N. 26 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 luglio 1999
N. 26 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 luglio 1999 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Industria e commercio - Riforma della disciplina del commercio - Princi'pi introdotti dal d.lgs. n. 114/1998 - Mancato adeguamento ad essi della legislazione della provincia autonoma di Trento - Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 2 d.lgs. n. 266/1992 - Denunciato contrasto delle norme provinciali con le previsioni statali riguardanti le procedure di apertura, trasferimento e ampliamento di esercizi commerciali, e gli orari di vendita. - Legge provincia autonoma di Trento 22 dicembre 1983, n. 46, artt. 20, 21, 23, commi 2 e 3, 54, 55 e 56; legge provincia autonoma di Trento 3 settembre 1993, n. 23, art. 21; legge provincia autonoma di Trento 9 settembre 1996, n. 8, art. 21; legge provincia autonoma di Trento del 7 luglio 1997, n. 10, art. 37; legge provincia autonoma di Trento 11 settembre 1998, n. 10, artt. 29, 30 e 31. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, artt. 1, 2, 7, 8, 9, 11, 12 e 13; statuto regione Trentino-Alto Adige artt. 4, 5, 9 e 97.(GU n.45 del 10-11-1999 )
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Giunta della provincia autonoma di Trento in persona del Presidente della Giunta pro-tempore per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 19 marzo 1992, n. 266 in relazione al mancato adeguamento della legislazione della provincia autonoma di Trento in materia di commercio ai principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 recente riforma della disciplina del commercio (v. art. 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ed in relazione agli artt. 4, 5, 9 e 97 dello statuto speciale di cui al d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, della seguente normativa provinciale: artt. 20, 21, 23 commi 2 e 3, artt. 54, 55, 56, legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46; art. 21, legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23; art. 21, legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8; art. 37, legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10; artt. 29, 30 e 31, legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per contrasto con la normativa statale di cui agli artt. 2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. In conformita' della deliberazione del 16 luglio 1999 del Consiglio dei Ministri (che in copia autentica sara' depositata unitamente al presente atto) si propone ricorso per i seguenti motivi; 1. - Apertura, trasferimento della sede, ampliamento della superficie. Provincia autonoma di Trento: artt. 20, 21, 23 e 34, l.p. Trento n. 46/83 e successive modificazioni contrastano con artt. 7, 8, 9 d.lgs. n. 114/98. In tale ambito, la normativa delle due province autonome di Trento risulta non conforme a quella statale, laddove non prevede: 1) una diversa suddivisione degli esercizi commerciali in base alle dimensioni della superficie di vendita, sulla base della quale e' possibile distinguere tre diverse tipologie di esercizi: di vicinato; di media e grande struttura; 2) una nuova procedura per aprire, trasferire ed ampliare un esercizio commerciale. Detta procedura, anche a seguito della semplificazione amministrativa voluta dal legislatore con la legge n. 241/90, prevede, per la maggior parte dei casi, la sostituzione del tradizionale rilascio senza termine dell'autorizzazione, come e' previsto dalla legge di Trento, con la cosidetta denuncia di inizio attivita' (per esempio per l'esercizio di vicinato), ovvero con il rilascio della medesima autorizzazione entro un termine stabilito in applicazione del cosidetto silenzio-assenso (valida per le medie e grandi strutture di vendita). Relativamente al punto 2), la nuova normativa statale introduce importanti elementi di semplificazione e liberalizzazione nelle procedure di apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi commerciali, soprattutto per le piccole strutture di vendita (art. 8, d.lgs. n. 114/98). Ed invero, la normativa provinciale di Trento (art. 22, l.p. 46/83; come modificato dall'art. 29 della legge n. 10/1998) prevede che per l'apertura di un esercizio di vendita al dettaglio in sede fissa con una superficie di vendita non superiore ai 400 mq e' necessario una apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune interessato, in conformita' ai criteri previsti dal piano provinciale e dal piano comprensoriale di politica commerciale e, ove esistente, dal piano comunale di sviluppo e di ammodernamento della rete commerciale. Nel caso in cui il comune non si pronunci sulla domanda entro sessanta giorni dalla data di presentazione della medesima, l'autorizzazione si intende negata, in applicazione del c.d. silenzio-rifiuto. Detta procedura contrasta con quella prevista dalla nuova normativa statale la quale prevede che per l'attivazione o la modifica di un piccolo esercizio di vendita non e' piu' necessario il possesso di una autorizzazione amministrativa ma sara' sufficiente inviare al comune competente una semplice comunicazione almeno trenta giorni prima, nella quale il soggetto interessato dichiara l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge. Spettera' all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti. Nel caso di medie e grandi strutture di vendita e' necessaria, invece, l'autorizzazione del comune competente. Se entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di autorizzazione il medesimo comune non comunica all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di rilascio dell'autorizzazione si considera accolta, in applicazione del c.d. silenzio-assenso. 2. - Orari di vendita. Provincia autonoma di Trento: artt. 54, 55 e 56, l.p. 22 dicembre 1983, n. 68 e successive modificazioni contrastano con gli artt. 11, 12 e 13, d.lgs. n. 114/98. In materia di orari di vendita, la suindicata normativa provinciale contrasta nettamente con quella statale laddove: 1) demanda alla Giunta provinciale, sentiti i comuni, la Camera di commercio, i sindacati di categoria, le associazioni dei consumatori, la determinazione dei limiti temporali per lo svolgimento delle attivita' di vendita al dettaglio fisso e ambulante (Trento); 2) demanda al presidente della Giunta, nel caso di piu' festivita' consecutive, nonche' per ogni altra particolare esigenza, il potere di sospendere, secondo le tradizioni locali, la chiusura domenicale e festiva, nonche' la chiusura infrasettimanale. Di contro la nuova disciplina prevede che gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio possono essere regolamentali autonomamente nel senso che sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto dei criteri emanati dai comuni; del limite delle tredici ore giornaliere; della chiusura festiva e domenicale.
P. Q. M. Si impugnano le disposizioni legislative provinciali indicate in epigrafe ed all'effetto; Si chiede di dichiarare la illegittimita' costituzionale di tali norme ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266. Roma, addi' 20 luglio 1999. Il vice avvocato generale dello Stato: Onufrio 99C0889