la  quale  e' stato  approvato  il
programma operativo multiregionale "Protezione civile" per il periodo
1997-1999,  nell'ambito del  Quadro  comunitario di  sostegno per  le
regioni obiettivo 1;
  Vista la  determinazione assunta  dal Comitato di  sorveglianza del
Q.C.S. ob.  1 1994-1999, in data  16 dicembre 1998, nel  cui contesto
sono state destinate al  P.O. "Protezione civile" risorse comunitarie
aggiuntive per complessivi  40,844 Mecu, di cui  12,211 Mecu relativi
alla riprogrammazione del QCS Obiettivo 1 e 28,633 Mecu relativi alla
indicizzazione 1999;
  Considerato  che,   a  fronte   delle  suddette   risorse,  occorre
provvedere  tempestivamente  al cofinanziamento  nazionale  pubblico,
anticipando i tempi di  adozione della relativa decisione comunitaria
al fine di accelerare l'attuazione dei predetti interventi;
  Considerata  la necessita'  di  ricorrere  alle disponibilita'  del
Fondo  di rotazione  di cui  alla citata  legge n.  183/1987, per  un
importo di 40,844 Meuro, pari a 79,085 miliardi di lire;
  Vista  la  nota  della  Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  della Protezione  civile n.  OP/21490/CCM89 in  data 15
giugno 1999;
  Sulla  base  dei lavori  istruttori  svolti  dal Comitato  previsto
dall'art.  5 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24  marzo
1994, n. 284;
                              Delibera:
  1.  Ai fini  dell'attuazione  del  programma operativo  "Protezione
civile",  richiamato   in  premessa,  e'  autorizzato   un  ulteriore
cofinanziamento  nazionale pubblico  pari a  79,085 miliardi  di lire
(40,844 Meuro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987.
  2. La quota  a carico del Fondo di rotazione  viene erogata secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste della Presidenza del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione civile, a seguito della decisione di approvazione da
parte della Commissione europea.
  3. Il predetto  Fondo e' autorizzato ad erogare  la quota stabilita
dalla presente  delibera anche negli  anni successivi, fino  a quando
perdura l'intervento comunitario.
  In caso di  rimodulazione dei piani finanziari,  ai sensi dell'art.
25 del  regolamento CEE n. 2082/93,  il Fondo di rotazione  adegua le
quote  di   propria  competenza,  fermo  restando   il  limite  dello
stanziamento complessivo disposto con la presente delibera.
  4. La  Presidenza del Consiglio  dei Ministri -  Dipartimento della
Protezione  civile  adotta  tutte  le iniziative  e  i  provvedimenti
necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti
comunitari e nazionali relativi al  programma operativo ed effettua i
controlli di  competenza. Il Fondo  di rotazione potra'  procedere ad
eventuali,  ulteriori  controlli,  avvalendosi  delle  strutture  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi,  a   cura  della  amministrazione  titolare,   al  sistema
informativo  del   Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione  economica -  Dipartimento  della Ragioneria  generale
dello Stato, secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 6 agosto 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 331