MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 10 novembre 1999 

  Modificazioni   al   decreto   ministeriale   18   dicembre   1997,
concernente: "Requisiti  organizzativi, strutturali e  funzionali dei
centri di  cui all'art. 2,  comma 1, della  legge 28 agosto  1997, n.
284".
(GU n.278 del 26-11-1999)

                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista la legge 28 agosto 1997, n. 284, recante "Disposizioni per la
prevenzione e per la riabilitazione visiva e l'integrazione sociale e
lavorativa dei ciechi pluriminorati",  che autorizza uno stanziamento
annuo  per   le  relative   iniziative  di   prevenzione  e   per  la
realizzazione  e  la  gestione  di   centri  per  l'educazione  e  la
riabilitazione visiva;
  Visto,  in particolare,  l'art. 2,  comma  1, di  detta legge,  che
determina la  quota di tale  stanziamento destinata alle  regioni per
realizzare  le iniziative  previste mediante  convenzione con  centri
specializzati,  per   crearne  di  nuovi  e   per  potenziare  quelli
preesistenti;
  Visto, in particolare,  l'art. 2, comma 2, della  stessa legge, che
delega il Ministro della sanita'  a determinare con proprio decreto i
criteri di  ripartizione della  quota dello  stanziamento annualmente
destinata  alle   regioni,  come  pure  i   requisiti  organizzativi,
strutturali e funzionali dei  centri specializzati per l'educazione e
la riabilitazione visiva;
  Visto il proprio decreto 18 dicembre 1997, concernente i "Requisiti
organizzativi, strutturali  e funzionali" dei medesimi  centri dianzi
citati,  con   particolare  riguardo  all'art.  1,   laddove  fra  le
prescritte "figure professionali di  base" sono indicate anche quelle
di   "operatore    di   riabilitazione   visiva",    di   "infermiere
professionale" e di "assistente sanitaria visitatrice";
  Visto l'art. 6, comma 3,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come  sostituito dal decreto legislativo 9  dicembre 1993, n.
517;
  Visti  i decreti  ministeriali  14  settembre 1994,  n.  739, e  17
gennaio 1997,  n. 69, concernenti,  rispettivamente, l'individuazione
dei   profili  professionali   di  "infermiere"   e  di   "assistente
sanitario";
  Visto  l'art. 1,  comma 2,  della legge  26 febbraio  1999, n.  42,
recante: "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";
  Ravvisata la necessita' di conformare le dizioni previste dall'art.
1 del  citato decreto ministeriale  18 dicembre 1997, per  le "figure
professionali di  base" alle  disposizioni d'ordine generale  oggi in
vigore per le professioni sanitarie;
  Ritenuto,   quindi,   di    dover   provvedere   alle   conseguenti
modificazioni dell'art.  1 del decreto ministeriale  18 dicembre 1997
piu' volte citato;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  L'art. 1  del decreto  ministeriale 18 dicembre  1997, di  cui alle
premesse,   nella  parte   relativa  all'indicazione   delle  "Figure
professionali di base" e' cosi' modificato:
  "Figure professionali di base:
   medico specialista in ofialmologia;
   psicologo;
   ortottista assistente in oftalmologia;
   infermiere o assistente sanitario;
   assistente sociale.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 10 novembre 1999
                                                   Il Ministro: Bindi