MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 novembre 1999 

  Pagamento dell'onere  annuale per  la pesca speciale  dei molluschi
con draga idraulica in duplice soluzione.
(GU n.284 del 3-12-1999)

                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
  Vista la  legge 14 luglio  1965, n. 963, concernente  la disciplina
della pesca marittima;
  Visto il  regolamento di esecuzione della  predetta legge approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Vista la  legge 17  febbraio 1982, n.  41, e  successive modifiche,
riguardante il  piano per  la razionalizzazione  e lo  sviluppo della
pesca marittima;
  Visto  il decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  203 del 31 agosto 1995, con  il quale e' stato
disciplinato il rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il decreto  ministeriale  2 agosto  1996  recante misure  in
materia di pesca dei molluschi bivalvi  dal quale si evince uno stato
di sofferenza della risorsa;
  Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1997 che ha prorogato al 30
novembre 1997  il pagamento dell'onere  per la pesca speciale  di cui
all'art. 30, comma 1, lettera  e), del decreto ministeriale 26 luglio
1995;
  Visto il  decreto ministeriale  28 novembre  1997 che  ha prorogato
ulteriormente  il  termine per  corrispondere  l'onere  per la  pesca
speciale dei molluschi bivalvi con draga idraulica;
  Visto  il decreto  ministeriale 2  aprile 1999  che ha  disposto di
corrispondere le somme dovute a titolo  di onere annuale per la pesca
speciale con draga  idraulica, non ancora versate per  gli anni 1996,
1997, 1998  e 1999, entro  il 30  novembre 1999, pena  la sospensione
della licenza di pesca;
  Ritenuto  opportuno consentire  il pagamento  dell'intero ammontare
dovuto in duplice soluzione, al fine di agevolare gli operatori di un
settore  gia'  particolarmente colpito  dallo  stato  di crisi  della
risorsa molluschi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le somme dovute a titolo di onere annuale per la pesca speciale dei
molluschi con  draga idraulica,  che avrebbero dovuto  essere versate
entro il 30 novembre 1999 ai  sensi del decreto ministeriale 2 aprile
1999, possono  essere corrisposte  nella misura del  50% entro  il 30
novembre 1999, mentre  il rimanente 50% deve essere  versato entro il
30 giugno 2000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in  vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
   Roma, 27 novembre 1999
                                               Il Ministro: De Castro