Integrazione alla legge regionale 4 novembre 1997, n. 120, e successive modifiche, recante: Disciplina delle concessioni e delle locazioni dei beni immobili demaniali e patrimoniali della Regione, delle province e dei comuni a favore di enti, istituti, fondazioni, associazioni culturali, ricreative, assistenziali, del volontariato e religiose, nonche' dei partiti, di associazioni e movimenti politici(GU n.47 del 27-11-1999)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 20 del 25 maggio 1999) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Sostituzione art. 2 1. L'art. 2 della legge regionale n. 120 del 4 novembre 1997, e' sostituito dal seguente: "Art. 2 (Soggetti). - I soggetti dei rapporti di concessione e di locazione sono: a) la Regione, le province e i comuni ed anche gli enti di diritto pubblico regionali nonche' gli enti strumentali della Regione stessa e le IPAB; b) gli enti locali, gli istituti, le fondazioni, le associazioni culturali, ricreative e assistenziali, del volontariato e religiose, nonche' dei partiti, di associazioni e di movimenti politici, che perseguono fini di rilevante interesse a livello regionale, provinciale e comunale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo. L'Aquila, 10 maggio 1999 FALCONIO