N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 1999

                                 N. 26
  Ricorso  per  questione di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 28 luglio  1999  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri)
 Industria  e  commercio  -  Riforma  della disciplina del commercio -
    Princi'pi introdotti dal d.lgs. n. 114/1998 - Mancato  adeguamento
    ad  essi   della legislazione della provincia autonoma di Trento -
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 2 d.lgs.
    n. 266/1992 - Denunciato contrasto delle norme provinciali con  le
    previsioni   statali   riguardanti   le   procedure  di  apertura,
    trasferimento e ampliamento di esercizi commerciali, e  gli  orari
    di vendita.
 -  Legge  provincia autonoma di Trento 22 dicembre 1983, n. 46, artt.
    20, 21, 23, commi 2 e 3, 54, 55 e 56; legge provincia autonoma  di
    Trento  3 settembre 1993, n. 23, art. 21; legge provincia autonoma
    di Trento 9  settembre  1996,  n.  8,  art.  21;  legge  provincia
    autonoma  di  Trento  del  7  luglio  1997,  n. 10, art. 37; legge
    provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10,  artt.  29,
    30 e 31.
 -  D.Lgs.  31  marzo  1998, n. 114, artt. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13;
    statuto regione Trentino-Alto Adige artt. 4, 5, 9 e 97.
(GU n.45 del 10-11-1999 )
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  persona  del
 Presidente  del  Consiglio  pro-tempore,  rappresentato  e difeso per
 legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i  cui  uffici  e'
 domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
   Contro  la Giunta della provincia autonoma di Trento in persona del
 Presidente   della   Giunta   pro-tempore   per   la    dichiarazione
 dell'illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 19
 marzo  1992,  n.    266  in  relazione  al  mancato adeguamento della
 legislazione  della  provincia  autonoma  di  Trento  in  materia  di
 commercio  ai  principi  fondamentali  di  riforma  economico sociale
 desumibili dal d.lgs. 31 marzo 1998, n.  114  recente  riforma  della
 disciplina  del  commercio  (v.  art. 4, comma 4 della legge 15 marzo
 1997, n. 59) ed in relazione agli artt. 4, 5, 9 e  97  dello  statuto
 speciale  di  cui  al  d.P.R.  31  agosto 1972 n. 670, della seguente
 normativa provinciale: artt. 20, 21, 23 commi 2 e 3,  artt.  54,  55,
 56,  legge  provinciale  22  dicembre  1983,  n.  46;  art. 21, legge
 provinciale 3 settembre 1993, n. 23; art.  21,  legge  provinciale  9
 settembre  1996,  n.  8; art. 37, legge provinciale 7 luglio 1997, n.
 10; artt. 29, 30 e 31, legge provinciale 11 settembre  1998,  n.  10,
 per  contrasto con la normativa statale di cui agli artt. 2, 7, 8, 9,
 11, 12, 13, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
   In conformita' della deliberazione del 16 luglio 1999 del Consiglio
 dei Ministri (che in copia autentica sara' depositata  unitamente  al
 presente atto) si propone ricorso per i seguenti motivi;
   1.   -   Apertura,  trasferimento  della  sede,  ampliamento  della
 superficie.
   Provincia autonoma di Trento: artt. 20, 21, 23 e 34, l.p. Trento n.
 46/83 e successive modificazioni contrastano con artt. 7, 8, 9 d.lgs.
 n. 114/98.
   In tale ambito, la normativa delle due province autonome di  Trento
 risulta non conforme a quella statale, laddove non prevede:
     1)  una  diversa  suddivisione degli esercizi commerciali in base
 alle dimensioni della superficie di vendita, sulla base  della  quale
 e'  possibile  distinguere  tre  diverse  tipologie  di  esercizi: di
 vicinato; di media e grande struttura;
     2) una nuova procedura per  aprire,  trasferire  ed  ampliare  un
 esercizio   commerciale.  Detta  procedura,  anche  a  seguito  della
 semplificazione amministrativa voluta dal legislatore con la legge n.
 241/90, prevede, per la maggior parte dei casi, la  sostituzione  del
 tradizionale  rilascio  senza  termine  dell'autorizzazione,  come e'
 previsto dalla legge di Trento, con la cosidetta denuncia  di  inizio
 attivita'  (per  esempio  per l'esercizio di vicinato), ovvero con il
 rilascio della medesima autorizzazione entro un termine stabilito  in
 applicazione  del  cosidetto  silenzio-assenso (valida per le medie e
 grandi strutture di vendita).
   Relativamente al punto 2), la  nuova  normativa  statale  introduce
 importanti  elementi  di  semplificazione  e  liberalizzazione  nelle
 procedure di apertura, ampliamento  e  trasferimento  degli  esercizi
 commerciali, soprattutto per le piccole strutture di vendita (art. 8,
 d.lgs.  n.    114/98).  Ed invero, la normativa provinciale di Trento
 (art. 22, l.p. 46/83; come modificato dall'art.  29  della  legge  n.
 10/1998)  prevede  che  per  l'apertura di un esercizio di vendita al
 dettaglio in sede fissa con una superficie di vendita  non  superiore
 ai  400  mq  e' necessario una apposita autorizzazione rilasciata dal
 sindaco del comune interessato, in conformita'  ai  criteri  previsti
 dal   piano  provinciale  e  dal  piano  comprensoriale  di  politica
 commerciale e, ove esistente, dal piano comunale  di  sviluppo  e  di
 ammodernamento della rete commerciale.
   Nel  caso  in  cui  il  comune  non si pronunci sulla domanda entro
 sessanta  giorni  dalla  data  di   presentazione   della   medesima,
 l'autorizzazione   si   intende  negata,  in  applicazione  del  c.d.
 silenzio-rifiuto.
   Detta procedura contrasta con quella prevista dalla nuova normativa
 statale la quale prevede che per l'attivazione o la  modifica  di  un
 piccolo  esercizio  di  vendita non e' piu' necessario il possesso di
 una autorizzazione amministrativa ma  sara'  sufficiente  inviare  al
 comune  competente  una  semplice  comunicazione almeno trenta giorni
 prima,  nella  quale il soggetto interessato dichiara l'esistenza dei
 presupposti e dei requisiti di legge.
   Spettera'  all'amministrazione  competente,  entro  e   non   oltre
 sessanta   giorni   dalla   comunicazione,  verificare  d'ufficio  la
 sussistenza dei presupposti e dei  requisiti  di  legge  richiesti  e
 disporre,  se  del  caso,  con  provvedimento  motivato da notificare
 all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione
 dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti.
   Nel caso di medie e grandi  strutture  di  vendita  e'  necessaria,
 invece,  l'autorizzazione  del  comune  competente.  Se entro novanta
 giorni dalla  presentazione  della  richiesta  di  autorizzazione  il
 medesimo  comune  non  comunica  all'interessato  il provvedimento di
 diniego, la domanda  di  rilascio  dell'autorizzazione  si  considera
 accolta, in applicazione del c.d. silenzio-assenso.
   2. - Orari di vendita.
   Provincia  autonoma  di Trento: artt. 54, 55 e 56, l.p. 22 dicembre
 1983, n. 68 e successive modificazioni contrastano con gli artt.  11,
 12 e 13, d.lgs. n. 114/98.
   In materia di orari di vendita, la suindicata normativa provinciale
 contrasta nettamente con quella statale laddove:
     1) demanda alla Giunta provinciale, sentiti i comuni,  la  Camera
 di   commercio,   i  sindacati  di  categoria,  le  associazioni  dei
 consumatori,  la  determinazione  dei   limiti   temporali   per   lo
 svolgimento delle attivita' di vendita al dettaglio fisso e ambulante
 (Trento);
     2)   demanda  al  presidente  della  Giunta,  nel  caso  di  piu'
 festivita' consecutive, nonche' per ogni altra particolare  esigenza,
 il  potere  di  sospendere, secondo le tradizioni locali, la chiusura
 domenicale e festiva, nonche' la chiusura infrasettimanale.
   Di contro la nuova disciplina prevede che gli orari di  apertura  e
 di  chiusura  al  pubblico  degli  esercizi  di  vendita al dettaglio
 possono essere regolamentali autonomamente nel senso che sono rimessi
 alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto dei  criteri
 emanati  dai  comuni; del limite delle tredici ore giornaliere; della
 chiusura festiva e domenicale.
                                P. Q. M.
   Si impugnano le disposizioni legislative  provinciali  indicate  in
 epigrafe ed all'effetto;
   Si  chiede  di  dichiarare la illegittimita' costituzionale di tali
 norme ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266.
     Roma, addi' 20 luglio 1999.
             Il vice avvocato generale dello Stato: Onufrio
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