N. 418 SENTENZA 27 ottobre - 4 novembre 1999

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Provincia
 autonoma e Regione.
 
 Sanita'  pubblica  -  Servizi  veterinari  provinciali e regionali -
 Affidamento dei cani randagi - Norme regolamentari in materia emanate
 con decreto ministeriale -  Ricorso  per  conflitto  di  attribuzione
 della  Provincia  di  Trento  e della Regione Lombardia - Prospettata
 indebita  interferenza  dell'atto  impugnato   con   l'esercizio   di
 competenze  attribuite  alla  Provincia  e  alla  Regione ricorrenti,
 nonche' lamentata mancanza di uno specifico fondamento legislativo  -
 Sopravvenuto  annullamento  dell'atto e sua persistente inidoneita' a
 produrre effetti - Cessazione della materia del contendere
 
 (Decreto del Ministro della sanita' 14 ottobre 1996).
 
 (Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9,  primo  comma,  numero
 10, e 16; Costituzione, artt. 3, 97, 117, 118 e 119; d.P.R. 24 luglio
 1977, n. 616, artt. 27, 30 e 31; legge 23 dicembre 1978, n. 833, art.
 6, primo comma; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 1 e 3)
 
(GU n.45 del 10-11-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof.  Guido  NEPPI
 MODONA,
  prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nei giudizi per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto
 del  Ministro  della sanita' emesso il 14 ottobre 1996 recante "Norme
 in materia di affidamento dei cani  randagi",  promossi  con  ricorsi
 della   provincia  autonoma  di  Trento  e  della  regione  Lombardia
 notificati il 19 e il 21 febbraio 1997, depositati in Cancelleria  il
 25  febbraio e il 3 marzo 1997, ed iscritti ai nn. 7 e 9 del registro
 conflitti 1997;
   Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice  relatore
 Gustavo Zagrebelsky;
   Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la provincia autonoma di
 Trento e Giuseppe F. Ferrari per la regione Lombardia;
                           Ritenuto in fatto
   1.  - La provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 19
 febbraio 1997 (reg.  confl.  n.  7/97),  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione  nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri
 in relazione al decreto del Ministro della  sanita'  del  14  ottobre
 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del
 23  dicembre  1996, recante "Norme in materia di affidamento dei cani
 randagi", il quale, disciplinando l'attivita' dei servizi  veterinari
 delle  aziende  delle  unita'  sanitarie locali e dei canili e rifugi
 comunali - e cioe' l'attivita' di uffici provinciali e di autorita' e
 servizi   amministrativi   soggetti   alla   potesta'  legislativa  e
 amministrativa provinciale - in relazione all'affidamento a privati e
 ad associazioni dei cani  randagi  accalappiati,  interferirebbe  con
 l'esercizio   di   competenze   costituzionalmente   attribuite  alla
 Provincia autonoma, per di piu' in assenza di  un  idoneo  fondamento
 legislativo.
   La  ricorrente  richiama  la  legge  14  agosto 1991, n. 281 (Legge
 quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e  prevenzione   del
 randagismo),   che   attiene  da  un  lato  alla  materia  sanitaria,
 comprensiva  degli  aspetti   relativi   all'assistenza   e   polizia
 veterinaria,  e  dall'altro  -  limitatamente  all'art.  5,  comma 2,
 concernente l'affido e la cessione a privati di cani "non  reclamati"
 -  alla  materia  dei  rapporti di diritto privato (per la derelictio
 dell'animale), e osserva che il  decreto  impugnato,  che  disciplina
 l'assetto sanitario e organizzativo del servizio di affidamento, reca
 norme in materia riservata all'attivita' legislativa e amministrativa
 della  stessa  provincia  ed e' adottato, per una presunta ragione di
 uniformita' di regolamentazione nel territorio nazionale, nel "quadro
 delle norme di coordinamento statale" quale sarebbe desumibile  dalla
 legge  n.  281  del  1991, mentre quest'ultima affida alla normazione
 locale e all'esercizio delle conseguenti funzioni  amministrative  la
 competenza attuativa.
   Sotto  altro  profilo,  la provincia autonoma rileva che il decreto
 ministeriale   sarebbe   costituzionalmente   illegittimo   pur    se
 considerato quale atto di indirizzo e coordinamento, perche' anche in
 tale  ipotesi  risulterebbe  privo, oltre che dei requisiti formali e
 procedurali, degli indispensabili parametri di legalita' sostanziale.
   Nemmeno se si ritenesse il  decreto  quale  atto  regolamentare  di
 esecuzione  della  legge,  prosegue  la  provincia  ricorrente,  esso
 potrebbe dirsi esente da  vizi  di  incostituzionalita',  poiche',  a
 norma dell'art.  17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988,
 n.  400,  la  competenza ordinaria per i regolamenti di esecuzione e'
 solo del Consiglio dei Ministri, e puo' aversi atto  ministeriale  di
 natura    regolamentare   soltanto   quando   la   legge   conferisca
 espressamente il relativo potere al singolo Ministro, salva,  per  la
 provincia  autonoma  di  Trento, la normativa di attuazione di cui al
 d.lgs.  16  marzo  1992,  n.  266,  che,  rafforzando   la   garanzia
 dell'autonomia  provinciale,  fa  riferimento  solo alle leggi e agli
 atti di indirizzo quali fonti legittimate a disciplinare  i  rapporti
 tra lo Stato e le province  autonome.
   I  denunciati vizi riguarderebbero il decreto nella sua interezza e
 in ciascuna delle sue singole disposizioni,  variamente  interferenti
 con  l'organizzazione  dei  servizi  locali,  quando non creatrici di
 ipotesi di subaffido dell'animale (art.  2)  ignote  alla  disciplina
 legislativa,   o   perfino  di  funzioni  ministeriali  di  carattere
 internazionale (art. 5 del decreto).
   2. - Anche la regione  Lombardia,  con  ricorso  notificato  il  21
 febbraio  1997  (reg.  confl.  n.  9/97),  ha  proposto  conflitto di
 attribuzione contro il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  in
 relazione  al  richiamato  decreto  del  14 ottobre 1996 del Ministro
 della sanita'.
   La regione ricorrente, dopo aver ricordato il riparto di competenze
 tra  Stato  e  regioni  ordinarie  in  materia  veterinaria,  lamenta
 anch'essa la mancanza del necessario fondamento legislativo dell'atto
 in questione, sia come atto regolamentare che come atto di  indirizzo
 e  coordinamento,  nonche'  l'invasione  di proprie competenze per la
 previsione, nel decreto, di numerosi  e  gravosi  compiti,  tutti  di
 natura  non sanitaria, che verrebbero a essere imposti alle strutture
 sanitarie locali,  finendo  per  addossare  al  fondo  regionale  del
 servizio   sanitario  nazionale  esborsi  impropri,  in  mancanza  di
 trasferimenti compensativi di  risorse  finanziarie  da  parte  dello
 Stato,  con violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione,
 in riferimento anche all'art. 17, comma 1, lettere b) e c),  e  comma
 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
   Inoltre,  l'attribuzione  di  compiti  amministrativi  alla regione
 nella  materia  in  esame  comporterebbe  l'alterazione  del   quadro
 funzionale  delineato  dalla  legge  n.  281  del  1991, che, come ha
 chiarito la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 123 del 1992),
 si ispira all'idea dell'attribuzione diretta dei compiti ai comuni  e
 ai  servizi  comunali,  mentre  il  decreto  ministeriale affida agli
 organi regionali compiti  amministrativi  con  disposizioni  talmente
 analitiche  e  di dettaglio da non lasciare alcuno spazio alla stessa
 regione per lo svolgimento delle proprie competenze istituzionali.
   3. - In entrambi i giudizi  si  e'  costituito  il  Presidente  del
 Consiglio  dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura generale dello
 Stato, che ha pero'  successivamente  depositato  atto  di  revoca  e
 rinuncia alla costituzione in  giudizio.
   4.  -  In  prossimita'  dell'udienza,  il  patrocinio della regione
 Lombardia ha  depositato  una  memoria  con  la  quale,  sul  rilievo
 dell'avvenuta  pubblicazione  (nella  Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12
 febbraio 1999) del decreto del Ministro della sanita' del 19 novembre
 1998, recante l'"annullamento" del  decreto  ministeriale  impugnato,
 conclude chiedendo una pronuncia di improcedibilita' del ricorso, per
 cessazione della materia del contendere.
   5.  -  La  provincia  autonoma  di  Trento, in una memoria prossima
 all'udienza, insiste invece per l'accoglimento del ricorso.
   Richiamando i contenuti  del  nuovo  decreto  ministeriale  del  19
 novembre  1998,  di  annullamento  del  precedente  atto  oggetto del
 giudizio, la provincia osserva che  la  questione  dedotta  non  puo'
 dirsi  interamente  risolta,  sotto  il profilo del pieno e integrale
 riconoscimento  delle  competenze  della   ricorrente,   perche'   il
 Ministro,  pur  riconoscendo,  nelle  premesse del decreto stesso, un
 vizio nelle modalita' di esercizio del "potere normativo di cui  alla
 legge  n.  281/1991", ha dichiarato soltanto "parzialmente" riservato
 all'attivita' legislativa e  amministrativa  di  regioni  e  province
 autonome  il  settore  disciplinato  con  il  decreto impugnato, e ha
 preannunciato "diverse modalita' di disciplina della materia".
   In tal modo il decreto di annullamento, non individuando in termini
 puntuali il vizio dell'atto annullato e lasciando  aperta  e  incerta
 l'eventuale  futura  adozione  di  misure statali, anche di carattere
 regolamentare, finisce per costituire una sorta di rivendicazione  di
 competenza,  parziale  ma indeterminata; di qui l'interesse residuale
 all'accoglimento del ricorso con una pronuncia sul merito.
                         Considerato in diritto
   1.  -  La  provincia  autonoma  di  Trento  e  la regione Lombardia
 propongono, con  distinti  ricorsi,  conflitto  di  attribuzione  nei
 confronti  del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione al
 decreto del Ministro della  sanita'  del  14  ottobre  1996,  recante
 "Norme in materia di affidamento dei cani randagi".
   La  provincia autonoma deduce la violazione della propria autonomia
 legislativa e amministrativa, quale in  particolare  stabilita  dagli
 artt.  9,  primo comma, numero 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.
 670  (Approvazione  del  testo  unico  delle   leggi   costituzionali
 concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e dalle
 relative norme di attuazione,  nonche'  la  violazione  dei  principi
 costituzionali  sui  rapporti  tra le funzioni statali normative e di
 indirizzo e le corrispondenti  funzioni  (regionali  e)  provinciali,
 lamentando  la  mancanza di una qualsiasi idonea base legislativa del
 decreto oggetto di impugnativa, sia che lo si voglia qualificare come
 regolamento di esecuzione della legge quadro  in  materia  (legge  14
 agosto 1991, n. 281), sia che lo si ritenga quale atto di indirizzo e
 coordinamento,  censurando  pertanto  l'interferenza  del  decreto in
 materie riservate alla competenza provinciale.
   La regione Lombardia, invocando gli artt. 3, 97,  117,  118  e  119
 della  Costituzione  e, quali norme interposte, gli artt. 27, 30 e 31
 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'art. 6, primo comma, lettera  u)
 della  legge  23 dicembre 1978, n. 833, e l'art. 17, comma 1, lettere
 b) e c), e comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  nonche'  la
 gia'  richiamata  legge  quadro n. 281 del 1991, assume la violazione
 del riparto di competenze tra Stato e regioni ordinarie nella materia
 veterinaria e lamenta anch'essa il difetto di fondamento  legislativo
 della  potesta'  normativa  regolamentare  esercitata  attraverso  il
 decreto  ministeriale,  che  risulterebbe   pertanto   lesivo   delle
 competenze    regionali    e    inoltre    contraddittorio   rispetto
 all'ispirazione della legge quadro n. 281 del 1991.
   2.  -  I  due  ricorsi,  aventi  a  oggetto  il  medesimo   decreto
 ministeriale, possono essere riuniti e decisi congiuntamente.
   3.  -  Successivamente  alla  proposizione dei ricorsi, il Ministro
 della  sanita'  ha  disposto,  con  decreto  del  19  novembre  1998,
 l'"annullamento" del decreto impugnato, riconoscendo - nelle premesse
 del  primo  -  che "il potere normativo di cui alla legge n. 281/1991
 deve essere esercitato secondo modalita' diverse" da quelle contenute
 nel decreto anteriore; che  questo  e'  intervenuto  in  "un  settore
 parzialmente  riservato  all'attivita'  legislativa ed amministrativa
 delle regioni e delle province autonome" e  che,  "visti  i  ricorsi"
 all'esame  di  questa Corte, e' "opportuno far cessare la materia del
 contendere".
   Cio'  posto,  ne  deriva,  conformemente  alla  conclusione   della
 ricorrente regione Lombardia, che - con effetto  ex tunc alla stregua
 del  contenuto  dell'atto  -  e'  venuto  meno l'oggetto del giudizio
 promosso  con  i  ricorsi,  senza  che  possa  condurre   a   diversa
 conclusione  l'assunto, ipotetico, della provincia autonoma di Trento
 circa una possibile futura ulteriore normazione secondaria  da  parte
 dello  Stato  nella  materia, circostanza questa eventuale e comunque
 suscettibile di dar luogo ad autonoma impugnativa. Ne' risulta che il
 decreto  oggetto  del  presente  giudizio  abbia,   prima   del   suo
 annullamento, prodotto alcun effetto nei confronti delle ricorrenti.
   Poiche'  dunque  l'atto  assunto come lesivo delle competenze della
 provincia autonoma  di  Trento  e  della  regione  Lombardia  non  ha
 prodotto effetti ne' e' piu' idoneo a produrne, non vi e' piu' motivo
 di giudicare.
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara cessata la materia del contendere in
 ordine ai conflitti di attribuzione promossi dalla provincia autonoma
 di Trento e dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato, con  i
 ricorsi indicati in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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