N. 618 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 1999

                                N. 618
  Ordinanza emessa il 5 luglio  1999  dal  tribunale  di  Brescia  nei
 procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra  Pasolini  Maria  Rosa e
 I.N.P.S.
 Previdenza e assistenza sociale - Contributi previdenziali -  Domanda
    di condono con o senza espressa riserva di ripetizione delle somme
    versate  -  Accertamento  giudiziale dell'inesistenza dell'obbligo
    contributivo e ripetizione dell'indebito - Interessi  sulle  somme
    da  rimborsare  da  parte  degli  enti  impositori  - Esclusione -
    Ingiustificata deroga al principio di debenza degli  interessi  in
    caso di ripetizione d'indebito
     -   Irragionevolezza   -   Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
    costituzionale n. 417/1998.
 - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 81, comma 9, ultima frase.
 - Cost., art. 3.
(GU n.45 del 10-11-1999 )
                               IL TRIBUNALE
   Nelle  cause  riunite  in  materia  di  previdenza  ed   assistenza
 obbligatoria,  r.g.  numeri  1751/96  e 1755/96, promosse da Pasolini
 Maria  Rosa,  elettivamente  domiciliata  in  Brescia  presso  l'avv.
 Nicolo'  Calanducci,  il quale la rappresenta e difende per mandati a
 margine  delle  copie  notificate  dei  decreti  ingiuntivi  opposti,
 opponente;
   Contro  l'I.N.P.S.  - Istituto nazionale della previdenza sociale -
 con  sede  in  Roma,  in  persona  del  suo  presidente  pro-tempore,
 rappresentato  e difeso, per procura notarile alle liti depositata in
 cancelleria, dall'avv. Giorgio Lauria ed elettivamente domiciliato in
 Brescia, via Cefalonia n. 49, opposto;
   Visti:
     gli atti del processo;
     l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante
 misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
     l'art. 2033 del codice civile;
     la  sentenza  14-23   dicembre   1998,   n.   417   della   Corte
 costituzionale;
     gli  art.  23  e  30, terzo comma, della legge ordinaria 11 marzo
 1953, n. 87;
     l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1;
     l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1;
     gli art. 3, 134 e 136 della Costituzione;
   Nella pubblica udienza del 5 luglio 1999, ha  pronunciato,  dandone
 integrale  lettura,  la  seguente  ordinanza di rimessione alla Corte
 costituzionale di questione di legittimita' costituzionale,  rilevata
 d'ufficio,  ai  sensi  dell'art.  134 della Costituzione, dell'art. 1
 della legge costituzionale 9 febbraio 1948,  n.  1,  e  dell'art.  23
 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n. 87.
   1.  -  Con  distinti  atti  introduttivi  dei giudizi, poi riuniti,
 depositati in cancelleria in  data  20  maggio  1996,  la  ricorrente
 chiedeva al pretore di Brescia in funzione del giudice del lavoro, in
 via  principale  e  nel  merito, di riconoscere e dichiarare valida e
 legittima la durata del rapporto di apprendistato dei lavoratori  Del
 Pero Gianpiero, Stabile Cristiano e Milanesi Diego e, di conseguenza,
 nullo  e  illegittimo  l'addebito  contributivo  di  cui  al  verbale
 I.N.P.S. dell'8 aprile 1994 e, per l'effetto, di revocare  i  decreti
 ingiuntivi  opposti  (numeri  997/96  e  996/96),  perche' non dovute
 dall'opponente le somme ingiunte.
   Fissata  l'udienza  di   discussione,   l'istituto   convenuto   si
 costituiva  in  giudizio  per  resistere  alle due opposizioni, delle
 quali sosteneva l'infondatezza, concludendo per il loro rigetto.
   1.a. -   Nel corso del  giudizio,  l'opponente  ha  presentato  due
 domande   di   regolarizzazione   contributiva   previdenziale,   con
 riferimento ai contribuiti richiesti dall'I.N.P.S.  nei  due  decreti
 ingiuntivi  opposti,  entrambe  con  riserva di ripetizione all'esito
 della presente controversia; ha, inoltre, prodotto le due domande  di
 "condono"  e  ha  offerto la prova documentale del pagamento regolare
 delle rate sin  qui  scadute,  chiedendo  di  essere  autorizzato  ad
 integrare   le   conclusioni  con  l'ulteriore  domanda  di  condanna
 dell'I.N.P.S. alla  restituzione  delle  somme  versate  in  sede  di
 "condono",  oltre interessi legali dalla data del pagamento, nel caso
 di riconoscimento  della  non  debenza  delle  somme  ingiunte  e  di
 conseguente  revoca dei due decreti ingiuntivi opposti, facendo cosi'
 valere la riserva di ripetizione.
   L'I.N.P.S. dopo aver contestato la regolarita' del "condono" per la
 mancanza del versamento della terza rata entro il 31 luglio 1997,  ha
 dichiarato di opporsi alla modifica delle conclusioni di controparte,
 perche' inammissibile nel rito del lavoro.
   1.b.  - La domanda di restituzione dell'indebito, proposta da parte
 opponente nel presente giudizio e' ammissibile,  perche'  conseguente
 all'avvenuto  esercizio  in corso di causa del diritto di valersi del
 "condono"  previdenziale  e   perche'   essa   costituisce   naturale
 espansione   della   domanda  originariamente  formulata  negli  atti
 introduttivi.
   Conseguentemente la decisione deve contemplare anche  tale  domanda
 e, in particolare, per quanto qui interessa, anche la richiesta degli
 interessi  legali,  teoricamente  spettanti  alla  parte opponente ai
 sensi dell'art. 2033 del codice civile.
   In punto di interessi e' tuttavia intervenuto, in corso  di  causa,
 l'art.  81,  comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di
 finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e  lo  sviluppo),   che,
 all'evidenza,  preclude  l'applicazione  dell'art.  2033  del  codice
 civile, poiche' dispone che "le clausole di riserva  di  ripetizione,
 subordinate  agli  esiti  del  contenzioso  per il riconoscimento del
 proprio  debito,  apposte  alle  domande  di  condono  previdenziale,
 presentate  ai  sensi  dell'art.    4 del d.-l. 28 marzo 1997, n. 79,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
 precedenti  provvedimenti  di  legge  sempre  in  materia  di condono
 previdenziale, sono  valide  e  non  precludono  la  possibilita'  di
 accertamento  negativo  in  fase  contenziosa  della  sussistenza del
 relativo debito.  Per  tale  fattispecie  sulle  eventuali  somme  da
 rimborsare  da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del
 contenzioso, non sono comunque dovuti interessi.".
   1.c. -  E'  superfluo  riferire  alla  Corte  altri  aspetti  della
 controversia,  poiche'  le  risultanze di causa che determineranno la
 decisione devono essere valutate da questo giudice del lavoro  e  non
 dal  giudice  delle  leggi, cosicche' non interessano in questa sede,
 neppure ai fini della dimostrazione della sussistenza della rilevanza
 in causa della questione incidentale di legittimita' costituzionale.
   In ogni caso gli atti del giudizio  vengono  trasmessi  alla  Corte
 costituzionale che, ove lo ritenga necessario, ben potra' agevolmente
 esaminarli,  motu  proprio,  nell'ambito del corretto esercizio della
 propria  funzione,  tenendo  conto  che  questo  giudice  non   puo',
 comunque, manifestare anticipatamente il proprio orientamento.
   2.  -  Poiche' l'art. 81, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n.
 448  (Misure  di  finanza  pubblica  per  la  stabilizzazione  e   lo
 sviluppo), dispone che "per tale fattispecie sulle eventuali somme da
 rimborsare  da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del
 contenzioso, non sono comunque dovuti interessi", questo giudice  del
 lavoro deve dubitare della legittimita' costituzionale di tale norma.
   2.a.  -  In una recente decisione la Corte costituzionale (sentenza
 n. 417 del 14-23 dicembre 1998), ha espresso "il principio che impone
 il riconoscimento all'assicurato, in  una  misura  non  simbolica  da
 determinarsi   discrezionalmente  ad  opera  del  legislatore,  degli
 interessi sulla contribuzione indebitamente pagata",  precisando  che
 "la  Costituzione  non richiede una meccanica estensione dei principi
 di cui all'art.  2033 del codice civile, che non assurgono  al  rango
 di  principi costituzionali.   Il legislatore puo' anzi scegliere tra
 una  pluralita'  di  soluzioni,  tutte  idonee   a   ristabilire   la
 conformita'   alla   Costituzione,   della  disciplina  dell'indebito
 contributivo  degli  artigiani  iscritti  nella   gestione   speciale
 dell'I.N.P.S. per i lavoratori autonomi.".
   Ritiene  questo  pretore  che  i principi appena richiamati possano
 trovare applicazione anche in relazione all'art. 81, comma  9,  della
 legge   23   dicembre   1998,   n.   448,   norma   qui  imputata  di
 incostituzionalita',  giacche'  questa  si  appalesa  come  ad   essi
 contraria  nel negare "comunque" e in qualunque misura, gli interessi
 "sulle eventuali somme da rimborsare da parte degli enti impositori",
 senza neppure che sia rinvenibile una vali da  ragione  per  siffatto
 diniego assoluto.
   Deve,  inoltre,  aggiungersi,  che resterebbe incomprensibile anche
 una parziale riduzione della misura degli interessi legali, posto che
 non e' dato rinvenire ragionevolezza nella differenza di  trattamento
 sulla  spettanza degli interessi con riferimento alle possibili altre
 ipotesi di restituzione di somme versate indebitamente  a  titolo  di
 contributi  previdenziali,  rispetto  a quella regolata dall'art. 81,
 comma 9, della legge n. 448/1998: la norma in discorso, infatti,  non
 si  applica  alle  domande di restituzione di contributi indebiti, se
 versati, tempestivamente o tardivamente, al di fuori dal "condono".
   La norma in esame lede l'art. 3  della  Costituzione,  perche',  in
 violazione  del principio di uguaglianza e di ragionevolezza, esclude
 gli interessi legali e non perche' non li determina  in  misura  "non
 simbolica",  con  riferimento  alla  specifica situazione contemplata
 nella disposizione.
   2.b. - L'art. 81, comma 9, della legge n. 448/1998 non puo'  essere
 ritenuto  conforme  alla  legge  fondamentale  dello  Stato,  neppure
 facendo riferimento all'art. 81 della Costituzione - disposizione che
 puo' garantire la legittimita' delle norme  dirette  al  contenimento
 della  spesa  pubblica, anche nella valutazione del bilanciamento dei
 valori e principi costituzionali confliggenti -,  poiche',  nel  caso
 che si esamina, resta priva di giustificazione la totale eliminazione
 degli  interessi  legali,  sia  per  lo  scarso  valore economico del
 risparmio conseguibile, sia perche'  l'esclusione  del  diritto  agli
 interessi e' del tutto incomprensibile e, percio', irragionevole.
   2.c.  -  Anche  se  la  norma qui censurata discendesse, e non puo'
 essere  escluso,  da  volonta'  sanzionatoria,  o  se,  com'e'  anche
 possibile,  integrasse  un'ipotesi  di natura pseudo-transattiva - lo
 Stato consentirebbe, in tale duplice prospettiva, l'apposizione della
 riserva alla domanda di condono, affermandone la validita', ma, quale
 sanzione, o quale "prezzo" transattivo, negherebbe  il  diritto  agli
 interessi,  quando venga giudizialmente accertata l'insussistenza del
 debito  contributivo  -   deve   affermarsi,   comunque,   l'assoluta
 incomprensibilita'  della scelta di negare gli interessi legali sulle
 somme  non  dovute,  a  causa  della  sua  grave   contraddittorieta'
 intrinseca.
   Da un lato la norma presuppone (esattamente) l'esistenza del debito
 contributivo  solo  in presenza dei presupposti di fatto e di diritto
 che impongono il versamento dei contributi previdenziali e,  percio',
 afferma  la  legittimita' della riserva di ripetizione dei contributi
 versati in sede di condono; dall'altro, invece, nega il diritto  agli
 interessi  legali,  proprio in presenza dell'inesistenza dell'obbligo
 contributivo, accertata giudizialmente: e' chiaro che nessuna  logica
 giuridica sorregge una siffatta scelta.
   2.d.  -  In  ultima  analisi,  l'art.  81,  comma 9, della legge n.
 448/1998 sembra diretto a contrastare le tesi in  tema  di  validita'
 della riserva di ripetizione espresse dalle sezioni unite della Corte
 di  cassazione  nella  sentenza  15  maggio 1998, n. 4918, al fine di
 evitare una minore  "utilizzazione"  dello  strumento  del  "condono"
 previdenziale  -  alla  cui  domanda veniva frequentemente apposta la
 riserva di ripetizione - e, cosi', un  minore  introito  contributivo
 tramite  tale strumento giuridico, ma da tale considerazione non puo'
 trarsi una conseguenza favorevole sulla costituzionalita'  di  quella
 parte  della  disposizione  che  nega gli interessi legali a chi veda
 riconosciuta la fondatezza della riserva di ripetizione, ma solo  una
 valutazione  favorevole sull'opportunita' dell'intervento legislativo
 (peraltro,   realizzato   in   modo   inidoneo   a   dare    certezze
 interpretative,  per una serie di ragioni che qui e' superfluo dire),
 diretto a precludere  alla  -  errata,  per  una  notevole  serie  di
 ragioni, tra le quali quelle ben individuate dal tribunale del lavoro
 di  Brescia  nell'ordinanza  in  data 26 novembre 1998, di rimessione
 alla Corte costituzionale di questioni  incidentali  di  legittimita'
 costituzionale con riferimento all'interpretazione data dalle sezioni
 unite   della   Corte   di  cassazione  all'istituto  del  "condono",
 pubblicata con il n. 7 del registro ordinanza  dell'anno  1999  nella
 Gazzetta  Ufficiale  -  1 serie speciale - n. 4 del 27 gennaio 1999 -
 citata decisione delle sezioni  unite  della  cassazione  di  imporsi
 nella giurisprudenza.
   2.e.  -  Deve,  per completezza, infine, aggiungersi che non appare
 possibile rinvenire - ma, a dire  il  vero,  neppure  sarebbe  lecito
 ricercare  - nel sistema giuridico vigente una qualsivoglia soluzione
 interpretativa "costituzionalizzante" dell'art. 81, comma  9,  ultima
 frase, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, perche', nella parte che
 qui  si  valuta,  la  norma  in  esame  non  lascia  alcun margine di
 incertezza.
   3. - E', dunque, necessario rilevare la questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  81,  comma 9, ultima frase, della legge 23
 dicembre  1998,  n.  448  (Misure  di   finanza   pubblica   per   la
 stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  per  violazione dell'art. 3 della
 Costituzione, sia nel principio di uguaglianza, sia nel principio  di
 ragionevolezza.
   4.  -  La questione di legittimita' costituzionale sopra sviluppata
 non e' manifestamente infondata ed e'  anche  rilevante,  poiche'  il
 presente  giudizio non puo' "essere definito indipendentemente" dalla
 sua risoluzione, con riferimento alla decisione sulla spettanza degli
 interessi, in caso  di  accoglimento  della  domanda  di  revoca  dei
 decreti  ingiuntivi  opposti,  per  insussistenza  dei presupposti di
 fatto  e  di  diritto  dell'obbligo  contributivo,  con   conseguente
 accoglimento   della  domanda  di  ripetizione  delle  somme  versate
 all'I.N.P.S. in  sede  di  "condono",  oltre  gli  interessi  legali,
 proposta in causa dalla parte opponente.
   5.  - Ai sensi dell'art. 23 della legge ordinaria 11 marzo 1953, n.
 87,  questo  giudizio  deve  essere  sospeso  e  deve  ordinarsi   la
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della
 presente  ordinanza  al  Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre
 alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                               P. Q. M.
   Dichiara non manifestamente  infondata  e  rilevante  in  causa  e,
 pertanto,    rileva    d'ufficio   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art.  81, comma 9, ultima frase, della  legge  23
 dicembre   1998,   n.   448   (Misure  di  finanza  pubblica  per  la
 stabilizzazione e lo sviluppo),  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,
 disponendo la notifica al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 oltre   alla   comunicazione   a  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
   Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
     Brescia, addi' 5 luglio 1999.
                      Il giudice del lavoro: Onni
 99C1115