Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.269 del 16-11-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata"; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordino delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Considerata la proposta del Co.Fo.Di. (comitato di Ateneo per la formazione a distanza post lauream; decreto rettorale 12 marzo 1997) relativa alla istituzione di una scuola finalizzata alla gestione dei corsi di formazione/perfezionamento a distanza; Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico nella seduta del 16 settembre 1998; Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 30 ottobre 1998; Tenuto conto della nota del prof. Aurelio Simone in data 31 marzo 1999; Visto il parere favorevole espresso, al riguardo, dal CRUL nella seduta del 18 gennaio 1999; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" e' cosi ulteriormente modificato: Articolo unico E' istituita, a partire dall'anno accademico 1999/2000, la scuola per i corsi di studio, formazione, perfezionamento a distanza. Statuto della scuola per i corsi a distanza Art. 1. P r i n c i p i 1. L'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata" svolge corsi a distanza. 2. L'insegnamentoapprendimento a distanza si fonda sulla sinergia tra identita' didattica della disciplina e identita' euristica del sapere, compresi modi forme e mezzi della comunicazione didattica. I corsi a distanza guardano all'evoluzione dei concetti di sapere e di lavoro e alla domanda di istruzione e di formazione superiore a carattere individualizzato, nonche' al bisogno di favorire il processo di allineamento agli standard europei in materia di efficacia ed efficienza del sistema formativo. Art. 2. Istituzione e finalita' della scuola 1. E' istituita la scuola per i corsi di studio a distanza. La scuola ha carattere sperimentale; la durata della sperimentazione e' di quatto anni; al termine della fase sperimentale il senato accademico adotta le decisioni conseguenti alla valutazione della fase sperimentale. La scuola e' denominata "Scuola IAD". 2. Le finalita' della scuola sono: a) la promozione della conoscenza del modello insegnamentoapprendimento a distanza; b) la realizzazione di corsi di studio; c) la formazione di personale specializzato nelle metodologie e tecnologie della didattica a distanza; d) la ricerca sui modi, forme e mezzi della comunicazione didattica. 3. La scuola esplica compiti scientifici, didattici e di servizio e assicura le competenze metodologiche e tecnologiche precipue dell'istruzione a distanza. 4. La scuola puo' progettare, realizzare e gestire corsi di studio ed altre iniziative di formazione, nonche' svolgere attivita' di ricerca in collaborazione con soggetti pubblici e privati sulla base di convenzioni, contratti od accordi. 5. La scuola ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, nonche' finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia di spesa. 6. La scuola e' disciplinata dal regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza, adottato con deliberazione del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione. Art. 3. O r g a n i 1. Sono organi della scuola: a) il presidente; b) il consiglio della scuola; c) il direttore; d) il collegio di corso di studio. Art. 4. Presidente Il presidente sovrintende e vigila sulla regolare attuazione delle deliberazioni adottate dal consiglio in materia di attivita' didattica, scientifica e di servizio della scuola e sul regolare svolgimento delle stesse attivita'. Il presidente ha la rappresentanza della scuola. La carica di presidente spetta al rettore o ad un suo delegato. Art. 5. Consiglio della scuola 1. Il consiglio delibera ogni armo il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attivita' della scuola; quest'ultimo contiene gli indirizzi, i criteri e le priorita' anche in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria della scuola. In particolare: a) determina i contenuti dei titoli di studio, culturali e professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione e specializzazione professionale, che possono esser conseguiti tramite corsi a distanza; b) vaglia, ai fini del coordinamento dell'offerta formativa complessiva e con riguardo ai fabbisogni stimati, le proposte istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e scientifiche o da gruppi di docenti dell'Universita'; le proposte assicurano la disponibilita' delle competenze disciplinari, dei mezzi e delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione dei corsi; c) delibera l'attivazione dei corsi di studio, compresi quelli definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati; d) delibera le forme di validazione e certificazione dei corsi di studio attivati. 2. Il consiglio entro tre mesi dal primo insediamento delibera una proposta di regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza. 3. Il consiglio e' nominato dal rettore ed e' composto da un numero di docenti pari a non meno di uno e a non piu' di tre per facolta'; detto numero puo' essere pari a cinque nel caso delle facolta', i cui corsi di studio siano prioritariamente rivolti alla formazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado. Alla composizione si provvede tramite designazione dei presidi delle facolta'. L'afferenza alla scuola non da' luogo a modifiche relative all'organico dell'Universita' e all'inquadramento per settore scientificodisciplinare. Il consiglio e' convocato dal presidente almeno due volte l'anno. Art. 6. D i r e t t o r e 1. Il direttore della scuola esercita le stesse funzioni del presidente dei corsi di studio in presenza. Egli svolge altresi' funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione nell'ambito delle deliberazioni adottate dal consiglio; in particolare: a) istruisce il progetto formativo e scientifico e il relativo piano delle attivita' della scuola e gli altri atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio: b) dispone tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della scuola in attuazione delle deliberazioni del consiglio, coadiuvato da un segretario amministrativo, che ne controfirma gli atti e ne assume in solido la responsabilita'; c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli inerenti la liquidazione delle spese; d) cura la gestione dei beni e dei servizi, nonche' l'organizzazione del lavoro della scuola. 2. Il direttore della Scuola e' nominato dal rettore tra i componenti del consiglio, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione. 3. Il direttore e' affiancato da un comitato di gestione, nominato dal rettore con la procedura di cui al punto precedente. Esso e' composto da docenti dell'Universita', che abbiano eletto l'istruzione a distanza come terreno prioritario della propria attivita' scientifica e didattica, nonche' da altro personale specialista delle metodologie e delle tecnologie pertinenti alle finalita' della scuola; detto personale puo' non appartenere ai ruoli universitari. 4. Il direttore e' responsabile delle banche dati relative agli iscritti e alla gestione dei corsi della scuola. Art. 7. Oneri amministrativi e tecnici 1. La scuola assolve i compiti amministrativi, tecnici e di segreteria studenti ed assume gli altri oneri che attengono al funzionamento della scuola medesima. L'utilizzo del personale amministrativo e tecnico e' disciplinato dal regolamento, di cui all'art. 2, comma 6. Art. 8. Risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della scuola sono costituite dal 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni ai corsi di studio a distanza attivati dall'Universita' in proprio o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati e da eventuali convenzioni od accordi e contratti. La quota restante e' destinata al bilancio dell'Universita'. 2. Le somme di pertinenza della scuola sono trasferite dalla ragioneria dell'Universita' alla segreteria amministrativa della scuola. 3. La scuola si avvale della collaborazione dei docenti e del personale amministrativo e tecnico dell'Universita'. Detta collaborazione puo' essere remunerata, entro i limiti di bilancio della scuola, sulla base dell'attivita' svolta nella misura prevista dal regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza. 4. La scuola, nei limiti del proprio bilancio, puo' stipulare contratti di diritto privato per collaborazioni e prestazioni professionali con studiosi ed esperti od altro personale esterno ai ruoli universitari. Art. 9. Collegio di corso di studio 1. Il collegio di corso puo' essere costituito dai docenti e da altro personale impegnato nella realizzazione e gestione di un corso di studio a distanza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1999 Il rettore: Finazzi Agro'