Esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto per la campagna di pesca 2000.(GU n.284 del 3-12-1999)
IL DIRETTORE GENERALE della pesca e dell'acquacoltura Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126; Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima; Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1 comma 3; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche; Sentiti il comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale che, nella seduta dell'11 novembre 1999, hanno reso parere favorevole, sui periodi della campagna di pesca 2000; Decreta: Art. 1. 1. L'esercizio della pesca professionale del novellame di sarda, alice e del rossetto (Aphia minuta), per la campagna di pesca 2000 e' consentito alle unita' allo scopo autorizzate: dal 31 gennaio 2000 al 30 marzo 2000 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi della Liguria (Imperia, Savona, Genova e La Spezia); dal 14 febbraio 2000 al 13 aprile 2000 nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Mar Ionico (Taranto e Crotone); dal 10 gennaio 2000 al 9 marzo 2000 nelle acque antistanti tutti gli altri compartimenti marittimi; Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 novembre 1999 Il direttore generale f.f.: Aulitto