N. 423 ORDINANZA 27 ottobre - 4 novembre 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Matrimonio - Scioglimento - Reati in materia di rapporti familiari -
 Violazione   dell'obbligo  di  corrispondere  l'assegno  dovuto,  dal
 coniuge  divorziato  all'altro  coniuge,  dopo  la  cessazione  degli
 effetti  civili del matrimonio - Procedibilita' d'ufficio, anziche' a
 querela della persona offesa (come previsto dall'art. 570 cod.  pen.,
 per  l'analogo  reato  di  violazione  degli  obblighi  di assistenza
 familiare) - Prospettata lesione del principio di eguaglianza  e  del
 principio  di  tutela  della  famiglia - Questione non valutabile con
 riferimento  ad  uno  solo  degli  elementi  di  diversita'  tra   le
 situazioni poste a raffronto - Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies, aggiunto dall'art. 21
 della legge 6 marzo 1987, n. 74)
 
 (Costituzione, artt. 3 e 29).
 
(GU n.45 del 10-11-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 12-sexies della
 legge  1  dicembre  1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
 del matrimonio), aggiunto dall'articolo 21 della legge 6 marzo  1987,
 n.  74  (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei casi di scioglimento di
 matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 18 settembre  1998  dal
 pretore   di  Ancona  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Piero
 Sacchetti,  iscritta  al  n.  161  del  registro  ordinanze  1999   e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 12, prima
 serie speciale, dell'anno 1999;
   Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito nella camera di consiglio del 29 settembre  1999  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 settembre 1998 nel corso di
 un  processo penale promosso con  l'imputazione di non aver adempiuto
 l'obbligo di corrispondere l'assegno stabilito a favore  del  coniuge
 divorziato,  il  pretore  di Ancona ha sollevato, in riferimento agli
 artt.  3  e  29  della  Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  12-sexies  della legge 1 dicembre 1970, n.
 898 (Disciplina dei casi di scioglimento  del  matrimonio),  aggiunto
 dall'art.  21  della  legge  6  marzo  1987, n. 74 (Nuove norme sulla
 disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio),  nella  parte  in
 cui,  disponendo  che  al  coniuge  che  si  sottrae  all'obbligo  di
 corrispondere l'assegno fissato con  la  sentenza  che  pronuncia  lo
 scioglimento  o  la cessazione degli effetti civili del matrimonio si
 applicano le pene stabilite dall'art.  570  del  codice  penale,  non
 prevede che il reato sia punibile a querela della persona offesa;
     che,  ad  avviso  del  giudice rimettente, il rinvio all'art. 570
 cod. pen., contenuto  nella  disposizione  denunciata,  riguarderebbe
 soltanto  le  pene previste per il reato di violazione degli obblighi
 di assistenza familiare, ma non comprenderebbe  la  disciplina  della
 punibilita' del reato a querela della persona offesa; su questa base,
 il  pretore  ritiene  che il reato previsto dall'art. 12-sexies della
 legge n.  898  del  1970  sia  perseguibile  d'ufficio  anche  quando
 riguardi  l'inadempimento  in danno dell'ex coniuge, a differenza del
 delitto previsto dall'art. 570 cod. pen., che egli considera  analogo
 quando  la violazione degli obblighi di assistenza familiare consista
 nella  mancata  corresponsione  dei  mezzi  economici  necessari   al
 mantenimento del coniuge convivente o legalmente separato;
     che  il  pretore  di  Ancona denuncia la lesione del principio di
 eguaglianza (art. 3 Cost.) e della  tutela  accordata  alla  famiglia
 come  societa'  naturale  fondata  sul  matrimonio  (art.  29 Cost.),
 giacche'  la  procedibilita'  a  querela  soltanto  del  delitto   di
 violazione  degli  obblighi  di  assistenza  familiare (art. 570 cod.
 pen.),  e  non  invece  dell'analogo  reato  commesso   dal   coniuge
 divorziato,   determinerebbe   una   ingiustificata   disparita'   di
 trattamento e  rafforzerebbe  la  tutela  dell'ex  coniuge  sotto  il
 profilo  delle  modalita'  di  impulso  processuale del reato, mentre
 minore sarebbe la protezione del coniuge convivente o separato;
     che il giudice rimettente considera la soluzione  del  dubbio  di
 legittimita'  costituzionale  rilevante  per il giudizio del quale e'
 investito, giacche', se la questione  fosse  accolta,  egli  dovrebbe
 emanare  una  sentenza  di  non  doversi  procedere  per sopravvenuta
 remissione della querela;
     che e' intervenuto nel giudizio il Presidente del  Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione di legittimita' costituzionale  sia
 dichiarata  manifestamente  inammissibile o manifestamente infondata,
 sottolineando che questioni identiche sono gia' state esaminate dalla
 Corte  e  dichiarate  inammissibile  o  manifestamente  inammissibile
 (sentenza n. 325 del 1995 e ordinanza n. 209 del 1997).
   Considerato  che  la  questione  di  legittimita' costituzionale e'
 diretta ad assimilare, quanto alla  procedibilita'  a  querela  della
 persona  offesa,  il  reato  commesso  dall'ex coniuge che si sottrae
 all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto per il mantenimento del
 coniuge divorziato dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti
 civili  del  matrimonio  (art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970,
 aggiunto dall'art. 21 della  legge  n.  74  del  1987)  al  reato  di
 violazione  degli  obblighi  di  assistenza  familiare (art. 570 cod.
 pen.) per la mancata corresponsione dei mezzi economici necessari  al
 mantenimento  del  coniuge  convivente  o  legalmente  separato senza
 colpa;
     che  il  giudice  rimettente,  nel   sollevare   il   dubbio   di
 legittimita'  costituzionale,  interpreta il rinvio all'art. 570 cod.
 pen., operato dalla norma denunciata,  come  esclusivamente  riferito
 alle   sanzioni   previste  per  quel  reato,  senza  comprendere  la
 procedibilita' a querela della persona offesa;
     che la questione prospettata coglie,  nelle  situazioni  poste  a
 raffronto,  solamente  l'aspetto  della  diversa  procedibilita'  del
 reato,  senza  considerare  altri  elementi   di   diversita'   della
 disciplina,  relativi  anche  alle  condotte  penalmente  sanzionate,
 rispettivamente, dall'art.12-sexies  della legge n. 898  del  1970  e
 dall'art.  570  cod.    pen;    sicche'  -  come questa Corte ha gia'
 affermato, dichiarando inammissibile (sentenza n.  325  del  1995)  e
 manifestamente  inammissibile  (ordinanza  n. 209 del 1997) questioni
 identiche o analoghe - l'intervento richiesto non renderebbe omogenee
 le discipline poste a raffronto, ma, riguardando soltanto  il  regime
 della  procedibilita',  toccherebbe esclusivamente uno degli elementi
 che diversificano le fattispecie considerate (cfr., inoltre, sentenza
 n. 472 del 1989 e ordinanza n. 299 del 1998);
     che l'ordinanza di rimessione  invoca  impropriamente  l'art.  29
 della  Costituzione  per  denunciare  quella  che  ritiene essere una
 minore tutela del  coniuge  convivente  o  separato  rispetto  all'ex
 coniuge, mentre l'oggetto della questione di costituzionalita' non e'
 la  condizione  del  coniuge  in  costanza  di matrimonio o separato;
 d'altra parte la Corte ha gia' altre volte ritenuto l'art.  29  della
 Costituzione  parametro  non utile per sindacare modalita' di impulso
 processuale di reati attinenti a rapporti familiari (sentenza  n.  46
 del 1970; ordinanza n. 535 del 1987);
     che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
 inammissibile.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  12-sexies  della   legge   1
 dicembre  1970,  n.    898  (Disciplina  dei casi di scioglimento del
 matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo  1987,  n.  74
 (Nuove   norme   sulla   disciplina   dei  casi  di  scioglimento  di
 matrimonio), sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3  e  29  della
 Costituzione,  dal  pretore  di  Ancona  con  l'ordinanza indicata in
 epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
                        Il Presidente: Granata
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 4 novembre 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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