REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1999, n. 26 

Integrazione  alla  legge  regionale  4  novembre  1997,  n.  120,  e
successive modifiche, recante: Disciplina delle concessioni  e  delle
locazioni  dei  beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione,
delle province e dei comuni a favore di enti,  istituti,  fondazioni,
associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e
religiose, nonche' dei partiti, di associazioni e movimenti politici
(GU n.47 del 27-11-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20
                         del 25 maggio 1999)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                         Sostituzione art. 2
 
  1.  L'art.  2  della legge regionale n. 120 del 4 novembre 1997, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 2 (Soggetti). - I soggetti dei rapporti di concessione  e  di
locazione sono:
   a) la Regione, le province e i comuni ed anche gli enti di diritto
pubblico  regionali nonche' gli enti strumentali della Regione stessa
e le IPAB;
   b) gli enti locali, gli istituti, le fondazioni,  le  associazioni
culturali,  ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose,
nonche' dei partiti, di associazioni e  di  movimenti  politici,  che
perseguono   fini   di   rilevante  interesse  a  livello  regionale,
provinciale e comunale".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Abruzzo.
   L'Aquila, 10 maggio 1999
                              FALCONIO