COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999 

  Legge  16  aprile  1987,  n.  183:  cofinanziamento  nazionale  del
progetto  92.CT.IT.05.013   "Farine  laziali   S.p.a.",  di   cui  al
regolamento  CE   n.  951/97,  concernente  il   miglioramento  delle
condizioni di  trasformazione e  di commercializzazione  dei prodotti
agricoli in  Italia (Obiettivo 5A  nelle regioni fuori  obiettivo 1).
(Deliberazione n. 155/99).
(GU n.261 del 6-11-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative  del   predetto  Fondo   di  rotazione   e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti gli  articoli 74 e  75 della legge  19 febbraio 1992,  n. 142
(legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (legge comunitaria 1994);
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Visti  i   regolamenti  del   Consiglio  delle   Comunita'  europee
attualmente  in  vigore  in  materia   di  Fondi  strutturali  e,  in
particolare, il  regolamento n. 2085/93 concernente  il Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;
  Visto  il  regolamento  CE  del Consiglio  n.  951/97  relativo  al
miglioramento    delle   condizioni    di    trasformazione   e    di
commercializzazione dei prodotti agricoli;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 1103 del  17 giugno 1997,
relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;
  Vista la  decisione della Commissione  europea n. 92/85/CEE  del 13
dicembre  1991,  di  approvazione   del  Q.C.S.  per  gli  interventi
strutturali comunitarirelativi  al miglioramento delle  condizioni di
trasformazione  e  di  commercializzazione dei  prodotti  agricoli  e
silvicoli   in  Italia,   regioni   fuori  obiettivo   1,  a   titolo
dell'obiettivo 5a, per il periodo 1991-1993;
  Considerato  che  il 26  marzo  1992  le Autorita'  italiane  hanno
presentato  alla Commissione  europea una  domanda di  contributo del
FEOGA, sezione orientamento, per  il programma operativo 92.CT.IT.05,
relativo  al miglioramento  delle condizioni  di trasformazione  e di
commercializzazione dei prodotti agricoli  in Italia, nell'ambito del
predetto Q.C.S.;
  Considerato che  la Commissione  medesima ha approvato  il suddetto
programma operativo  con decisione C(92)  2264 del 30  settembre 1992
escludendo dal cofinanziamento del FEOGA, all'art. 1, il progetto 92.
CT.IT.05.013  presentato  dalla  regione  Lazio  che  successivamente
provvedeva  ad  inoltrare  ricorso, avverso  la  predetta  decisione,
dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunita' europee;
  Considerato  che  con  sentenza  T-478/93 del  18  maggio  1995  il
suddetto  Tribunale  di  primo   grado  ha  annullato  la  richiamata
decisione della Commissione C(92)  2264, limitatamente alla parte che
escludeva il predetto progetto;
  Considerato che non  e' piu' possibile assumere  impegni, in questa
fase,  a  titolo del  citato  Q.C.S.  1991-1993  e che  le  Autorita'
italiane e la Commissione europea, nel quadro del partenariato, hanno
concordato  il finanziamento  del  progetto in  parola  a titolo  del
Q.C.S.  1994-1999,  approvato  con  decisione  della  Commissione  n.
94/834/CE del 15 dicembre 1994,  modificata da ultimo dalla decisione
C(99) 20 dell'11 febbraio 1999;
  Vista la decisione della Commissione  C(99) 271 dell'11 marzo 1999,
relativa  alla  concessione  di  un  contributo  del  FEOGA,  sezione
orientamento, a  favore del richiamato progetto  n 92.CT.IT.05.013, a
seguito della  suddetta sentenza del  tribunale di primo  grado delle
Comunita' europee;
  Considerato che a fronte delle risorse comunitarie rese disponibili
per la  realizzazione del  progetto in  parola, ammontanti  a 260.660
euro,  corrisponde una  quota nazionale  pubblica di  eguale importo,
pari a 505 milioni di lire;
  Considerata la necessita' di ricorrere, nel contesto suddetto, alle
disponibilita' del Fondo di rotazione  ex lege n. 183/1987 adottando,
analogamente  alla  Commissione  europea, la  procedura  dell'impegno
unico prevista dall'art. 20 del regolamento CEE n. 2082/93;
  Vista la nota del Ministro per  le politiche agricole n. 4063 del 2
luglio 1999;
  Sulla  base  dei lavori  istruttori  svolti  dal Comitato  previsto
dall'art.  5 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 24  marzo
1994, n. 284;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini  della  realizzazione  del  progetto  92.CT.IT.05.013,
richiamato in premessa, e' autorizzato  in favore della regione Lazio
un cofinanziamento nazionale pubblico di 505 milioni di lire (260.660
euro)  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di  cui alla legge n. 183/1987,  i cui impegni
giuridicamente  vincolanti  dovranno  essere   assunti  entro  il  31
dicembre  1999   ed  i   corrispondenti  pagamenti   dovranno  essere
effettuati entro il 31 dicembre 2001.
  2. La  quota a carico del  predetto Fondo viene erogata  secondo le
modalita'  previste   dalla  normativa  vigente,  sulla   base  delle
richieste inoltrate dalla regione Lazio.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  la  quota
stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a
quando perdura l'intervento comunitario.
  4. L'amministrazione  interessata adotta  tutte le iniziative  ed i
provvedimenti necessari  per utilizzare entro le  scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto ed effettua
i controlli di competenza. Il  Fondo di rotazione potra' procedere ad
eventuali,  ulteriori  controlli,  avvalendosi  delle  strutture  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  5.  I   dati  relativi  all'attuazione  degli   interventi  vengono
trasmessi, a  cura della  regione Lazio,  al sistema  informativo del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale   dello  Stato  secondo  le
modalita' vigenti.
   Roma, 6 agosto 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 20 ottobre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 366