UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 8 ottobre 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.269 del 16-11-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata";
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il  riordino delle scuole dirette a  fini speciali e
delle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la  legge 19  novembre  1990  n.  341, sulla  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Considerata la  proposta del Co.Fo.Di.  (comitato di Ateneo  per la
formazione a distanza post lauream;  decreto rettorale 12 marzo 1997)
relativa alla istituzione di una scuola finalizzata alla gestione dei
corsi di formazione/perfezionamento a distanza;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal senato  accademico nella
seduta del 16 settembre 1998;
  Vista  la delibera  del  consiglio di  amministrazione  in data  30
ottobre 1998;
  Tenuto conto della  nota del prof. Aurelio Simone in  data 31 marzo
1999;
  Visto il  parere favorevole espresso,  al riguardo, dal  CRUL nella
seduta del 18 gennaio 1999;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi ulteriormente modificato:
                           Articolo unico
  E' istituita,  a partire dall'anno accademico  1999/2000, la scuola
per i corsi di studio, formazione, perfezionamento a distanza.
             Statuto della scuola per i corsi a distanza
                               Art. 1.
                           P r i n c i p i
  1. L'Universita' degli  studi di Roma "Tor Vergata"  svolge corsi a
distanza.
  2. L'insegnamentoapprendimento  a distanza si fonda  sulla sinergia
tra identita'  didattica della  disciplina e identita'  euristica del
sapere, compresi modi forme e mezzi della comunicazione didattica.
  I corsi a distanza guardano all'evoluzione dei concetti di sapere e
di lavoro  e alla domanda di  istruzione e di formazione  superiore a
carattere  individualizzato,  nonche'  al   bisogno  di  favorire  il
processo  di  allineamento  agli   standard  europei  in  materia  di
efficacia ed efficienza del sistema formativo.
                               Art. 2.
                 Istituzione e finalita' della scuola
  1. E'  istituita la  scuola per  i corsi di  studio a  distanza. La
scuola ha carattere sperimentale;  la durata della sperimentazione e'
di  quatto  anni;  al  termine  della  fase  sperimentale  il  senato
accademico  adotta le  decisioni conseguenti  alla valutazione  della
fase sperimentale.
  La scuola e' denominata "Scuola IAD".
  2. Le finalita' della scuola sono:
  a)     la    promozione     della     conoscenza    del     modello
insegnamentoapprendimento a distanza;
    b) la realizzazione di corsi di studio;
  c)  la formazione  di personale  specializzato nelle  metodologie e
tecnologie della didattica a distanza;
  d)  la  ricerca  sui  modi,   forme  e  mezzi  della  comunicazione
didattica.
  3. La scuola esplica compiti scientifici, didattici e di servizio e
assicura   le  competenze   metodologiche  e   tecnologiche  precipue
dell'istruzione a distanza.
  4. La scuola puo' progettare,  realizzare e gestire corsi di studio
ed  altre iniziative  di  formazione, nonche'  svolgere attivita'  di
ricerca in collaborazione con soggetti  pubblici e privati sulla base
di convenzioni, contratti od accordi.
  5. La  scuola ha  autonomia didattica,  scientifica, organizzativa,
nonche' finanziaria, amministrativa e contabile, compresa l'autonomia
di spesa.
  6.  La   scuola  e'  disciplinata  dal   regolamento  d'Ateneo  per
l'istruzione  a  distanza,  adottato  con  deliberazione  del  senato
accademico, previo parere del consiglio di amministrazione.
                               Art. 3.
                             O r g a n i
  1. Sono organi della scuola:
    a) il presidente;
    b) il consiglio della scuola;
    c) il direttore;
    d) il collegio di corso di studio.
                               Art. 4.
                              Presidente
  Il presidente sovrintende e  vigila sulla regolare attuazione delle
deliberazioni  adottate   dal  consiglio  in  materia   di  attivita'
didattica,  scientifica e  di servizio  della scuola  e sul  regolare
svolgimento   delle   stesse   attivita'.   Il   presidente   ha   la
rappresentanza  della  scuola.  La  carica di  presidente  spetta  al
rettore o ad un suo delegato.
                               Art. 5.
                        Consiglio della scuola
  1.  Il  consiglio  delibera  ogni  armo  il  progetto  formativo  e
scientifico  e  il  relativo  piano  delle  attivita'  della  scuola;
quest'ultimo contiene gli  indirizzi, i criteri e  le priorita' anche
in ordine alla gestione amministrativa e finanziaria della scuola. In
particolare:
  a)  determina  i  contenuti  dei  titoli  di  studio,  culturali  e
professionali e delle iniziative di aggiornamento, di perfezionamento
e di  formazione e specializzazione professionale,  che possono esser
conseguiti tramite corsi a distanza;
  b)  vaglia,  ai  fini   del  coordinamento  dell'offerta  formativa
complessiva  e  con  riguardo  ai  fabbisogni  stimati,  le  proposte
istitutive di corsi di studio presentate dalle strutture didattiche e
scientifiche  o da  gruppi di  docenti dell'Universita';  le proposte
assicurano la disponibilita' delle competenze disciplinari, dei mezzi
e delle  risorse necessarie  per la realizzazione  e la  gestione dei
corsi;
  c)  delibera l'attivazione  dei  corsi di  studio, compresi  quelli
definiti con la collaborazione di soggetti pubblici e privati;
  d) delibera le  forme di validazione e certificazione  dei corsi di
studio attivati.
  2. Il consiglio entro tre  mesi dal primo insediamento delibera una
proposta di regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza.
  3. Il consiglio e' nominato dal rettore ed e' composto da un numero
di docenti pari a  non meno di uno e a non piu'  di tre per facolta';
detto numero puo' essere pari a cinque nel caso delle facolta', i cui
corsi di studio siano  prioritariamente rivolti alla formazione degli
insegnanti delle scuole di ogni  ordine e grado. Alla composizione si
provvede tramite designazione dei presidi delle facolta'. L'afferenza
alla  scuola   non  da'  luogo  a   modifiche  relative  all'organico
dell'Universita'      e       all'inquadramento      per      settore
scientificodisciplinare.  Il consiglio  e'  convocato dal  presidente
almeno due volte l'anno.
                               Art. 6.
                          D i r e t t o r e
  1.  Il  direttore della  scuola  esercita  le stesse  funzioni  del
presidente  dei corsi  di studio  in presenza.  Egli svolge  altresi'
funzioni di iniziativa, di promozione e di gestione nell'ambito delle
deliberazioni adottate dal consiglio; in particolare:
  a)  istruisce il  progetto formativo  e scientifico  e il  relativo
piano delle  attivita' della  scuola e gli  altri atti  da sottoporre
alla deliberazione del consiglio:
  b) dispone  tutti gli  atti amministrativi, finanziari  e contabili
della  scuola  in  attuazione   delle  deliberazioni  del  consiglio,
coadiuvato da  un segretario  amministrativo, che ne  controfirma gli
atti e ne assume in solido la responsabilita';
  c) attesta ed autorizza tutti gli atti di gestione, compresi quelli
inerenti la liquidazione delle spese;
  d)   cura   la  gestione   dei   beni   e  dei   servizi,   nonche'
l'organizzazione del lavoro della scuola.
  2.  Il  direttore  della  Scuola  e' nominato  dal  rettore  tra  i
componenti del consiglio,  previo parere del senato  accademico e del
consiglio di amministrazione.
  3. Il direttore e' affiancato  da un comitato di gestione, nominato
dal rettore  con la  procedura di  cui al  punto precedente.  Esso e'
composto da docenti dell'Universita', che abbiano eletto l'istruzione
a  distanza   come  terreno   prioritario  della   propria  attivita'
scientifica e didattica, nonche' da altro personale specialista delle
metodologie  e  delle  tecnologie  pertinenti  alle  finalita'  della
scuola; detto personale puo' non appartenere ai ruoli universitari.
  4. Il  direttore e'  responsabile delle  banche dati  relative agli
iscritti e alla gestione dei corsi della scuola.
                               Art. 7.
                    Oneri amministrativi e tecnici
  1.  La  scuola  assolve  i compiti  amministrativi,  tecnici  e  di
segreteria  studenti  ed assume  gli  altri  oneri che  attengono  al
funzionamento  della   scuola  medesima.  L'utilizzo   del  personale
amministrativo  e tecnico  e'  disciplinato dal  regolamento, di  cui
all'art. 2, comma 6.
                               Art. 8.
                         Risorse finanziarie
  1. Le  risorse finanziarie  disponibili per il  funzionamento della
scuola sono costituite dal 90% delle somme derivanti dalle iscrizioni
ai corsi di studio a  distanza attivati dall'Universita' in proprio o
in  collaborazione  con  altri  soggetti  pubblici  e  privati  e  da
eventuali convenzioni  od accordi e  contratti. La quota  restante e'
destinata al bilancio dell'Universita'.
  2.  Le  somme di  pertinenza  della  scuola sono  trasferite  dalla
ragioneria  dell'Universita'  alla  segreteria  amministrativa  della
scuola.
  3.  La scuola  si avvale  della  collaborazione dei  docenti e  del
personale   amministrativo   e    tecnico   dell'Universita'.   Detta
collaborazione  puo' essere  remunerata, entro  i limiti  di bilancio
della scuola, sulla base  dell'attivita' svolta nella misura prevista
dal regolamento d'Ateneo per l'istruzione a distanza.
  4.  La scuola,  nei  limiti del  proprio  bilancio, puo'  stipulare
contratti  di  diritto  privato   per  collaborazioni  e  prestazioni
professionali con studiosi  ed esperti od altro  personale esterno ai
ruoli universitari.
                               Art. 9.
                     Collegio di corso di studio
  1. Il  collegio di corso  puo' essere  costituito dai docenti  e da
altro personale impegnato nella realizzazione  e gestione di un corso
di studio a distanza.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1999
                                            Il rettore: Finazzi Agro'