Criteri di ammissibilita' di pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di "Price cap". (Deliberazione n. 274/99).(GU n.269 del 16-11-1999)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di consiglio del 20 ottobre 1999; Vista la propria delibera n. 171/99 del 28 luglio 1999 - Regolamentazione e controllo dei prezzi dei servizi di telefonia vocale offerti da Telecom Italia a partire dal 1 agosto 1999; Considerato che, al titolo III (modalita' applicative) punto 4 della sopracitata delibera, l'Autorita' ha disposto che: "Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli imposti si utilizzano i prezzi al pubblico praticati da Telecom Italia. I prezzi praticati a seguito della sottoscrizione da parte della clientela di specifiche offerte tariffarie (c.d. pacchetti tariffari) non sono, in linea di principio, utilizzabili a tal fine. L'Autorita', nel caso di pacchetti tariffari, preventivamente autorizzati, che per le loro caratteristiche sono destinati ad una larga diffusione presso la clientela, puo' consentirne il computo ai fini della verifica del vincolo di Price cap."; Considerato che l'ammissibilita' dei pacchetti tariffari ai fini della verifica del vincolo di Price cap, ai sensi della menzionata disposizione, e' condizionata dalla presenza di una fattispecie, la destinazione ad una larga diffusione presso la clientela, che necessita della preventiva definizione di criteri e di modalita' applicative; Udita la relazione al consiglio della dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. L'ammissibilita' di un pacchetto tariffario, preventivamente autorizzato, ai fini della verifica del vincolo di Price cap deve essere oggetto di specifica richiesta da parte di Telecom Italia. 2. Ai fini dell'ammissibilita' di cui al precedente comma 1, per pacchetti orientati ad una larga diffusione presso la clientela, si intendono i pacchetti tariffari che siano potenzialmente in grado di produrre effetti riduttivi della spesa per almeno il 60% dei clienti del mercato di riferimento. 3. Ai menzionati fini i mercati di riferimento sono: il mercato residenziale composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo residenziale; il mercato affari composto da clienti che hanno sottoscritto un abbonamento ISDN o PSTN di tipo affari. 4. La richiesta di cui al comma 1 deve essere corredata da una informativa dettagliata sui segmenti di clientela del mercato di riferimento ai quali l'offerta e' rivolta, riguardante la consistenza e le caratteristiche di consumo di tali segmenti di clientela rispetto al mercato di riferimento, nonche' la distribuzione degli effetti potenziali dell'offerta sulla spesa dei clienti dello stesso mercato di riferimento. L'Autorita' puo' richiedere le ulteriori informazioni necessarie per la verifica dell'ammissibilita'. 5. Telecom Italia, per ciascun pacchetto ammesso, deve fornire ogni anno dettagliate informazioni sulla diffusione e gli effetti prodotti sulla spesa dei clienti, nonche' le informazioni di cui al comma 4, al fine di consentire all'Autorita' la verifica della sussistenza della condizione di cui al comma 2. Il presente provvedimento e' notificato alla societa' Telecom Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 20 ottobre 1999 Il presidente: Cheli