N. 618 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1999
N. 618 Ordinanza emessa il 5 luglio 1999 dal tribunale di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pasolini Maria Rosa e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali - Domanda di condono con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme versate - Accertamento giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo contributivo e ripetizione dell'indebito - Interessi sulle somme da rimborsare da parte degli enti impositori - Esclusione - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi in caso di ripetizione d'indebito - Irragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 417/1998. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultima frase. - Cost., art. 3.(GU n.45 del 10-11-1999 )
IL TRIBUNALE Nelle cause riunite in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, r.g. numeri 1751/96 e 1755/96, promosse da Pasolini Maria Rosa, elettivamente domiciliata in Brescia presso l'avv. Nicolo' Calanducci, il quale la rappresenta e difende per mandati a margine delle copie notificate dei decreti ingiuntivi opposti, opponente; Contro l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale - con sede in Roma, in persona del suo presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, per procura notarile alle liti depositata in cancelleria, dall'avv. Giorgio Lauria ed elettivamente domiciliato in Brescia, via Cefalonia n. 49, opposto; Visti: gli atti del processo; l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo; l'art. 2033 del codice civile; la sentenza 14-23 dicembre 1998, n. 417 della Corte costituzionale; gli art. 23 e 30, terzo comma, della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87; l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; gli art. 3, 134 e 136 della Costituzione; Nella pubblica udienza del 5 luglio 1999, ha pronunciato, dandone integrale lettura, la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di questione di legittimita' costituzionale, rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87. 1. - Con distinti atti introduttivi dei giudizi, poi riuniti, depositati in cancelleria in data 20 maggio 1996, la ricorrente chiedeva al pretore di Brescia in funzione del giudice del lavoro, in via principale e nel merito, di riconoscere e dichiarare valida e legittima la durata del rapporto di apprendistato dei lavoratori Del Pero Gianpiero, Stabile Cristiano e Milanesi Diego e, di conseguenza, nullo e illegittimo l'addebito contributivo di cui al verbale I.N.P.S. dell'8 aprile 1994 e, per l'effetto, di revocare i decreti ingiuntivi opposti (numeri 997/96 e 996/96), perche' non dovute dall'opponente le somme ingiunte. Fissata l'udienza di discussione, l'istituto convenuto si costituiva in giudizio per resistere alle due opposizioni, delle quali sosteneva l'infondatezza, concludendo per il loro rigetto. 1.a. - Nel corso del giudizio, l'opponente ha presentato due domande di regolarizzazione contributiva previdenziale, con riferimento ai contribuiti richiesti dall'I.N.P.S. nei due decreti ingiuntivi opposti, entrambe con riserva di ripetizione all'esito della presente controversia; ha, inoltre, prodotto le due domande di "condono" e ha offerto la prova documentale del pagamento regolare delle rate sin qui scadute, chiedendo di essere autorizzato ad integrare le conclusioni con l'ulteriore domanda di condanna dell'I.N.P.S. alla restituzione delle somme versate in sede di "condono", oltre interessi legali dalla data del pagamento, nel caso di riconoscimento della non debenza delle somme ingiunte e di conseguente revoca dei due decreti ingiuntivi opposti, facendo cosi' valere la riserva di ripetizione. L'I.N.P.S. dopo aver contestato la regolarita' del "condono" per la mancanza del versamento della terza rata entro il 31 luglio 1997, ha dichiarato di opporsi alla modifica delle conclusioni di controparte, perche' inammissibile nel rito del lavoro. 1.b. - La domanda di restituzione dell'indebito, proposta da parte opponente nel presente giudizio e' ammissibile, perche' conseguente all'avvenuto esercizio in corso di causa del diritto di valersi del "condono" previdenziale e perche' essa costituisce naturale espansione della domanda originariamente formulata negli atti introduttivi. Conseguentemente la decisione deve contemplare anche tale domanda e, in particolare, per quanto qui interessa, anche la richiesta degli interessi legali, teoricamente spettanti alla parte opponente ai sensi dell'art. 2033 del codice civile. In punto di interessi e' tuttavia intervenuto, in corso di causa, l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), che, all'evidenza, preclude l'applicazione dell'art. 2033 del codice civile, poiche' dispone che "le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il riconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale, presentate ai sensi dell'art. 4 del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e precedenti provvedimenti di legge sempre in materia di condono previdenziale, sono valide e non precludono la possibilita' di accertamento negativo in fase contenziosa della sussistenza del relativo debito. Per tale fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.". 1.c. - E' superfluo riferire alla Corte altri aspetti della controversia, poiche' le risultanze di causa che determineranno la decisione devono essere valutate da questo giudice del lavoro e non dal giudice delle leggi, cosicche' non interessano in questa sede, neppure ai fini della dimostrazione della sussistenza della rilevanza in causa della questione incidentale di legittimita' costituzionale. In ogni caso gli atti del giudizio vengono trasmessi alla Corte costituzionale che, ove lo ritenga necessario, ben potra' agevolmente esaminarli, motu proprio, nell'ambito del corretto esercizio della propria funzione, tenendo conto che questo giudice non puo', comunque, manifestare anticipatamente il proprio orientamento. 2. - Poiche' l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dispone che "per tale fattispecie sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del contenzioso, non sono comunque dovuti interessi", questo giudice del lavoro deve dubitare della legittimita' costituzionale di tale norma. 2.a. - In una recente decisione la Corte costituzionale (sentenza n. 417 del 14-23 dicembre 1998), ha espresso "il principio che impone il riconoscimento all'assicurato, in una misura non simbolica da determinarsi discrezionalmente ad opera del legislatore, degli interessi sulla contribuzione indebitamente pagata", precisando che "la Costituzione non richiede una meccanica estensione dei principi di cui all'art. 2033 del codice civile, che non assurgono al rango di principi costituzionali. Il legislatore puo' anzi scegliere tra una pluralita' di soluzioni, tutte idonee a ristabilire la conformita' alla Costituzione, della disciplina dell'indebito contributivo degli artigiani iscritti nella gestione speciale dell'I.N.P.S. per i lavoratori autonomi.". Ritiene questo pretore che i principi appena richiamati possano trovare applicazione anche in relazione all'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, norma qui imputata di incostituzionalita', giacche' questa si appalesa come ad essi contraria nel negare "comunque" e in qualunque misura, gli interessi "sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori", senza neppure che sia rinvenibile una vali da ragione per siffatto diniego assoluto. Deve, inoltre, aggiungersi, che resterebbe incomprensibile anche una parziale riduzione della misura degli interessi legali, posto che non e' dato rinvenire ragionevolezza nella differenza di trattamento sulla spettanza degli interessi con riferimento alle possibili altre ipotesi di restituzione di somme versate indebitamente a titolo di contributi previdenziali, rispetto a quella regolata dall'art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998: la norma in discorso, infatti, non si applica alle domande di restituzione di contributi indebiti, se versati, tempestivamente o tardivamente, al di fuori dal "condono". La norma in esame lede l'art. 3 della Costituzione, perche', in violazione del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, esclude gli interessi legali e non perche' non li determina in misura "non simbolica", con riferimento alla specifica situazione contemplata nella disposizione. 2.b. - L'art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998 non puo' essere ritenuto conforme alla legge fondamentale dello Stato, neppure facendo riferimento all'art. 81 della Costituzione - disposizione che puo' garantire la legittimita' delle norme dirette al contenimento della spesa pubblica, anche nella valutazione del bilanciamento dei valori e principi costituzionali confliggenti -, poiche', nel caso che si esamina, resta priva di giustificazione la totale eliminazione degli interessi legali, sia per lo scarso valore economico del risparmio conseguibile, sia perche' l'esclusione del diritto agli interessi e' del tutto incomprensibile e, percio', irragionevole. 2.c. - Anche se la norma qui censurata discendesse, e non puo' essere escluso, da volonta' sanzionatoria, o se, com'e' anche possibile, integrasse un'ipotesi di natura pseudo-transattiva - lo Stato consentirebbe, in tale duplice prospettiva, l'apposizione della riserva alla domanda di condono, affermandone la validita', ma, quale sanzione, o quale "prezzo" transattivo, negherebbe il diritto agli interessi, quando venga giudizialmente accertata l'insussistenza del debito contributivo - deve affermarsi, comunque, l'assoluta incomprensibilita' della scelta di negare gli interessi legali sulle somme non dovute, a causa della sua grave contraddittorieta' intrinseca. Da un lato la norma presuppone (esattamente) l'esistenza del debito contributivo solo in presenza dei presupposti di fatto e di diritto che impongono il versamento dei contributi previdenziali e, percio', afferma la legittimita' della riserva di ripetizione dei contributi versati in sede di condono; dall'altro, invece, nega il diritto agli interessi legali, proprio in presenza dell'inesistenza dell'obbligo contributivo, accertata giudizialmente: e' chiaro che nessuna logica giuridica sorregge una siffatta scelta. 2.d. - In ultima analisi, l'art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998 sembra diretto a contrastare le tesi in tema di validita' della riserva di ripetizione espresse dalle sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza 15 maggio 1998, n. 4918, al fine di evitare una minore "utilizzazione" dello strumento del "condono" previdenziale - alla cui domanda veniva frequentemente apposta la riserva di ripetizione - e, cosi', un minore introito contributivo tramite tale strumento giuridico, ma da tale considerazione non puo' trarsi una conseguenza favorevole sulla costituzionalita' di quella parte della disposizione che nega gli interessi legali a chi veda riconosciuta la fondatezza della riserva di ripetizione, ma solo una valutazione favorevole sull'opportunita' dell'intervento legislativo (peraltro, realizzato in modo inidoneo a dare certezze interpretative, per una serie di ragioni che qui e' superfluo dire), diretto a precludere alla - errata, per una notevole serie di ragioni, tra le quali quelle ben individuate dal tribunale del lavoro di Brescia nell'ordinanza in data 26 novembre 1998, di rimessione alla Corte costituzionale di questioni incidentali di legittimita' costituzionale con riferimento all'interpretazione data dalle sezioni unite della Corte di cassazione all'istituto del "condono", pubblicata con il n. 7 del registro ordinanza dell'anno 1999 nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 4 del 27 gennaio 1999 - citata decisione delle sezioni unite della cassazione di imporsi nella giurisprudenza. 2.e. - Deve, per completezza, infine, aggiungersi che non appare possibile rinvenire - ma, a dire il vero, neppure sarebbe lecito ricercare - nel sistema giuridico vigente una qualsivoglia soluzione interpretativa "costituzionalizzante" dell'art. 81, comma 9, ultima frase, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, perche', nella parte che qui si valuta, la norma in esame non lascia alcun margine di incertezza. 3. - E', dunque, necessario rilevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultima frase, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per violazione dell'art. 3 della Costituzione, sia nel principio di uguaglianza, sia nel principio di ragionevolezza. 4. - La questione di legittimita' costituzionale sopra sviluppata non e' manifestamente infondata ed e' anche rilevante, poiche' il presente giudizio non puo' "essere definito indipendentemente" dalla sua risoluzione, con riferimento alla decisione sulla spettanza degli interessi, in caso di accoglimento della domanda di revoca dei decreti ingiuntivi opposti, per insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'obbligo contributivo, con conseguente accoglimento della domanda di ripetizione delle somme versate all'I.N.P.S. in sede di "condono", oltre gli interessi legali, proposta in causa dalla parte opponente. 5. - Ai sensi dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87, questo giudizio deve essere sospeso e deve ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata e rilevante in causa e, pertanto, rileva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, comma 9, ultima frase, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Sospende il giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, disponendo la notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre alla comunicazione a Presidenti delle due Camere del Parlamento; Manda alla cancelleria per l'esecuzione. Brescia, addi' 5 luglio 1999. Il giudice del lavoro: Onni 99C1115